Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AG0005

Posizione (UE) n. 5/2010 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 Adottata dal Consiglio l' 11 marzo 2010 (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 122E del 11.5.2010, p. 19–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 122/19


POSIZIONE (UE) N. 5/2010 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004

Adottata dal Consiglio l'11 marzo 2010

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2010/C 122 E/02

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l’articolo 91, paragrafo 1, e l’articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

l’azione dell'Unione nel settore del trasporto marittimo e delle vie navigabili interne dovrebbe essere rivolta, fra l’altro, a garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri, simile a quella offerta da altri modi di trasporto. Inoltre, andrebbero tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.

(2)

Poiché il passeggero che viaggia via mare e per vie navigabili interne è la parte più debole nel contratto di trasporto, è opportuno garantire a tutti i detti passeggeri un livello minimo di protezione. Nulla dovrebbe impedire ai vettori di offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli di quelle fissate nel presente regolamento.

(3)

La protezione dei passeggeri dovrebbe contemplare non solo i servizi passeggeri tra porti situati nel territorio degli Stati membri, ma anche quelli tra tali porti e porti situati fuori dal territorio degli Stati membri, tenendo conto del rischio di distorsioni di concorrenza sul mercato dei trasporti di passeggeri. Pertanto, ai fini del presente regolamento la definizione «vettore dell'Unione» dovrebbe essere interpretata nel senso più ampio possibile, senza tuttavia compromettere la restante normativa dell'Unione, come il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (3) e il regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (4).

(4)

Il mercato unico dei servizi passeggeri via mare e per vie navigabili interne dovrebbe andare a vantaggio dei cittadini in generale. È pertanto opportuno garantire alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, a causa di disabilità, età o altri motivi, la possibilità di fruire dei servizi passeggeri e delle crociere a condizioni simili a quelle a disposizione degli altri cittadini. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini per quanto riguarda la libera circolazione, la libertà di scelta e la non discriminazione.

(5)

Alla luce dell’articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al fine di fornire alle persone con disabilità e a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare via mare e per vie navigabili interne a condizioni simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, si dovrebbero stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Queste persone dovrebbero quindi avere accesso al trasporto e non esserne escluse a causa della loro disabilità o mancanza di mobilità, se non per giustificati motivi di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti. Esse dovrebbero godere del diritto di assistenza nei porti e a bordo delle navi da passeggeri. Per favorire l’inclusione sociale, l’assistenza in questione dovrebbe essere fornita alle persone interessate gratuitamente. I vettori dovrebbero fissare condizioni d'accesso, di preferenza sulla base del sistema europeo di normalizzazione.

(6)

Nella progettazione di porti e terminali nuovi, come pure in occasione di lavori di ristrutturazione profonda, gli organi responsabili dovrebbero, ove necessario, tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Analogamente, i vettori dovrebbero, se necessario, tenere conto di tali esigenze in sede di progettazione e di ammodernamento delle navi da passeggeri, in conformità della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (5) e della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (6).

(7)

L’assistenza fornita nei porti situati sul territorio di uno Stato membro dovrebbe, tra l’altro, permettere alle persone con disabilità e a mobilità ridotta di spostarsi da un determinato punto di arrivo in un porto a una nave da passeggeri e da una nave da passeggeri a un determinato punto di partenza in un porto, inclusi l’imbarco e lo sbarco.

(8)

Nell’organizzare l’assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, nonché la formazione del proprio personale, i vettori dovrebbero collaborare con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e a mobilità ridotta. Nel fare ciò, essi dovrebbero altresì tener conto delle pertinenti disposizioni della convenzione internazionale e del codice sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, nonché della raccomandazione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulla progettazione e la gestione di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e delle persone con disabilità.

(9)

I passeggeri dovrebbero essere adeguatamente informati in caso di cancellazione o ritardo di un servizio passeggeri o di una crociera. Tali informazioni dovrebbero aiutare i passeggeri a prendere le misure del caso e, se necessario, a ottenere informazioni circa collegamenti alternativi.

(10)

Si dovrebbero ridurre gli inconvenienti subiti dai passeggeri a causa della cancellazione del viaggio o di lunghi ritardi. A tale scopo i passeggeri dovrebbero ricevere la necessaria assistenza e avere la possibilità di cancellare il viaggio e ottenere il rimborso del biglietto o il trasporto alternativo a condizioni soddisfacenti.

(11)

I vettori dovrebbero prevedere un risarcimento dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo di un servizio, in percentuale del prezzo del biglietto, tranne quando la cancellazione o il ritardo sono dovuti a condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o a circostanze eccezionali che non avrebbero potuto essere evitate neppure prendendo tutte le misure ragionevoli.

(12)

Le condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave dovrebbero comprendere, in via non esclusiva, forti venti, mare grosso, forti correnti, presenza pericolosa di ghiaccio e livelli dell'acqua estremamente alti o bassi.

(13)

Le circostanze eccezionali dovrebbero comprendere, in via non esclusiva, gli attentati terroristici, i conflitti tra le parti sociali, lo sbarco di persone ammalate, ferite o decedute, le operazioni di ricerca e salvataggio in mare o nelle acque interne, le misure necessarie a tutela dell'ambiente, le decisioni prese dagli organi di gestione del traffico o dalle autorità portuali o le decisioni adottate dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché per rispondere a esigenze di trasporto urgenti.

(14)

Con la partecipazione degli operatori interessati, delle organizzazioni professionali e delle associazioni dei consumatori, dei passeggeri,delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, i vettori dovrebbero collaborare per adottare disposizioni a livello nazionale o europeo volte a migliorare l'attenzione e l'assistenza prestata ai passeggeri ogni qualvolta il loro viaggio sia interrotto, in particolare in caso di lunghi ritardi o cancellazione del viaggio.

(15)

Il presente regolamento non dovrebbe incidere sui diritti dei passeggeri definiti dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (7). Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi nei casi di cancellazione di un viaggio «tutto compreso» per motivi diversi dalla cancellazione del servizio passeggeri o della crociera.

(16)

I passeggeri dovrebbero essere correttamente informati dei diritti derivanti loro dal presente regolamento, affinché possano esercitarli in modo efficace. Fra i diritti di cui godono i passeggeri dovrebbe rientrare il diritto di ricevere informazioni in merito al servizio passeggeri o alla crociera prima e durante il viaggio. Tutte le informazioni essenziali fornite ai passeggeri dovrebbero essere fornite in formati accessibili alle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

(17)

I passeggeri dovrebbero essere in grado di esercitare i propri diritti mediante procedure di reclamo appropriate applicate dai vettori o, se del caso, mediante la trasmissione di reclami all’organismo o agli organismi designati a questo fine dallo Stato membro. I vettori dovrebbero rispondere ai reclami dei passeggeri entro un determinato termine, tenendo presente che la mancata risposta ad un reclamo potrebbe essere fatta valere contro di loro.

(18)

Tenendo conto delle procedure istituite dagli Stati membri per la trasmissione di reclami, i reclami riguardanti l'assistenza nei porti o a bordo di una nave dovrebbero essere indirizzati di preferenza all’organismo o agli organismi designati per l’esecuzione del presente regolamento nello Stato membro in cui è situato il porto d'imbarco e, per quanto riguarda i servizi passeggeri da un paese terzo, in quello in cui è situato il porto di sbarco.

(19)

Gli Stati membri dovrebbero assicurare il rispetto del presente regolamento nonché designare un organismo ovvero organismi competenti, incaricati di compiti di verifica e di esecuzione. Ciò non incide sui diritti dei passeggeri di avvalersi dei mezzi di ricorso giudiziari previsti dalla legislazione nazionale.

(20)

Gli Stati membri dovrebbero istituire un sistema di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(21)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la garanzia di un livello elevato di protezione e assistenza ai passeggeri in tutti gli Stati membri e la garanzia per gli operatori economici di condizioni armonizzate all’interno di un mercato unico, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22)

L’esecuzione del presente regolamento dovrebbe basarsi sul regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori («regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori») (8). È pertanto opportuno modificare di conseguenza tale regolamento.

(23)

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (9) dovrebbe essere rigorosamente rispettata e applicata al fine di garantire il rispetto della vita privata delle persone fisiche e giuridiche, nonché di garantire che le informazioni e le relazioni richieste servano unicamente a ottemperare agli obblighi fissati dal presente regolamento e non siano utilizzate a danno delle suddette persone.

(24)

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, segnatamente, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di cui all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce regole che disciplinano:

a)

la non discriminazione fra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai vettori;

b)

la non discriminazione e l’assistenza nei confronti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta;

c)

i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o di ritardo;

d)

le informazioni minime da fornire ai passeggeri;

e)

il trattamento dei reclami;

f)

le regole generali in materia di esecuzione.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai passeggeri che viaggiano:

a)

con servizi passeggeri il cui porto d'imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro;

b)

con servizi passeggeri il cui porto d'imbarco è situato fuori dal territorio di uno Stato membro e il porto di sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro, a condizione che il servizio sia effettuato da un vettore dell'Unione;

c)

in una crociera il cui porto d'imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro. Tuttavia, l'articolo 16, paragrafo 2, gli articoli 18 e 19 e l'articolo 20, paragrafi 1 e 4 non si applicano a tali passeggeri.

2.   Il presente regolamento non si applica ai passeggeri che viaggiano:

a)

su navi autorizzate a trasportare fino a trentasei passeggeri;

b)

su navi del cui funzionamento è responsabile un equipaggio composto da non più di tre persone o laddove la distanza complessiva del servizio passeggeri sia inferiore a 500 metri, sola andata; oppure

c)

con escursioni e visite turistiche diverse dalle crociere.

3.   Gli Stati membri possono, per un periodo di due anni a decorrere dal … (10), esonerare dall'applicazione del presente regolamento le navi della navigazione marittima di stazza inferiore a 300 tonnellate lorde, utilizzate nei trasporti interni, a condizione che i diritti dei passeggeri a norma del presente regolamento siano adeguatamente garantiti dalla legislazione nazionale.

4.   Gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione del presente regolamento i servizi passeggeri previsti dagli obblighi di servizio pubblico o da contratti di servizio pubblico o dai servizi integrati, purché i diritti dei passeggeri a norma del presente regolamento siano adeguatamente garantiti dalla legislazione nazionale.

5.   Nessuna disposizione del presente regolamento è intesa come prescrizione tecnica che impone a vettori, operatori dei terminali o altri enti obblighi di modifica o sostituzione delle navi, delle infrastrutture,delle attrezzature dei porti e dei terminali portuali.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s'intende per:

a)

«persona con disabilità» o «persona a mobilità ridotta», ogni persona la cui mobilità sia ridotta nell’uso del trasporto a causa di qualsiasi disabilità fisica (sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o minorazione mentale, o di qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;

b)

«territorio di uno Stato membro», territorio cui si applica il trattato, con riferimento all'articolo 355 dello stesso, alle condizioni ivi contenute;

c)

«condizioni d'accesso», norme, orientamenti e informazioni pertinenti sull'accessibilità dei terminali portuali e delle navi, comprese le strutture per persone con disabilità o a mobilità ridotta;

d)

«vettore», una persona fisica o giuridica che offre servizi di trasporto passeggeri o crociere al pubblico;

e)

«vettore dell'Unione», un vettore stabilito nel territorio di uno Stato membro o che offre servizi di trasporto passeggeri da o verso il territorio di uno Stato membro;

f)

«servizio passeggeri», un servizio di trasporto commerciale di passeggeri via mare o per vie navigabili interne effettuato secondo un orario pubblicato;

g)

«servizi integrati», servizi di trasporto interconnessi all'interno di una determinata area geografica, con servizio d'informazione, emissioni di biglietti ed orari unici;

h)

«vettore di fatto», una persona diversa dal vettore che esegue effettivamente il trasporto, interamente o parzialmente;

i)

«vie navigabili interne», un corpo idrico interno navigabile, naturale o artificiale, o sistema di corpi idrici interconnessi sfruttati per il trasporto, come laghi, fiumi o canali o una combinazione di questi;

j)

«porto», un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte strutture tali da consentire l'attracco di navi, da cui i passeggeri si imbarcano o sbarcano regolarmente;

k)

«terminale portuale», un terminale, che dispone di un vettore o di un operatore di terminale, in un porto dotato di strutture quali banchi di accettazione, biglietteria o sale di ritrovo e personale per l'imbarco o lo sbarco di passeggeri che viaggiano con servizi passeggeri o in crociera;

l)

«nave», un'imbarcazione usata per la navigazione marittima o per vie navigabili interne;

m)

«contratto di trasporto», un contratto di trasporto fra un vettore e un passeggero per la fornitura di uno o più servizi passeggeri o crociere;

n)

«biglietto», un documento in corso di validità o altro giustificativo di un contratto di trasporto;

o)

«venditore di biglietti», un rivenditore che conclude contratti di trasporto per conto del vettore;

p)

«agente di viaggio», un rivenditore che agisce per conto del passeggero nella conclusione di contratti di trasporto;

q)

«operatore turistico», un organizzatore, diverso dal vettore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE;

r)

«prenotazione», una prenotazione per la partenza specifica di un servizio passeggeri o una crociera;

s)

«operatore del terminale», un organismo pubblico o privato nel territorio di uno Stato membro responsabile dell'amministrazione e della gestione di un terminale portuale;

t)

«crociera», servizio di trasporto via mare o per vie navigabili interne effettuato esclusivamente a fini di svago o ricreazione, completato da alloggio e altri servizi, di durata superiore a due giorni con pernottamento a bordo;

u)

«sinistro marittimo», il naufragio, il capovolgimento, la collisione o l'incaglio della nave, o un'esplosione o un incendio a bordo o un difetto della nave.

Articolo 4

Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie

1.   I vettori emettono un biglietto ai passeggeri, a meno che la legislazione nazionale preveda altri documenti di trasporto. Il biglietto può essere emesso in formato elettronico.

2.   Fatte salve le tariffe sociali, le condizioni contrattuali e le tariffe applicate dai vettori o dai venditori di biglietti sono offerte al pubblico senza alcuna discriminazione diretta o indiretta in base alla nazionalità dell'acquirente finale o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore di biglietti nell'Unione.

Articolo 5

Altre parti di fatto

1.   Se l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento è stato affidato a un vettore di fatto, venditore di biglietti o altra persona, il vettore, agente di viaggio, operatore turistico o operatore del terminale, che ha affidato tali obblighi, resta nondimeno responsabile degli atti e delle omissioni compiuti da tale persona nell'esercizio delle sue funzioni.

2.   Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, la persona cui il vettore, agente di viaggio, operatore turistico o operatore del terminale ha affidato l'adempimento di un obbligo è soggetta alle disposizioni del presente regolamento, incluse le disposizioni in materia di responsabilità e esonero, per quanto riguarda l'obbligo in questione.

Articolo 6

Irrinunciabilità

Gli obblighi stabiliti dal presente regolamento non sono oggetto di alcuna limitazione o rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto.

CAPO II

DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E A MOBILITÀ RIDOTTA

Articolo 7

Diritto al trasporto

1.   I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici non rifiutano di accettare una prenotazione, emettere o fornire altrimenti un biglietto o imbarcare una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta.

2.   Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta senza costi aggiuntivi.

Articolo 8

Eccezioni e condizioni speciali

1.   Nonostante l’articolo 7, paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono rifiutare di accettare una prenotazione, emettere o fornire altrimenti un biglietto o imbarcare una persona per motivi di disabilità o mobilità ridotta:

a)

ai fini dell'osservanza di obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalla legislazione internazionale, dell'Unione o nazionale ovvero di obblighi in materia di salute e sicurezza stabiliti dalle autorità competenti;

b)

qualora la progettazione della nave da passeggeri o dell'infrastruttura e dell'attrezzatura del porto, compresi i terminali portuali, renda impossibile l'imbarco, lo sbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta in condizioni di sicurezza o concretamente realizzabili.

2.   Qualora una prenotazione non sia accettata o un biglietto non sia emesso o altrimenti fornito per i motivi indicati al paragrafo 1, i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici compiono sforzi ragionevoli per proporre alla persona in questione un’alternativa di trasporto accettabile con un servizio passeggeri o una crociera gestiti dal vettore.

3.   Qualora alla persona con disabilità o a mobilità ridotta, che sia in possesso di prenotazione o biglietto e che abbia soddisfatto i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sia stato rifiutato l’imbarco a causa della disabilità o mobilità ridotta, la persona in questione, e l’eventuale accompagnatore in applicazione del paragrafo 4 del presente articolo, possono scegliere tra il diritto al rimborso e il trasporto alternativo, come previsto dall’allegato I. Il diritto di scelta fra un viaggio di ritorno e il trasporto alternativo è subordinato al rispetto di tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza.

4.   Alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1 i vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici possono esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un’altra persona in grado di fornire l’assistenza necessaria alla persona con disabilità o a mobilità ridotta. Per quanto riguarda i servizi passeggeri, l'accompagnatore in questione è trasportato gratuitamente.

5.   Quando un vettore, un agente di viaggio o un operatore turistico fanno ricorso ai paragrafi da 1 a 4, ne comunicano immediatamente i motivi specifici alla persona con disabilità o a mobilità ridotta. Tali motivi sono notificati alla persona con disabilità o a mobilità ridotta non oltre cinque giorni dopo che è stata informata. In caso di rifiuto ai sensi del paragrafo 1, lettera a), è fatto riferimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza applicabili.

Articolo 9

Accessibilità e informazione

1.   In collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità o a mobilità ridotta, i vettori e gli operatori dei terminali, se opportuno attraverso le loro organizzazioni, stabiliscono o predispongono condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

2.   Le condizioni d'accesso di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione del pubblico dai vettori e dagli operatori dei terminali fisicamente o su internet, nelle stesse lingue in cui l’informazione è normalmente fornita a tutti i passeggeri.

3.   Gli operatori turistici mettono a disposizione le condizioni d'accesso di cui al paragrafo 1 che si applicano alle tratte comprese nei viaggi, nelle vacanze e nei circuiti «tutto compreso» da essi organizzati, venduti o proposti.

4.   I vettori, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici garantiscono che tutte le informazioni pertinenti, comprese prenotazioni e informazioni on-line, relative alle condizioni del trasporto, le informazioni sul viaggio e le condizioni d'accesso siano disponibili in formati adeguati e accessibili per le persone con disabilità e a mobilità ridotta.

Articolo 10

Diritto all’assistenza nei porti e a bordo delle navi

Fatte salve le condizioni d'accesso di cui all'articolo 9, paragrafo 1, i vettori e gli operatori turistici, nelle rispettive aree di competenza, forniscono gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta l'assistenza di cui agli allegati II e III nei porti, anche durante l'imbarco e lo sbarco, e a bordo delle navi.

Articolo 11

Condizioni alle quali è fornita l’assistenza

1.   I vettori e gli operatori dei terminali, nelle rispettive aree di competenza, forniscono alle persone con disabilità o a mobilità ridotta l'assistenza di cui all'articolo 10 alle seguenti condizioni:

a)

il vettore o l'operatore del terminale è informato della necessità di assistenza della persona almeno due giorni lavorativi prima che l'assistenza stessa si renda necessaria, e

b)

la persona con disabilità o a mobilità ridotta si presenta personalmente al porto o nel luogo convenuto come indicato nell'articolo 12, paragrafo 3:

i)

a un orario stabilito per iscritto dal vettore a condizione che non preceda di oltre 60 minuti l'orario d'imbarco pubblicato, o

ii)

qualora non sia stato stabilito un orario d'imbarco, almeno 60 minuti prima dell’orario di partenza pubblicato.

2.   Oltre a quanto disposto dal paragrafo 1, le persone con disabilità e a mobilità ridotta notificano al vettore, al momento della prenotazione o dell'acquisto anticipato del biglietto, le loro esigenze specifiche per la sistemazione o il posto a sedere o la necessità di trasportare apparecchi medici purché tali esigenze o necessità siano note in tale momento.

3.   La notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 può sempre essere trasmessa all'agente di viaggio o all'operatore turistico presso il quale è stato acquistato il biglietto. Qualora il biglietto consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un’adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi.

4.   Se non sono effettuate notifiche ai sensi del paragrafo 1, lettera a), e del paragrafo 2, i vettori e gli operatori dei terminali compiono ogni sforzo ragionevole per garantire che l’assistenza sia fornita in modo tale che la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa imbarcarsi, sbarcare e viaggiare sulla nave.

5.   Se una persona con disabilità o a mobilità ridotta è accompagnata da un cane da assistenza riconosciuto, quest'ultimo è sistemato insieme alla persona in questione, a condizione che sia fornita notifica al vettore, all'agente di viaggio o all’operatore turistico in conformità delle norme nazionali applicabili in materia di trasporto di cani da assistenza riconosciuti a bordo di navi da passeggeri, se tali norme esistono.

Articolo 12

Ricevimento delle notifiche e designazione dei punti d'incontro

1.   I vettori, gli operatori dei terminali, gli agenti di viaggio e gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per agevolare il ricevimento delle notifiche conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2. Tale obbligo si applica a tutti i loro punti vendita, comprese le vendite telefoniche o su internet.

2.   Se gli agenti di viaggio o gli operatori turistici ricevono la notifica di cui al paragrafo 1, trasmettono senza indugio, nel normale orario di lavoro, l'informazione al vettore o all'operatore del terminale.

3.   I vettori e gli operatori dei terminali designano un punto all'interno o all'esterno del terminale portuale presso cui le persone con disabilità e a mobilità ridotta possono annunciare il proprio arrivo e chiedere assistenza. Tale punto è chiaramente segnalato e offre informazioni di base riguardo al terminale portuale e all’assistenza fornita in formati accessibili.

Articolo 13

Norme di qualità per l’assistenza

1.   Gli operatori dei terminali e i vettori che gestiscono terminali portuali o servizi passeggeri che contano complessivamente più di 100 000 movimenti passeggeri commerciali nell'anno d'esercizio precedente fissano, nelle rispettive aree di competenza, le norme di qualità per l'assistenza di cui agli allegati II e III e, se opportuno attraverso le loro organizzazioni, stabiliscono le risorse necessarie per rispettare tali norme, in collaborazione con le organizzazioni che rappresentano i passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta.

2.   Le norme di qualità di cui al paragrafo 1 sono messe a disposizione del pubblico dagli operatori dei terminali e dai vettori fisicamente o su internet in formati accessibili e nelle stesse lingue in cui l’informazione è normalmente fornita a tutti i passeggeri.

Articolo 14

Formazione e istruzioni

Fatti salvi la convenzione internazionale e il codice sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi e la regolamentazione adottata in forza della convenzione riveduta per la navigazione del Reno e della convenzione relativa al regime della navigazione sul Danubio, i vettori e, se del caso, gli operatori dei terminali stabiliscono procedure di formazione sulla disabilità, comprese istruzioni, e assicurano che:

a)

il proprio personale, compreso il personale alle dipendenze di altre parti di fatto, che fornisce assistenza diretta alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, abbia una formazione o istruzioni al riguardo, come descritto all'allegato IV, sezioni A e B; e

b)

il proprio personale altrimenti responsabile della prenotazione e vendita dei biglietti o dell'imbarco e sbarco, compreso il personale alle dipendenze di altre parti di fatto, abbia una formazione o istruzioni al riguardo, come descritto all'allegato IV, sezione A.

Articolo 15

Risarcimento per le attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche

1.   Il vettore e l'operatore del terminale sono responsabili del danno derivante dalla perdita o dal danneggiamento di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche, usate da persone con disabilità o a mobilità ridotta, se l'evento dannoso è imputabile a colpa o negligenza del vettore o dell'operatore del terminale. La colpa o la negligenza del vettore si presume quando i danni sono stati causati da un incidente marittimo.

2.   Il risarcimento di cui al paragrafo 1 corrisponde al valore di sostituzione dell'attrezzatura in questione o, se del caso, ai costi di riparazione.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano laddove si applichi l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (11).

4.   Va inoltre compiuto ogni sforzo per fornire rapidamente un'attrezzatura temporanea sostitutiva.

CAPO III

OBBLIGHI DEI VETTORI E DEGLI OPERATORI DEI TERMINALI IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

Articolo 16

Informazioni in caso di cancellazioni o partenze ritardate

1.   In caso di cancellazione o ritardo alla partenza di un servizio passeggeri o di una crociera, il vettore o, se opportuno, l'operatore del terminale informano i passeggeri in partenza dai terminali portuali, quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l'orario di partenza previsto, della situazione, dell'orario di partenza e dell'orario di arrivo previsti non appena tale informazione è disponibile.

2.   Se i passeggeri perdono un servizio di trasporto in coincidenza a causa di una cancellazione o di un ritardo, il vettore e, se opportuno, l'operatore del terminale compiono sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a collegamenti alternativi.

3.   Il vettore o, se opportuno, l'operatore del terminale assicurano che le persone con disabilità o a mobilità ridotta ricevano le informazioni necessarie di cui ai paragrafi 1 e 2 in formati accessibili.

Articolo 17

Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate

1.   Quando un vettore prevede ragionevolmente che la partenza di un servizio passeggeri o di una crociera sia cancellata o subisca un ritardo superiore a 120 minuti rispetto all’orario previsto di partenza, offre gratuitamente ai passeggeri in partenza dai terminali portuali spuntini, pasti o bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa, purché siano disponibili o possano essere ragionevolmente forniti.

2.   In caso di cancellazione o ritardo alla partenza che renda necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare rispetto a quello previsto dal passeggero, ove e allorché sia fisicamente possibile, il vettore offre gratuitamente, ai passeggeri in partenza dai terminali portuali, una sistemazione adeguata, a bordo o a terra, e il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, oltre agli spuntini, ai pasti o alle bevande di cui al paragrafo 1. Per ciascun passeggero, il vettore può limitare il costo complessivo della sistemazione a terra, escluso il trasporto tra il terminale portuale e il luogo di sistemazione, a 120 EUR.

3.   In applicazione dei paragrafi 1 e 2, il vettore presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta e dei loro accompagnatori.

Articolo 18

Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate

1.   Quando prevede ragionevolmente che un servizio passeggeri subisca una cancellazione o un ritardo alla partenza dal terminale portuale superiore a 120 minuti il vettore offre immediatamente al passeggero la scelta tra:

a)

il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile;

b)

il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.

2.   Quando un servizio passeggeri subisce una cancellazione o un ritardo alla partenza dal porto superiore a 120 minuti, i passeggeri hanno diritto al trasporto alternativo o al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore.

3.   Il rimborso di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 2 del costo completo del biglietto al prezzo a cui era stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate, e per la parte o le parti già effettuate se il viaggio non serve più allo scopo originario del passeggero è effettuato entro sette giorni, in contanti, mediante bonifico bancario elettronico, versamento o assegno bancario.

Articolo 19

Risarcimento del prezzo del biglietto in caso di ritardo all’arrivo

1.   Fermo restando il diritto al trasporto, i passeggeri possono chiedere al vettore un risarcimento in caso di ritardo all’arrivo alla destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto. Il livello minimo di risarcimento è pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:

a)

un'ora in un servizio regolare fino a quattro ore;

b)

due ore in un servizio regolare di più di quattro ore ma non superiore a otto ore;

c)

tre ore in un servizio regolare di più di otto ore ma non superiore a ventiquattro ore; oppure

d)

sei ore in un servizio regolare superiore a 24 ore.

Se il ritardo supera il doppio del tempo indicato alle lettere da a) a d) il risarcimento è pari al 50% del prezzo del biglietto.

2.   I passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento che subiscono ritardi ricorrenti all'arrivo durante il periodo di validità dello stesso possono richiedere un risarcimento adeguato secondo le modalità di risarcimento del vettore. Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione del ritardo all'arrivo e il calcolo del risarcimento.

3.   Il risarcimento è calcolato in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio passeggeri in ritardo.

4.   Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, il risarcimento in caso di ritardo all'arrivo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto alla metà del prezzo del trasporto tramite tale servizio passeggeri.

5.   Il risarcimento è effettuato entro un mese dalla presentazione della relativa domanda. Il risarcimento può essere effettuato mediante buoni e/o altri servizi se le condizioni sono flessibili, in particolare per quanto riguarda il periodo di validità e la destinazione. Il risarcimento è effettuato in denaro su richiesta del passeggero.

6.   Il risarcimento del prezzo del biglietto non è soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. I vettori possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale non sono previsti risarcimenti. Detta soglia non può superare 10 EUR.

Articolo 20

Esenzioni

1.   Gli articoli 17, 18 e 19 non si applicano ai passeggeri con biglietti aperti finché l'orario di partenza non è specificato, salvo per i passeggeri in possesso di un titolo di viaggio o di un abbonamento.

2.   Gli articoli 17 e 19 non si applicano se il passeggero è informato della cancellazione o del ritardo prima dell'acquisto del biglietto ovvero se la cancellazione o il ritardo sono causati dal passeggero stesso.

3.   L'articolo 17, paragrafo 2 non si applica se la cancellazione o il ritardo è provocato da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave.

4.   L'articolo 19 non si applica se la cancellazione o il ritardo è provocato da condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave o da circostanze straordinarie che ostacolano l’esecuzione del servizio passeggeri, le quali non potevano essere evitate anche adottando tutte le misure ragionevoli.

Articolo 21

Ulteriori azioni risarcitorie

Nessuna disposizione del presente regolamento impedisce ai passeggeri di rivolgersi ai tribunali nazionali, secondo la legislazione nazionale, per ottenere risarcimenti connessi a perdite dovute a cancellazione o ritardo dei servizi di trasporto, anche a norma della direttiva 90/314/CEE.

CAPO IV

NORME GENERALI SU INFORMAZIONI E RECLAMI

Articolo 22

Diritto all’informazione sul viaggio

I vettori e gli operatori dei terminali, nei rispettivi settori di competenza, forniscono ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio in formati accessibili e nelle stesse lingue in cui sono di solito messe a disposizione di tutti i passeggeri. Particolare attenzione è prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Articolo 23

Informazioni sui diritti dei passeggeri

1.   I vettori e gli operatori dei terminali garantiscono, nei rispettivi settori di competenza, che le informazioni sui diritti dei passeggeri previste dal presente regolamento siano a disposizione del pubblico sia a bordo delle navi che nei terminali portuali. Le informazioni sono fornite in formati accessibili e nelle stesse lingue in cui sono di solito messe a disposizione di tutti i passeggeri. Nel fornire le informazioni particolare attenzione è prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

2.   Al fine di rispettare l'obbligo di informazione di cui al paragrafo 1, i vettori e gli operatori dei terminali possono utilizzare una sintesi delle disposizioni del presente regolamento preparata dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea e messa a loro disposizione.

3.   I vettori e gli operatori dei terminali informano adeguatamente i passeggeri a bordo delle navi e nei terminali portuali degli estremi dell’organismo responsabile dell'attuazione designato dallo Stato membro a norma dell'articolo 25, paragrafo 1.

Articolo 24

Reclami

1.   I vettori istituiscono o dispongono di un meccanismo per il trattamento dei reclami in ordine ai diritti e agli obblighi contemplati dal presente regolamento.

2.   Se un passeggero che rientra nell'ambito del presente regolamento desidera presentare un reclamo al vettore lo trasmette entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il vettore notifica al passeggero che il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente non supera i tre mesi dal ricevimento di un reclamo.

CAPO V

ESECUZIONE E ORGANISMI NAZIONALI AD ESSA PREPOSTI

Articolo 25

Organismi nazionali di esecuzione

1.   Ogni Stato membro designa uno o più organismi, nuovi o esistenti, responsabili dell'esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda i servizi passeggeri e le crociere da porti situati nel proprio territorio e i servizi passeggeri provenienti da un paese terzo verso tali porti. Ogni organismo adotta i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.

Per quanto riguarda l’organizzazione, le decisioni di finanziamento, la struttura giuridica e il processo decisionale, ogni organismo è indipendente dai vettori, dagli operatori turistici e dagli operatori dei terminali.

2.   Gli Stati membri informano la Commissione dell’organismo o degli organismi designati a norma del presente articolo.

3.   Ogni passeggero può presentare un reclamo, conformemente alla legislazione nazionale, all'organismo competente designato a norma del paragrafo 1 o a qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro, in merito a presunte infrazioni al presente regolamento.

Uno Stato membro può decidere:

a)

che in un primo tempo il passeggero trasmetta il reclamo di cui al presente regolamento al vettore; e/o

b)

che l'organismo nazionale di esecuzione o altro organismo competente designato dagli Stati membri funga da organo di appello per reclami irrisolti ai sensi dell'articolo 24.

4.   Gli Stati membri che hanno scelto di esonerare taluni servizi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, garantiscono che vi sia un meccanismo simile ai fini della tutela dei diritti dei passeggeri.

Articolo 26

Relazione sull’esecuzione del presente regolamento

Il 1o giugno … (12) e ogni due anni successivi a tale data, gli organismi di esecuzione designati ai sensi dell’articolo 25 pubblicano una relazione sull’attività dei due anni civili precedenti, che contiene in particolare una descrizione delle azioni attuate per applicare le disposizioni del presente regolamento, dati sulle sanzioni applicate e statistiche relative ai reclami e alle sanzioni stesse.

Articolo 27

Cooperazione tra gli organismi di esecuzione

Gli organismi nazionali di cui all’articolo 25, paragrafo 1 si scambiano, se del caso, informazioni sulle loro rispettive attività e sui principi e sulle prassi decisionali. La Commissione li assiste in questo compito.

Articolo 28

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle infrazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il … (13) e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29

Relazioni

Entro … (14), la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento e gli effetti del presente regolamento. Se del caso, la relazione è corredata di proposte normative che attuano in modo più dettagliato le disposizioni del presente regolamento o lo modificano.

Articolo 30

Modifica del regolamento (CE) n. 2006/2004

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è aggiunto il seguente punto:

«19.

Regolamento (CE) n. …/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (15).

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal … (16)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente


(1)  Parere del 16 luglio 2009 (GU C 317 del 23.12.2009, pag. 89).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del …

(3)  GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4.

(4)  GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7.

(5)  GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1.

(6)  GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

(7)  GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59.

(8)  GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1.

(9)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(10)  La data di applicazione del presente regolamento.

(11)  GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24.

(12)  Due anni successivi alla data di applicazione del presente regolamento.

(13)  La data di applicazione del presente regolamento.

(14)  Trentasei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento.

(15)  GU …».

(16)  GU: trentasei mesi successivi alla data di pubblicazione del presente regolamento.


ALLEGATO I

Diritto al rimborso o al trasporto alternativo per le persone con disabilità o a mobilità ridotta, di cui all'articolo 8

1.

Laddove si fa riferimento al presente allegato, alle persone con disabilità e a mobilità ridotta viene offerta la scelta fra:

a)

rimborso entro sette giorni, pagato in contanti, mediante bonifico bancario elettronico, con versamenti o assegni bancari, del costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate, e per la parte o le parti già effettuate se il viaggio non serve più allo scopo originario del passeggero, oltre a, se pertinente,

un servizio di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile; oppure

b)

il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, come indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile; oppure

c)

il trasporto alternativo verso la destinazione finale, come indicato nel contratto di trasporto, a condizioni simili, ad una data successiva di loro gradimento, a seconda delle disponibilità di biglietti.

2.

Il punto 1, lettera a), si applica anche ai passeggeri i cui viaggi rientrano in un servizio «tutto compreso», ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE.

3.

Qualora una città o regione sia servita da più porti e un vettore offra a un passeggero un viaggio per un porto di destinazione diverso da quello prenotato dal passeggero, le spese di trasferimento del passeggero dal porto diverso in questione a quello per il quale era stata effettuata la prenotazione o a un’altra destinazione vicina, concordata con il passeggero, sono a carico del vettore.


ALLEGATO II

Assistenza nei porti, compresi l'imbarco e lo sbarco, conformemente agli articoli 10 e 13

1.

Assistenza e misure necessarie per consentire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di:

comunicare il loro arrivo in un terminale portuale e la loro richiesta di assistenza,

spostarsi dal punto d'ingresso al banco di accettazione (se esiste) o alla nave,

adempiere alle formalità di registrazione del passeggero e dei bagagli, se necessario,

procedere dal banco dell’accettazione, se esiste, alla nave, attraverso i controlli per l’emigrazione e la sicurezza,

imbarcarsi sulla nave, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria,

procedere dal portellone della nave al posto a sedere o al settore,

riporre e recuperare il bagaglio a bordo,

procedere dal posto a sedere al portellone della nave,

sbarcare dalla nave, mediante elevatori, sedie a rotelle o altra assistenza specifica necessaria,

ritirare i bagagli, se necessario, e procedere attraverso i controlli per l’immigrazione e doganali,

procedere dalla sala ritiro bagagli o dal punto di sbarco a un punto di uscita designato,

recarsi, in caso di necessità, ai servizi igienici (se esistono).

2.

Quando una persona con disabilità o a mobilità ridotta è assistita da un accompagnatore, quest'ultimo deve, qualora gli sia richiesto, poter prestare la necessaria assistenza in porto nonché per l’imbarco e lo sbarco.

3.

Gestione di tutte le necessarie attrezzature per la mobilità comprese, ad esempio, le sedie a rotelle elettriche.

4.

Sostituzione temporanea di attrezzatura per la mobilità danneggiata o smarrita, sebbene non necessariamente con attrezzature similari.

5.

Assistenza a terra di cani da assistenza riconosciuti, ove opportuno.

6.

Comunicazione in formato accessibile di informazioni necessarie per le operazioni di imbarco e di sbarco.


ALLEGATO III

Assistenza a bordo delle navi conformemente agli articoli 10 e 13

1.

Trasporto sulla nave di cani da assistenza riconosciuti, nel rispetto della regolamentazione nazionale.

2.

Trasporto di apparecchi medici e delle attrezzature per la mobilità necessari alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, comprese sedie a rotelle elettriche.

3.

Comunicazione delle informazioni essenziali sull’itinerario in formati accessibili.

4.

Realizzazione di ogni sforzo ragionevole al fine di attribuire, su richiesta, i posti a sedere tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e secondo la disponibilità.

5.

Se necessario, assistenza alle persone affinché possano raggiungere i servizi igienici (se esistono).

6.

Qualora una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia assistita da un accompagnatore, il vettore compie ogni sforzo ragionevole per attribuire a tale accompagnatore un posto a sedere o una cabina vicino alla persona con disabilità o a mobilità ridotta.


ALLEGATO IV

Formazione sulla disabilità, comprese le istruzioni, di cui all'articolo 14

A.   Formazione sulla sensibilizzazione alla disabilità, comprese le istruzioni

La formazione sulla sensibilizzazione alla disabilità, comprese le istruzioni, include ciò che segue:

sensibilizzazione alle disabilità fisiche, sensoriali (uditive e visive), nascoste o di apprendimento e trattamento adeguato dei passeggeri che ne sono colpiti, compresa la capacità di distinguere fra le varie abilità delle persone con mobilità, orientamento o comunicazione ridotta;

barriere cui devono far fronte le persone con disabilità o a mobilità ridotta, comprese barriere attitudinali, ambientali/fisiche ed organizzative;

cani da assistenza riconosciuti, loro ruolo ed esigenze;

capacità di far fronte a situazioni inattese;

capacità interpersonali e metodi di comunicazione con ipoudenti, ipovedenti, persone che soffrono di disturbi del linguaggio e persone con disabilità di apprendimento;

conoscenza generale degli orientamenti dell’IMO riguardo alla raccomandazione sulla progettazione e la gestione di navi da passeggeri al fine di rispondere alle necessità degli anziani e delle persone con disabilità.

B.   Formazione sull'assistenza alla disabilità, comprese le istruzioni

La formazione sull'assistenza alla disabilità, comprese le istruzioni, include ciò che segue:

come aiutare gli utenti di sedie a rotelle a sedersi sulla sedia a rotelle e ad alzarsi;

capacità di fornire assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta che viaggiano con un cane da assistenza riconosciuto, compresi il ruolo e le esigenze dei cani;

tecniche per scortare passeggeri ipovedenti e per trattare e trasportare cani da assistenza riconosciuti;

conoscenza dei tipi di attrezzature che possono assistere le persone con disabilità o a mobilità ridotta e delle precauzioni da prendere nell'uso di tali attrezzature;

uso delle attrezzature di assistenza all'imbarco e allo sbarco e conoscenza delle procedure adeguate di assistenza all'imbarco e allo sbarco che tutelano la sicurezza e la dignità delle persone con disabilità o a mobilità ridotta;

consapevolezza della necessità di un'assistenza affidabile e professionale, nonché dell'eventualità che alcuni passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta provino sensazioni di vulnerabilità durante il viaggio a causa della loro dipendenza dall'assistenza;

conoscenza delle tecniche di pronto soccorso.


MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I.   INTRODUZIONE

Il 4 dicembre 2008 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (1).

Il 23 aprile 2009 il Parlamento europeo ha votato il suo parere in prima lettura (2).

Il 9 ottobre 2009 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul progetto di regolamento. Dopo la messa a punto da parte del Gruppo dei giuristi-linguisti, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura in data 11 marzo 2010, conformemente all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Nello svolgimento dei suoi lavori, il Consiglio ha tenuto conto del parere del Comitato economico e sociale europeo. Il Comitato delle Regioni non ha espresso alcun parere.

II.   ANALISI DELLA POSIZIONE IN PRIMA LETTURA

1.   Osservazioni generali

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne è parte dell'obiettivo generale dell'UE di rafforzare i diritti dei passeggeri, in particolare i diritti delle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Sono già state adottate normative di natura analoga per i passeggeri nel trasporto aereo (3) o nel trasporto ferroviario (4). La proposta contiene, da un lato, disposizioni sull'accesso e l'assistenza non discriminatori per le persone con disabilità e a mobilità ridotta e, dall'altro, disposizioni sul diritto all'assistenza all'informazione ed eventualmente al risarcimento in caso di ritardo per tutte le categorie di passeggeri.

Sebbene il Consiglio concordi con la Commissione sull'obiettivo della proposta, il suo approccio ha comportato modifiche di sostanza alla proposta originale. Alcune delle disposizioni previste non sono state ritenute accettabili poiché imponevano ai vettori e alle amministrazioni nazionali oneri amministrativi e costi eccessivi senza offrire ai passeggeri un valore aggiunto tale da controbilanciare questi inconvenienti. Altre sono state riformulate per semplificare e rendere più chiaro il regolamento.

In base a questo approccio, la posizione in prima lettura del Consiglio modifica ampiamente la proposta originale della Commissione riformulandola e sopprimendo varie disposizioni del testo. Ne consegue che il Consiglio non ha accolto nessuno degli emendamenti relativi alle disposizioni soppresse contenuti nel parere formulato in prima lettura dal Parlamento europeo.

2.   Questioni politiche fondamentali

i)   Campo di applicazione

Campo di applicazione geografico

La Commissione ha proposto che il regolamento si applichi ai servizi passeggeri e alle crociere fra i porti o nei porti degli Stati membri.

Il Consiglio ritiene che la proposta della Commissione debba formare oggetto di una precisazione a tale riguardo onde evitare la distorsione della concorrenza tra i servizi passeggeri all'interno e i servizi passeggeri all'esterno dell'UE. Pertanto, la posizione in prima lettura del Consiglio contiene una messa a punto delle disposizioni succitate in quanto distingue tra servizi passeggeri il cui porto d'imbarco è situato nel territorio di uno Stato membro, da un lato, e servizi passeggeri il cui porto d'imbarco è situato fuori dal territorio di uno Stato membro mentre il porto di sbarco è situato nel territorio di uno Stato membro, dall'altro. In quest'ultimo caso, il regolamento si applica solo se il servizio è effettuato da un vettore stabilito nell'Unione. Tuttavia la nozione di vettore stabilito nell'Unione dovrebbe essere interpretata nel modo più estensivo possibile al fine di contemplare la maggior parte dei servizi passeggeri tra porti situati nell'Unione e porti situati fuori dall'Unione. Per quanto riguarda le crociere, il regolamento si applicherà solo qualora il porto d'imbarco sia situato nel territorio di uno Stato membro.

Il Consiglio introduce inoltre una definizione di «territorio di uno Stato membro».

Esclusioni dall'ambito di applicazione

La proposta originaria della Commissione contemplava in linea di massima tutti i servizi passeggeri a prescindere dal numero di passeggeri trasportati, dalla distanza del servizio, dallo scopo del viaggio ecc.. La Commissione aveva previsto solo la possibilità per gli Stati membri di escludere i servizi oggetto di contratti di servizio pubblico.

Il Consiglio ritiene importante adeguare queste disposizioni alle possibilità e necessità pratiche. Ha pertanto introdotto alcune deroghe all'applicazione del regolamento. Il Consiglio conviene di escludere dal campo d'applicazione i passeggeri che viaggiano su navi autorizzate a trasportare fino a 36 passeggeri e su navi con un equipaggio composto da non più di tre persone o il servizio passeggeri la cui distanza complessiva è inferiore a 500 metri, sola andata. Sono inoltre escluse le escursioni e visite turistiche diverse dalle crociere.

Inoltre, gli Stati membri possono, per un periodo di due anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, escludere le navi della navigazione marittima di stazza inferiore a 300 tonnellate lorde, utilizzate nei trasporti interni. Lo Stato membro che sceglie questa opzione è tuttavia tenuto a garantire in modo adeguato il rispetto dei diritti dei passeggeri in conformità della legge nazionale. Gli Stati membri possono altresì escludere i servizi passeggeri soggetti agli obblighi di servizio pubblico o vincolati da contratti di servizio pubblico ovvero i servizi integrati, purché i diritti dei passeggeri siano adeguatamente garantiti dalla legislazione nazionale.

Il Parlamento europeo ha in linea di massima seguito l'impostazione della Commissione, aggiungendo tuttavia la possibilità per gli Stati membri di escludere i servizi urbani e suburbani (emendamento 10). Il Consiglio non tiene conto di questi emendamenti, ma le esclusioni dal campo d'applicazione proposte dal Consiglio comporteranno in pratica l'esclusione di molti dei servizi succitati.

ii)   Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta

Il Consiglio sostiene senza riserve l'obiettivo della Commissione di garantire alle persone con disabilità o a mobilità ridotta l'accesso non discriminatorio ai trasporti via mare e per vie navigabili interne. Pertanto non si scosta dalla proposta della Commissione, fatta eccezione per alcune semplificazioni e precisazioni.

Per quanto riguarda le deroghe al diritto di trasporto, la Commissione aveva proposto che a una persona con disabilità potesse essere rifiutato il trasporto a motivo di obblighi in materia di sicurezza o della struttura della nave passeggeri. Il Consiglio vi ha aggiunto obblighi in materia di salute al fine di tener conto di casi in cui lo stato di salute del passeggero sia tale da non poter garantire il suo trasporto in condizioni di sicurezza.

A tale riguardo il Parlamento europeo aveva proposto la soppressione di qualsiasi riferimento agli obblighi in materia di sicurezza (emendamenti 1, 26 e 29) e l'aggiunta di un riferimento al trasporto in un modo sicuro, dignitoso e concretamente fattibile (emendamento 27). Quest'ultimo emendamento è stato inserito dal Consiglio nella sua posizione in prima lettura, fatta eccezione, tuttavia, per la parola «dignitoso». Il Consiglio ritiene che solo la persona con disabilità o a mobilità ridotta possa decidere che cosa sia un modo di trasporto dignitoso e che non spetti pertanto al vettore prendere una decisione di questo tipo.

Secondo la proposta iniziale, il vettore avrebbe potuto esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta fosse accompagnata da un'altra persona in grado di fornire assistenza. Secondo la posizione in prima lettura del Consiglio, se il vettore si avvale di questa possibilità nell'ambito di un servizio passeggeri, l'accompagnatore in questione è trasportato gratuitamente.

Per quanto riguarda l'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, questa deve essere prestata a condizione che l'interessato informi il vettore o l'operatore del terminale con un anticipo di almeno due giorni lavorativi (la Commissione aveva proposto 48 ore) e si presenti al porto o nel luogo convenuto almeno 60 minuti prima dell'imbarco o della partenza. Inoltre, se la persona ha esigenze specifiche per la sistemazione o il posto a sedere o la necessità di trasportare apparecchi medici, occorre che l'interessato informi il vettore di tali esigenze al momento della prenotazione se l'esigenza è nota in tale occasione. Tale requisito aggiuntivo, inserito dal Consiglio, consentirà al vettore di tener conto di tali esigenze specifiche e di fornire all'interessato il miglior servizio possibile.

Vari emendamenti del Parlamento europeo riguardano la fornitura di informazioni in formati accessibili alle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Il Consiglio ha accolto tali emendamenti. Lo stesso vale per gli emendamenti del Parlamento europeo relativi alla modifica dei termini «animale da assistenza» in «cane da assistenza».

iii)   Obblighi dei vettori e degli operatori dei terminali in caso di interruzione del viaggio

La proposta della Commissione prevedeva il diritto di informazione, assistenza (inclusi pasti, bevande ed eventualmente sistemazione in albergo), riavviamento e rimborso nonché risarcimento del prezzo del biglietto per tutti i passeggeri in caso di ritardo e, in taluni casi, cancellazione di un servizio passeggeri o di una crociera. Tuttavia, il risarcimento del prezzo del biglietto non sarebbe corrisposto qualora il ritardo o la cancellazione fossero causati da circostanze eccezionali che ostacolano l'esecuzione del servizio di trasporto.

Il Consiglio conviene con il principio secondo cui i vettori e gli operatori dei terminali dovrebbero occuparsi dei passeggeri ed ha esteso tale principio in modo da includere tutti i casi di cancellazione. Tuttavia, in alcuni casi non è possibile o ragionevole fornire, ad esempio, informazioni su ritardi in un porto non presidiato. La posizione in prima lettura del Consiglio introduce pertanto il concetto di terminali portuali, ossia terminali presidiati in un porto dotato di personale e strutture (quali la registrazione, la biglietteria o sale di ritrovo). Taluni obblighi per i vettori e gli operatori dei terminali si applicano unicamente ai passeggeri in partenza da tali terminali portuali. Questo riguarda le informazioni e l'assistenza e, in certa misura, il riavviamento e il rimborso.

Un'altra considerazione che emerge dalla posizione in prima lettura del Consiglio è quella della sicurezza marittima. Al fine di evitare che i vettori, per ragioni economiche, prendano il mare o superino i limiti di velocità in condizioni meteorologiche che mettono a rischio il funzionamento sicuro della nave, è stata introdotta una deroga all'obbligo di fornire sistemazione o risarcimento del prezzo del biglietto in tali casi. Inoltre, i concetti di condizioni meteorologiche avverse e di circostanze straordinarie sono illustrati in modo non esaustivo in due considerando. Ulteriori deroghe al diritto all'assistenza e al risarcimento sono state introdotte nei casi in cui il passeggero è informato della cancellazione o del ritardo prima di acquistare il biglietto, o quando il passeggero è la causa della cancellazione o del ritardo. Infine, è stata data la possibilità al vettore di limitare i costi relativi alla sistemazione a 120 EUR e di introdurre una soglia minima al disotto della quale non viene corrisposto alcun risarcimento (biglietti con prezzo pari o inferiore a 10 EUR).

Il Parlamento europeo ha proposto deroghe in caso di forza maggiore (emendamenti 23 e 60) o se la cancellazione o il ritardo sono annunciati in anticipo (emendamento 59). Lo spirito di tali emendamenti è stato accolto dal Consiglio. Il Parlamento ha inoltre proposto un limite per il costo della sistemazione al doppio del prezzo del biglietto (emendamento 53). Il Consiglio ritiene questa richiesta troppo sfavorevole per i passeggeri e i vettori in taluni casi e considera la limitazione a 120 EUR più ragionevole sia per i passeggeri sia per i vettori.

iv)   Trattamento dei reclami e organismi nazionali di applicazione

La proposta della Commissione conteneva norme dettagliate sulle modalità di trattamento dei reclami da parte dei vettori, in particolare sulle conseguenze giuridiche gravi in caso di mancata risposta ai reclami, e sulla designazione e le responsabilità degli organismi nazionali di applicazione.

Il Consiglio, pur convenendo in linea di massima con la proposta, in particolare sul fatto che i vettori dovrebbero rispondere ai reclami formulati dai loro clienti, introduce una maggiore flessibilità nel sistema al fine di evitare conseguenze impreviste per i sistemi giuridici o le strutture amministrative degli Stati membri.

Il Parlamento europeo ha proposto che ciascuno Stato membro designi soltanto un organismo nazionale di applicazione (emendamenti 5, 6, 66, 67 e 68) e che gli Stati membri, e non i vettori, istituiscano un meccanismo indipendente per il trattamento dei reclami (emendamento 65). Tuttavia, per i motivi di flessibilità di cui sopra, il Consiglio non ritiene appropriato limitare in questo modo il margine di manovra degli Stati membri. Il Parlamento ha inoltre proposto che gli organismi nazionali di applicazione dovrebbero essere indipendenti da interessi commerciali. La posizione in prima lettura del Consiglio precisa che tali organismi dovrebbero essere indipendenti dai vettori, dagli operatori turistici e dagli operatori dei terminali.

v)   Data di applicazione del regolamento

La Commissione ha proposto che il regolamento nel suo insieme si applichi due anni dopo la pubblicazione, mentre talune disposizioni dovrebbero applicarsi già un anno dopo la pubblicazione.

La posizione in prima lettura del Consiglio prevede che l'intero regolamento si applichi tre anni dopo la pubblicazione.

3.   Altre questioni politiche

Il Consiglio ha deciso di semplificare il titolo del regolamento.

Il Consiglio ha deciso di chiarire le disposizioni relative al subappalto di taluni obblighi derivanti dal regolamento aggiungendo un articolo generale relativo ad altre parti di fatto.

Il Consiglio ha deciso di sopprimere il requisito secondo cui i vettori dovevano tenere conti separati per i costi relativi alla prestazione di assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta al fine di evitare oneri amministrativi superflui, in particolare per i piccoli vettori. Analogamente, il Consiglio ha deciso di limitare l'obbligo di fissare norme di qualità per l'assistenza agli operatori di terminali ed ai vettori più grandi e di limitare i requisiti di formazione e istruzione connesse alle disabilità alle categorie di personale che ne hanno veramente bisogno.

4.   Altri emendamenti adottati dal Parlamento europeo

Altri emendamenti non inclusi nella posizione in prima lettura del Consiglio riguardano:

la presa in considerazione delle esigenze delle persone con disabilità e a mobilità ridotta in tutti i casi in cui i porti, i terminali e le navi passeggeri sono progettate o ammodernate, sopprimendo i termini «se necessario» (emendamento 2);

le disposizioni relative all'imbarco di persone con disabilità o a mobilità ridotta, che non pregiudicano le vigenti norme generali in materia di imbarco di passeggeri (emendamento 3);

l'invito rivolto alla Commissione a proporre regole chiare in materia di diritti dei passeggeri ai punti di trasferimento tra terra e mare o nel trasporto per vie navigabili interne (emendamento 7);

l'opportunità di un approccio legislativo orizzontale che copra tutti i mezzi di trasporto in caso di una futura iniziativa legislativa relativa ai diritti dei passeggeri (emendamento 8);

l'inclusione dell'handicap psicosociale nella definizione di persona con disabilità o a mobilità ridotta (emendamento 11);

la modifica della definizione dei termini «contratto di trasporto» (emendamento 14) e «venditore di biglietti» (emendamento 15);

nuove proposte di definizione dei termini «formati accessibili» (emendamento 18), «passeggero» (emendamento 19), «arrivo» (emendamento 20), «partenza» (emendamento 21), «prezzo del biglietto» (emendamento 22) e «forza maggiore» (emendamento 23);

le norme di accesso per le persone con disabilità e a mobilità ridotta, che dovrebbero essere stabilite sotto la supervisione degli organismi nazionali di applicazione e che dovrebbero includere gli accompagnatori e l'accessibilità delle attrezzature di assistenza ivi installate (emendamento 31);

la conferma scritta da fornire per la prestazione di assistenza alle persone con disabilità e a mobilità ridotta (emendamento 34);

l'assistenza adattata alle esigenze individuali della persona con disabilità o a mobilità ridotta (emendamento 35);

la responsabilità dell'ente di gestione del porto quanto all'accessibilità del porto alle persone con disabilità o a mobilità ridotta (emendamento 37);

la possibilità di concordare un periodo di notifica più breve tra il fornitore di assistenza e il passeggero (emendamento 38);

la necessità di garantire che il passeggero riceva una conferma dell'avvenuta notifica delle esigenze di assistenza (emendamento 39);

l'obbligo per il vettore di fornire un'attrezzatura di sostituzione adatta alle esigenze del passeggero interessato quando tale attrezzatura viene danneggiata durante il viaggio (emendamento 50);

in caso di ritardo, al passeggero è offerto il rimborso del prezzo del biglietto se decide di non effettuare il viaggio con il vettore (emendamento 54);

qualsiasi risarcimento accordato in virtù del regolamento, che può essere dedotto da qualsiasi risarcimento complementare accordato (emendamento 61);

le sanzioni applicabili alla non osservanza del regolamento, che possono comprendere l'ingiunzione a versare un indennizzo (emendamento 70);

gli emendamenti 71, 72 e 75, relativi agli allegati del regolamento.

III.   CONCLUSIONE

Nel definire la sua posizione in prima lettura, il Consiglio ha tenuto pienamente conto della proposta della Commissione e del parere in prima lettura del Parlamento europeo. Riguardo agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, il Consiglio rileva che un numero considerevole di emendamenti sono già stati integrati — nello spirito, del tutto o in parte — nella sua posizione in prima lettura.


(1)  Doc. 11990/08.

(2)  A6-0209/2009.

(3)  Regolamento (CE) 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1 e regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1.

(4)  Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14.


Top