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Document 32010D0427(01)

Commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale Decisione n. h4, del 22 dicembre 2009 , relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

GU C 107 del 27.4.2010, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/08/2022; sostituito da 32022D0810(01)

27.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 107/3


COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE

DECISIONE N. h4

del 22 dicembre 2009

relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale

(Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)

2010/C 107/03

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE,

visto l'articolo 72 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), ai sensi del quale la commissione amministrativa deve stabilire gli elementi da tener presenti nei conteggi relativi agli oneri che le istituzioni degli Stati membri devono sostenere a norma del regolamento e adottare i conti annuali tra le suddette istituzioni in base alla relazione della commissione di controllo dei conti di cui all'articolo 74,

visto l'articolo 74 del regolamento (CE) n. 883/2004, ai sensi del quale la commissione amministrativa determina la composizione e le modalità di funzionamento della commissione di controllo dei conti, la quale fornisce le relazioni e i pareri motivati necessari alle decisioni della commissione amministrativa ai sensi dell'articolo 72, lettera g),

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1.   La commissione di controllo dei conti di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale è istituita in seno alla commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.

2.   La commissione di controllo dei conti, nello svolgimento delle sue funzioni a norma dell'articolo 74, paragrafi da a) ad f) del regolamento (CE) n. 883/2004, opera sotto l'autorità della commissione amministrativa, da cui riceve le direttive. In tale ambito la commissione dei conti presenta alla commissione amministrativa un programma di lavoro a lungo termine per l’approvazione.

Articolo 2

1.   In linea di principio la commissione di controllo dei conti raggiunge le sue decisioni sulla base di documenti giustificativi. Può richiedere alle autorità competenti tutte le informazioni e i dati che considera necessari per esaminare le questioni a lei sottoposte. Se necessario, e previa approvazione della presidenza della commissione amministrativa, la commissione dei conti può delegare un membro del segretariato o alcuni membri della commissione dei conti per effettuare in loco ogni tipo di indagine richiesta per svolgere la sua attività. La presidenza della commissione amministrativa informa il rappresentante in commissione amministrativa dello Stato membro interessato dello svolgimento di tale indagine.

2.   La commissione di controllo dei conti agevola la chiusura definitiva dei conti nei casi in cui non sia stato possibile giungere ad una loro definizione nei termini previsti dal regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2). La motivata richiesta di parere relativo a contestazioni alla commissione dei conti a norma dell'articolo 67, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 987/2009 è presentata alla commissione dei conti da una delle parti non meno di 25 giorni lavorativi precedenti l'inizio di una riunione.

3.   La commissione di controllo dei conti può istituire un comitato di conciliazione che la assista in caso di richiesta motivata di parere presentata da una delle parti in conformità al punto 2 del presente articolo.

La composizione, i termini, i compiti, i metodi di lavoro e il sistema di presidenza del comitato di conciliazione saranno contenuti in un mandato deciso dalla commissione dei conti.

Articolo 3

1.   La commissione di controllo dei conti è composta da due rappresentanti per ogni Stati membro dell'Unione europea nominati dalle autorità competenti di tali Stati.

Il membro della commissione dei conti che non può intervenire può farsi sostituire dal suo supplente, nominato a tale scopo dalle autorità competenti.

2.   Il rappresentante della Commissione europea o il suo supplente presso la commissione amministrativa espleta una funzione consultiva nell'ambito della commissione dei conti.

3.   La commissione dei conti è assistita da un esperto indipendente o da un gruppo di esperti indipendenti che hanno una formazione ed esperienza professionale nelle materie che rientrano nelle funzioni della commissione di controllo dei conti, in particolare con riguardo ai compiti previsti agli articoli 64, 65 e 69 del regolamento (CE) n. 987/2009.

Articolo 4

1.   La presidenza della commissione di controllo dei conti è esercitata da un membro che appartiene allo Stato il cui rappresentante assume la presidenza della commissione amministrativa.

2.   La presidenza della commissione di controllo dei conti può, insieme al segretariato, prendere tutte le misure necessarie per risolvere senza ritardo tutti i problemi di competenza della commissione dei conti.

3.   Di norma, la presidenza della commissione di controllo dei conti presiede le riunioni dei gruppi di lavoro creati per esaminare problemi di competenza della commissione dei conti; nel caso in cui la presidenza non sia in grado di partecipare o nel caso in cui vengano esaminati taluni problemi specifici, questa può essere rappresentata da un'altra persona designata dallo stesso presidente.

Articolo 5

1.   Le decisioni sono prese a maggioranza semplice; ogni Stato membro dispone di un unico voto.

I pareri della commissione di controllo dei conti devono indicare se siano stati raggiunti all'unanimità o a maggioranza. Se necessario, devono indicare le conclusioni o le riserve della minoranza.

Nel caso in cui un parere non sia raggiunto all'unanimità, la commissione di controllo dei conti lo presenta alla commissione amministrativa insieme ad una relazione che contiene in dettaglio le motivazioni dei pareri contrari.

La commissione di controllo dei conti designa anche un relatore responsabile che presenta alla commissione amministrativa tutte le informazioni che questa considera necessarie allo scopo di dirimere la controversia.

Il relatore non può essere scelto tra i rappresentanti dei paesi coinvolti nella controversia.

2.   La commissione di controllo dei conti può decidere di adottare decisioni e pareri motivati ricorrendo alla procedura scritta se tale procedura è stata concordata nel corso di una riunione precedente della commissione dei conti.

A tale scopo, la presidenza comunica ai membri della commissione di controllo dei conti il testo da approvare. I membri hanno un limite di tempo di almeno dieci giorni lavorativi entro i quali hanno la possibilità di indicare se rifiutano il testo proposto o si astengono dalla votazione. La mancata risposta entro il limite di tempo stabilito sarà considerata come voto affermativo.

La presidenza può inoltre decidere di avviare una procedura scritta nel caso in cui non vi sia stato un accordo nel corso di una riunione della commissione dei conti. In tal caso unicamente gli accordi scritti pervenuti sul testo proposto saranno considerati come voti a favore e il limite di tempo stabilito sarà di almeno 15 giorni lavorativi.

Allo scadere del termine stabilito il presidente informa i membri circa l'esito della votazione. Una decisione che ha ottenuto il numero richiesto di voti favorevoli si considera approvata l'ultimo giorno del periodo di tempo concesso ai membri per fornire la loro risposta.

3.   Se nel corso della procedura scritta un membro della commissione di controllo dei conti propone che il testo sia emendato, il presidente può:

a)

riavviare la procedura scritta comunicando ai membri l'emendamento proposto conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2; oppure

b)

annullare la procedura scritta al fine di discutere la questione nel corso della successiva sessione,

in funzione della procedura che il presidente ritiene più opportuna per la materia in questione.

4.   Nel caso in cui, prima della scadenza del termine ultimo per l'invio di una risposta, un membro della commissione dei conti chieda che il testo proposto sia esaminato in una sessione della commissione di controllo dei conti, la procedura scritta è annullata.

La questione viene discussa nella successiva sessione.

Articolo 6

La commissione di controllo dei conti può costituire gruppi ad hoc con un numero limitato di persone per preparare e presentare alla commissione dei conti proposte da adottare su argomenti specifici.

Per ogni gruppo ad hoc la commissione dei conti nomina il relatore, indica i compiti da svolgere e i termini entro cui il gruppo deve presentare i risultati delle sue attività alla commissione dei conti. Tali indicazioni saranno trasferite in un mandato scritto deciso dalla commissione di controllo dei conti.

Articolo 7

1.   Il segretariato della commissione amministrativa prepara e organizza le riunioni della commissione di controllo dei conti, redige i resoconti di tali riunioni e svolge il lavoro necessario per il funzionamento della commissione. L'ordine del giorno, la data e la durata delle riunioni della commissione sono concordati con la presidenza.

2.   L'ordine del giorno viene inviato dal segretariato della commissione amministrativa ai membri della commissione di controllo dei conti e ai membri della commissione amministrativa almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio di ogni sessione. I documenti relativi ai punti dell'ordine del giorno vengono fatti pervenire almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio della sessione. Detto termine non si applica per i documenti che forniscono informazioni generali e che non necessitano di approvazione.

3.   Le note relative alla successiva riunione della commissione dei conti devono essere inviate al segretariato della commissione amministrativa almeno 20 giorni lavorativi prima dell'inizio della sessione. Detto termine non si applica per i documenti che forniscono informazioni generali e che non necessitano di approvazione.

Le note che contengono i dati per i rendiconti annuali di cui all'articolo 69, paragrafo 1) del regolamento (CE) n. 987/2009 devono rispettare il formato e comprendere le informazioni specificate dall'esperto o da gruppo di esperti indipendenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della presente decisione. Ogni delegazione fa pervenire la nota al segretariato entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello in questione.

Articolo 8

Qualora risulti necessario, i regolamenti della commissione amministrativa si applicano alla commissione di controllo dei conti.

Articolo 9

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di applicazione.

La presidente della commissione amministrativa

Lena MALMBERG


(1)  GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

(2)  GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.


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