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Document 32010D0427(02)
Decision No S6 of 22 December 2009 concerning the registration in the Member State of residence under Article 24 of Regulation (EC) No 987/2009 and the compilation of the inventories provided for in Article 64(4) of Regulation (EC) No 987/2009 (Text of relevance to the EEA and to the EC/Switzerland Agreement)
Decisione n. S6, del 22 dicembre 2009 , concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
Decisione n. S6, del 22 dicembre 2009 , concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
GU C 107 del 27.4.2010, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.4.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 107/6 |
DECISIONE N. S6
del 22 dicembre 2009
concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009
(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
2010/C 107/04
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE
visto l'articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), nell'ambito del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e d'interpretazione relativa al regolamento (CE) n. 883/2004 ed al regolamento (CE) n. 987/2009 (2),
visto l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 suindicato,
visto gli articoli 24 e 64, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 987/2009 e l’articolo 74 del regolamento di (CE) n. 883/2004,
procedendo secondo le modalità stabilite all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,
DECIDE:
Le norme in materia d'iscrizione, conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 (di seguito «regolamento di applicazione») e di tenuta di un inventario di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di applicazione sono le seguenti:
I. Iscrizione di cui all'articolo 24 del regolamento di applicazione
1. |
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 del regolamento di applicazione, è stabilita la seguente procedura. L'istituzione competente, su richiesta della persona interessata, trasmette un documento pertinente ai sensi degli articoli 17, 22, 24, 25 o 26 del regolamento (CE) n. 883/2004 (di seguito «regolamento di base») e dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di applicazione (di seguito «documento attestante il diritto alle prestazioni») alla persona interessata, che deve presentare tale documento all'istituzione del luogo di residenza al momento di iscriversi per ottenere prestazioni in natura. Su richiesta dell'istituzione del luogo di residenza, l'istituzione competente trasmette un documento attestante il diritto alle prestazioni a tale istituzione. L'istituzione competente informa l'istituzione del luogo di residenza circa eventuali modifiche o cancellazioni del documento attestante il diritto alle prestazioni. L'istituzione destinataria deve confermare o contestare la modifica o la cancellazione all'istituzione mittente. L'istituzione del luogo di residenza informa l'istituzione competente dell'iscrizione della persona interessata nonché di eventuali modifiche o cancellazioni di tale iscrizione. Le informazioni vanno trasmesse non appena siano disponibili le informazioni indispensabili a tal fine presso l'istituzione del luogo di residenza. L'istituzione destinataria deve confermare o contestare tali modifiche o cancellazioni all'istituzione mittente. |
2. |
La data a partire dalla quale il costo delle prestazioni in natura è rimborsabile ai sensi degli articoli 35 e 41 del regolamento di base e degli articoli 62 e 63 del regolamento di applicazione è:
Se i membri della famiglia dell'assicurato, il pensionato o uno dei membri della sua famiglia hanno ancora diritto a prestazioni come conseguenza dell'esercizio di un'attività professionale o della percezione di un reddito sostitutivo, ai sensi della normativa del suo Stato di residenza o di un altro Stato membro, a titolo prioritario, in conformità dei regolamenti, l'iscrizione inizia il giorno successivo alla data di cessazione di tale diritto. |
3. |
La data a partire dalla quale il costo delle prestazioni in natura cessa di essere rimborsato ai sensi degli articoli 35 e 41 del regolamento di base e degli articoli 62 e 63 del regolamento di applicazione è la data di cancellazione dell'iscrizione comunicata dall'istituzione del luogo di residenza all'istituzione competente oppure la data di cancellazione del documento attestante il diritto alle prestazioni comunicata dall'istituzione competente all'istituzione del luogo di residenza. Tale data, che deve figurare nel documento di cancellazione, è la data a partire dalla quale il documento attestante il diritto alle prestazioni non è più utilizzabile, in particolare:
Spetta a tutte le istituzioni nazionali fare il possibile per ridurre al minimo il periodo tra il termine ultimo del diritto alle prestazioni o l'iscrizione e la data di comunicazione del documento di cancellazione. In particolare, la determinazione della residenza dell'assicurato deve essere verificata conformemente all'articolo 11 del regolamento di applicazione. |
II. Inventario di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di applicazione
Membri della famiglia dell'assicurato, pensionati e/o membri delle loro famiglie
1. |
L'istituzione del luogo di residenza dello Stato membro indicato nell’allegato 3 del regolamento di applicazione calcola l'importo fisso delle prestazioni in natura erogate ai membri della famiglia dell'assicurato conformemente all'articolo 17 del regolamento di base e ai pensionati e/o membri delle loro famiglie conformemente agli articoli 24, 25 o 26 del regolamento di base sulla scorta di un inventario tenuto a tal fine aggiornato in base alle proprie informazioni o a quelle fornite dall'istituzione competente per quanto riguarda l'apertura, la sospensione o la chiusura del diritto alle prestazioni. Gli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento di applicazione indicano il numero di importi fissi mensili dovuti con riguardo ad un anno specifico per ogni membro della famiglia dell'assicurato, per il pensionato e/o per ogni membro della sua famiglia. |
2. |
Per il calcolo del numero delle quote forfettarie mensili, il periodo durante il quale l'interessato può richiedere prestazioni, viene conteggiato in mesi. Il numero dei mesi viene ottenuto calcolando come mese civile intero quello contenente la data utilizzata come inizio per il conteggio degli importi fissi. Il mese civile nel corso del quale il diritto termina non viene conteggiato, a meno che tale mese non sia completo. Se il periodo complessivo è inferiore a un mese, viene conteggiato come un mese. Qualora una persona passi da un gruppo d'età a un ' altro durante il periodo in questione, il mese in cui si verifica la modifica del gruppo di età è conteggiato totalmente nel gruppo di età più alto. |
III. Disposizioni finali
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.
Il presidente della commissione amministrativa
Lena MALMBERG
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.