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Document 32010D0427(03)

Decisione n. S7, del 22 dicembre 2009 , relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

GU C 107 del 27.4.2010, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/05/2014; sostituito da 32014D0520(02)

27.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/8


DECISIONE N. S7

del 22 dicembre 2009

relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

2010/C 107/05

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE

visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), nell’ambito del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione relativa alle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 (2),

visti gli articoli da 87 a 91 del regolamento (CE) n. 883/2004,

visti l’articolo 64, paragrafo 7 e gli articoli da 93 a 97 del regolamento (CE) n. 987/2009,

considerando quanto segue:

(1)

I regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 entrano in vigore il 1o maggio 2010 e alla stessa data sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, eccetto che per le situazioni disciplinate dall’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 e dall’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 987/2009.

(2)

Occorre chiarire come determinare lo Stato membro debitore e creditore in situazioni in cui le prestazioni in natura erano state previste o autorizzate a norma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, ma i rimborsi delle spese per tali prestazioni sono effettuati dopo l'entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009, in particolare quando l’istituzione competente a sostenere tali spese cambia ai sensi dei nuovi regolamenti.

(3)

È necessario chiarire quale procedura di rimborso dovrà essere applicata in situazioni in cui le prestazioni in natura siano previste ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72, mentre la procedura di rimborso è effettuata dopo la data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009.

(4)

Il paragrafo 5 della decisione n. H1 chiarisce la disciplina dei certificati (moduli E) e della tessera europea di assicurazione malattia (compresi i certificati sostitutivi provvisori) rilasciati prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009.

(5)

Le disposizioni del paragrafo 4 della decisione S1 e del paragrafo 2 della decisione S4 fissano i principi generali in merito alla responsabilità dei costi delle prestazioni fornite sulla base di una valida tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), i quali devono altresì applicarsi a situazioni transitorie.

(6)

Ai sensi degli articoli 62 e 63 del regolamento (CE) n. 987/2009, gli Stati membri che non figurano nell’allegato 3 del regolamento (CE) n. 987/2009 rimborsano le prestazioni in natura erogate ai membri della famiglia che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata e ai pensionati e membri delle loro famiglie in base alla spesa effettiva a partire dal 1o maggio 2010.

(7)

Le spese delle prestazioni in natura fornite ai sensi degli articoli 19, paragrafo 1, 20, paragrafo 1 e dell'articolo 27, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 883/2004 sono sostenute dall'istituzione competente responsabile delle spese delle prestazioni in natura erogate ai membri della famiglia che non risiedono nello stesso Stato membro della persona assicurata e ai pensionati e membri delle loro famiglie nello Stato membro di residenza.

(8)

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 987/2009 gli Stati membri indicati nell’allegato 3 possono, dopo il 1o maggio 2010, continuare ad applicare per un periodo di cinque anni gli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 per il calcolo degli importi fissi.

(9)

Il regolamento (CE) n. 987/2009 introduce nuove procedure di rimborso dei costi sanitari allo scopo di accelerare i rimborsi tra Stati membri e impedire un accumulo delle domande di rimborso che restano in sospeso per periodi prolungati.

(10)

Occorrono trasparenza e orientamenti per le istituzioni nelle situazioni di cui sopra al fine di garantire l'applicazione uniforme e coerente delle disposizioni comunitarie.

procedendo secondo le modalità stabilite all’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,

HA DECISO QUANTO SEGUE:

I.   Regime transitorio per determinare lo Stato membro responsabile delle spese di cure programmate e necessarie per quanto concerne il cambiamento di competenza ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004

1.

Ove le cure siano state fornite a una persona prima del 1o maggio 2010, la responsabilità delle spese per tale persona è determinata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71.

2.

Ove una persona sia stata autorizzata a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure adeguate al suo stato di salute (cure programmate) ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 e la cura sia fornita in tutto o in parte dopo il 30 aprile 2010, le spese della cura completa sono sostenute dall'istituzione che ha concesso l'autorizzazione.

3.

Se una persona ha iniziato una cura ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera a) o dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1408/71, le spese per tali cure sono sostenute conformemente alle disposizioni di tali articoli, anche se la responsabilità per il sostenimento delle spese della persona in questione è cambiata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004. Tuttavia, se la cura continua dopo il 31 maggio 2010, le spese sostenute dopo tale data sono a carico dell'istituzione competente ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004.

4.

Ove una cura sia stata fornita ai sensi degli articoli 19, paragrafo 1 o 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 dopo il 30 aprile 2010 in base a una valida tessera europea di assicurazione malattia rilasciata prima del 1o maggio 2010, la domanda di rimborso delle spese di tale cura non può essere rifiutata per il fatto che la responsabilità delle spese sanitarie della persona è cambiata ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004.

Un'istituzione che sia obbligata a rimborsare le spese delle prestazioni fornite in base a una tessera europea di assicurazione malattia può richiedere che l'istituzione presso la quale la persona era regolarmente iscritta al momento dell’erogazione delle prestazioni rimborsi le spese di tali prestazioni alla prima istituzione, oppure, se la persona non aveva il diritto di utilizzare la tessera europea di assicurazione malattia, risolvere la questione con la persona in questione.

II.   Disposizioni transitorie per il calcolo dei costi medi

1.

Il metodo di calcolo dei costi medi degli anni fino al 2009 incluso è soggetto alle disposizioni degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72, anche se i costi medi sono presentati alla commissione dei conti dopo il 30 aprile 2010.

2.

Gli Stati membri non indicati nell' allegato 3 del regolamento (CE) n. 987/2009 possono, per il periodo dal 1o gennaio 2010 al 30 aprile 2010, calcolare i nuovi costi medi ai sensi degli articoli 94 e 95 del regolamento (CEE) n. 574/72 oppure utilizzare i costi medi presentati per l'anno 2009.

III.   Procedura di rimborso in base alla spesa effettiva

1.

Le domande di rimborso in base alla spesa effettiva registrata nei conti dello Stato membro creditore prima del 1o maggio 2010 sono soggette alle disposizioni finanziarie del regolamento (CEE) n. 574/72.

Tali domande vanno presentate all'organismo di collegamento dello Stato membro debitore entro il 31 dicembre 2011.

2.

Tutte le domande di rimborso in base alla spesa effettiva registrate nei conti dello Stato membro creditore dopo il 30 aprile 2010 sono soggette alle nuove norme di procedura conformemente alle disposizioni degli articoli da 66 a 68 del regolamento (CE) n. 987/2009.

IV.   Procedura di rimborso in base a importi fissi

1.

I costi medi relativi agli anni fino al 2009 incluso sono presentati alla commissione dei conti entro il 31 dicembre 2011. I costi medi relativi al 2010 sono presentati alla commissione dei conti entro il 31 dicembre 2012.

2.

Tutte le domande di rimborso in base ad importi fissi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prima del 1o maggio 2010 sono presentate entro il 1o maggio 2011.

3.

Tutte le domande di rimborso in base agli importi fissi pubblicati dopo il 30 aprile 2010 sono soggette alle nuove norme di procedura conformemente alle disposizioni degli articoli da 66 a 68 del regolamento (CE) n. 987/2009.

V.   Disposizioni finali

1.

Nell' applicazione del regime transitorio, i principi cui ispirarsi dovranno essere la leale collaborazione tra istituzioni, il pragmatismo e la flessibilità.

2.

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.

La presidente della commissione amministrativa

Lena MALMBERG


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.


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