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Dokument 52009XC1230(03)

Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese

GU C 322 del 30.12.2009, str. 23—27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 322/23


Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di carburo di tungsteno e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese

2009/C 322/08

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso originarie della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

1.   Domanda di riesame

La domanda è stata presentata il 30 settembre 2009 dalla European Association of Metals (Eurometaux) («richiedente») per conto di produttori che rappresentano una quota rilevante, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria di carburo di tungsteno, di carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e di carburo di tungsteno fuso.

2.   Prodotto

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da carburo di tungsteno, carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica e carburo di tungsteno fuso originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00.

3.   Misure in vigore

Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2268/2004 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1275/2005 del Consiglio (4).

4.   Motivazione del riesame

La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare il persistere o la reiterazione del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria comunitaria.

In conformità all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, il richiedente ha determinato il valore normale per la Repubblica popolare cinese in base ai prezzi di vendita praticati in un paese a economia di mercato appropriato, indicato al punto 5.1, lettera d). La denuncia di persistenza del dumping si basa sul confronto tra il valore normale, di cui alla frase precedente, e gli elementi di prova relativi ai prezzi all'esportazione del prodotto in esame venduto sul mercato della Comunità.

Su tale base il margine di dumping calcolato risulta significativo.

Inoltre, secondo il richiedente, esiste la probabilità di reiterazione del dumping pregiudizievole. A tale proposito il richiedente ha presentato prove del fatto che, se le misure fossero lasciate scadere, probabilmente l'attuale livello delle importazioni del prodotto in esame aumenterebbe data l'esistenza di capacità inutilizzate nel paese interessato.

Il richiedente afferma che l'eliminazione del pregiudizio è dovuta principalmente all'esistenza delle misure e che, qualora si lasciassero scadere tali misure, l'eventuale ripresa di consistenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

5.   Procedura

Avendo stabilito, dopo aver consultato il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione apre un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.1.    Procedura di determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta determinerà se la scadenza delle misure implichi il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio.

a)   Campionamento

Tenuto conto del numero apparentemente elevato di parti interessate dal presente procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere al campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

i)   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine di cui al punto 6, lettera b), sub i) e nella forma indicata al punto 7:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite all'esportazione verso la Comunità del prodotto in esame nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 per ciascuno dei 27 Stati membri considerati separatamente e in totale;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame effettuate sul mercato interno nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009;

il fatturato in valuta locale e il volume in tonnellate delle vendite del prodotto in esame ad altri paesi terzi nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009;

descrizione dettagliata delle attività della società a livello mondiale relative al prodotto in esame;

ragioni sociali e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita (sul mercato interno e/o all'esportazione) del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di produttori esportatori, la Commissione contatterà anche le autorità della Repubblica popolare cinese e tutte le associazioni note di produttori esportatori.

ii)   Campionamento degli importatori

Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in caso affermativo, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulle loro società entro il termine di cui al punto 6, lettera b), sub i) e nella forma indicata al punto 7:

ragione sociale, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare;

descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame;

il volume in tonnellate e il valore in euro delle importazioni nella Comunità e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009 del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese;

ragioni sociali e descrizione dettagliata delle attività di tutte le società collegate (6) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame;

qualsiasi altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

Inviando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se viene scelta per far parte del campione, dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società dichiara di non essere disponibile all'inserimento nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione di importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

iii)   Selezione definitiva dei campioni

Tutte le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sub ii).

La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili ad essere incluse nel campione.

Le società incluse nei campioni devono rispondere a un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sub iii) e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

In caso di insufficiente collaborazione la Commissione baserà le sue conclusioni sui dati disponibili, a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, e dell'articolo 18 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata.

b)   Questionari

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni note di produttori della Comunità, ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese inclusi nel campione, a tutte le associazioni note di produttori esportatori, agli importatori inclusi nel campione e a tutte le associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

c)   Raccolta delle informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare osservazioni, a presentare informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sub ii).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che esse ne facciano richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sub iii).

d)   Selezione del paese a economia di mercato

Nella precedente inchiesta, come paese ad economia di mercato appropriato per stabilire il valore normale in relazione alla Repubblica popolare cinese sono stati scelti gli Stati Uniti d'America. La Commissione intende utilizzare nuovamente gli USA a tale scopo. Le parti interessate sono invitate a presentare le loro osservazioni sull'adeguatezza di questa scelta entro il termine specifico indicato al punto 6, lettera c).

5.2.    Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Qualora fosse confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, conformemente all'articolo 21 del regolamento di base si deciderà se il mantenimento delle misure antidumping non sia contrario all'interesse della Comunità. Per questo motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria, agli importatori, alle loro associazioni di rappresentanza e alle organizzazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che comprovino tuttavia l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), sub ii). Le parti che abbiano seguito questa procedura possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine indicato al punto 6, lettera a), sub iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termini generali

i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a istituire le misure oggetto del presente riesame devono chiedere un questionario o altri moduli al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicarle le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 37 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si ricorda che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), sub iii).

iii)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

b)   Termine specifico per il campionamento

i)

Le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), sub i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere incluse nel campione, sulla composizione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ii)

Ogni altra informazione pertinente ai fini della selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), sub iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

iii)

Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di notifica del loro inserimento nel campione.

c)   Termine specifico per la selezione del paese a economia di mercato

Le parti interessate dall'inchiesta possono presentare osservazioni sull'adeguatezza della scelta degli Stati Uniti d'America, di cui al punto 5.1, lettera d), come paese a economia di mercato ai fini della determinazione del valore normale rispetto alla Repubblica popolare cinese. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo indicazioni contrarie), complete di nome, indirizzo, e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza trasmesse dalle parti interessate in forma riservata devono recare la dicitura «Diffusione limitata» (7) e, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata recante la dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale Commercio

Direzione H

Ufficio: N-105 04/92

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

Fax +32 22956505

8.   Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è aperto conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, i relativi risultati non comportano una modifica del livello delle misure in vigore, ma l'abrogazione o il mantenimento di tali misure in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

Qualsiasi parte interessata dal procedimento che ritenga opportuno riesaminare il livello dei margini di dumping constatato nell'inchiesta iniziale al fine di modificare (cioè aumentare o diminuire) il livello delle misure, può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

Le parti che intendono chiedere tale riesame, che sarà eseguito indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono contattare la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

11.   Trattamento dei dati personali

Si fa presente che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).

12.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione offrendo, se necessario, una mediazione su questioni procedurali relative alla tutela dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU C 115 del 20.5.2009, pag. 18.

(2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(3)  GU L 395 del 31.12.2004, pag. 56.

(4)  GU L 202 del 3.8.2005, pag. 1.

(5)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(6)  Cfr. nota 5.

(7)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). Si tratta di un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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