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Document 52008AP0295

Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (COM(2007)0531 — C6-0320/2007 — 2007/0198(COD))
P6_TC1-COD(2007)0198 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

GU C 286E del 27.11.2009, p. 136–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 286/136


Mercoledì 18 giugno 2008
Condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica ***I

P6_TA(2008)0295

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (COM(2007)0531 — C6-0320/2007 — 2007/0198(COD))

2009/C 286 E/44

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0531),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0320/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0228/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 18 giugno 2008
P6_TC1-COD(2007)0198

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato interno dell'energia elettrica, che è in corso di progressivo completamento fin dal 1999, è inteso a offrire un'effettiva libertà di scelta a tutti i consumatori della Comunità, siano essi privati o imprese, nuove opportunità imprenditoriali e più intensi scambi transfrontalieri, allo scopo di incrementare l'efficienza, ottenere tariffe più competitive, migliorare il livello qualitativo dei servizi e contribuire alla sicurezza dell'erogazione e allo sviluppo sostenibile.

(2)

La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica║ (4) e il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (5) hanno dato un contributo significativo all'instaurazione di un mercato interno dell'energia elettrica.

(3)

║ Il diritto di vendere energia elettrica in qualsiasi Stato membro alle medesime condizioni, senza subire discriminazioni né penalità, non può, tuttavia, allo stato attuale, essere garantito a tutte le imprese comunitarie. In particolare non esiste ancora un accesso non discriminatorio alla rete né un livello analogo di vigilanza regolamentare in tutti gli Stati membri e persistono ancora mercati isolati .

(4)

La comunicazione della Commissione del 10 gennaio 2007 intitolata «Una politica dell'energia per l'Europa»║ ha sottolineato l'importanza di completare il mercato interno dell'energia elettrica e di garantire la parità delle condizioni di concorrenza per tutte le imprese che operano nel settore dell'energia elettrica della Comunità. Dalla comunicazione della Commissione in tale data sulle «Prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità» e nella relazione intitolata «Indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica ║» si evince che le norme e le misure in vigore non offrono la necessaria cornice regolamentare né prevedono la creazione di connessioni fisiche per permettere il conseguimento dell'obiettivo di un mercato interno ben funzionante , efficiente e aperto .

(5)

È opportuno conformare il regolamento (CE) n. 1228/2003 al contenuto delle citate comunicazioni per migliorare il quadro normativo del mercato interno dell'energia elettrica.

(6)

Segnatamente, risulta necessario creare connessioni fisiche e rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasmissione per migliorare gradualmente la compatibilità dei codici tecnici e commerciali volti a permettere e gestire l'effettivo e trasparente accesso transfrontaliero alle reti di trasmissione, per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasmissione nella Comunità, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente, e per incoraggiare i progressi in materia di efficienza energetica e la ricerca e l'innovazione, in particolare in modo da favorire lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili e la diffusione delle tecnologie a bassa emissione di carbonio. È necessario che i gestori dei sistemi di trasmissione gestiscano le loro reti conformemente a questi codici, tecnici e commerciali, compatibili.

(7)

Per garantire una gestione ottimale della rete di trasmissione di energia elettrica e permettere gli scambi e l'erogazione transfrontalieri di energia elettrica ai consumatori finali nella Comunità, occorre creare una Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione. I compiti di detta Rete dovrebbero essere eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione. Tali compiti devono essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro devono essere tali da garantire l'efficienza, la rappresentatività e la trasparenza. Atteso che agire a livello regionale permette di garantire migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasmissione devono realizzare strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando in ogni caso che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici e ai piani di investimento a livello comunitario. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione e verificare l'efficacia della rete a livello regionale. La cooperazione a livello regionale dovrebbe essere compatibile con i progressi verso un mercato interno dell'energia elettrica competitivo ed efficiente.

(8)

Onde assicurare una maggiore trasparenza per quanto concerne l'intera rete di trasmissione di energia elettrica nell'Unione europea, la Commissione dovrebbe elaborare, pubblicare e aggiornare regolarmente una tabella di marcia, in cui dovrebbero figurare tutte le possibili reti di trasmissione di energia elettrica con tutte le possibili connessioni regionali.

(9)

Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità di regolamentazione nazionali e dalla Commissione ha dimostrato che le esistenti norme sulla trasparenza dell'accesso all'infrastruttura sono insufficienti al fine di garantire un autentico mercato interno ben funzionante, efficiente e aperto .

(10)

Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico e sull'efficienza del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori del mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso. Ciò include informazioni più precise sulla produzione, l'offerta e la domanda di energia elettrica, la capacità della rete, i flussi e la manutenzione, il bilanciamento e la riserva di capacità.

(11)

Per potenziare la fiducia nel mercato, i suoi partecipanti devono poter essere certi che i comportamenti abusivi saranno effettivamente puniti. Occorre conferire alle autorità competenti la facoltà di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. Risulta pertanto necessario permettere alle autorità competenti di accedere ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di erogazione. Sul mercato dell'energia elettrica molte di queste decisioni sono adottate dai produttori, che dovrebbero mettere queste informazioni a disposizione delle autorità competenti e renderle facilmente accessibili alle stesse per un periodo determinato. Le autorità competenti dovrebbero inoltre verificare regolarmente l'osservanza delle norme da parte degli operatori dei sistemi di trasmissione. I piccoli produttori che non sono in grado di falsare le condizioni del mercato devono essere esonerati da quest'obbligo.

(12)

La concorrenza nel segmento dei consumatori residenziali richiede che i fornitori non siano impossibilitati a penetrare nuovi mercati al dettaglio, se lo desiderano. Di conseguenza, le norme e le responsabilità che si applicano alla catena di approvvigionamento devono essere, dunque, conosciute da tutti gli operatori del mercato e devono essere armonizzate per rafforzare l'integrazione del mercato comunitario. Le autorità competenti dovrebbero verificare regolarmente l'osservanza delle norme da parte dei soggetti partecipanti al mercato.

(13)

Gli investimenti in grandi infrastrutture moderne devono essere promossi in modo deciso e al contempo si deve garantire il funzionamento regolare del mercato interno dell'energia elettrica. Per rafforzare l'effetto positivo sulla concorrenza degli interconnector per corrente continua che beneficiano di un'esenzione e la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interesse di questi progetti per il mercato deve essere analizzato durante la loro fase di pianificazione e devono essere attuate norme di gestione della congestione. Laddove gli interconnector per corrente continua siano situati nel territorio di diversi Stati membri, è opportuno che la richiesta di esenzione sia trattata dall'Agenzia di cooperazione delle autorità di regolamentazione dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del … [che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia]  (6) affinché si possa tener conto nel migliore dei modi delle implicazioni transfrontaliere e facilitare il trattamento amministrativo della richiesta. Inoltre, tenuto conto del rischio eccezionale associato alla costruzione di tali grandi infrastrutture ║, le imprese di distribuzione e di produzione dovrebbero poter beneficiare di una deroga temporanea rispetto alla piena applicazione delle norme di disaggregazione completa delle attività per i progetti in questione.

(14)

Il regolamento (CE) n. 1228/2003 dispone che alcune misure devono essere adottate in conformità della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(15)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio  (8), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per le misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(16)

Conformemente alla dichiarazione ║ del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (9) relativa alla decisione 2006/512/CE, perché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, questi devono essere adattati conformemente alle procedure applicabili.

(17)

In particolare, a Commissione dovrebbe avere il potere di definire le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1228/2003 al fine di stabilire o adottare gli orientamenti necessari per garantire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere l'obiettivo del presente regolamento. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1228/2003 completandolo con ║ nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(18)

Il regolamento (CE) n. 1228/2003 deve pertanto essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1228/2003 è così modificato:

1)

All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Il presente regolamento mira altresì a facilitare lo sviluppo▐ di un mercato all'ingrosso trasparente ed efficiente con un elevato livello di sicurezza dell'approvvigionamento . Prevede i meccanismi per l'armonizzazione delle norme a tal fine

2)

all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il seguente punto:

«h)

«Agenzia», l'Agenzia di cooperazione delle autorità di regolamentazione nel settore dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del … [che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia] (10) .

3)

sono inseriti i seguenti articoli ║:

«Articolo 2 bis

Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica

Tutti i gestori dei sistemi di trasmissione cooperano a livello comunitario mediante la costituzione della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica allo scopo di garantire una gestione ottimale e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasmissione di energia elettrica e di promuovere il completamento del mercato interno dell'energia elettrica .

Articolo 2 ter

Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica

1.   Entro il […] i gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presentano alla Commissione e all'Agenzia, al fine di poter porre in essere la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica, un progetto di statuto di tale rete nonché un elenco dei futuri membri e un progetto di regolamento interno ▐.

2.   Entro sei settimane dal ricevimento di queste informazioni, l'Agenzia trasmette alla Commissione un parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno.

3.   La Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno nei tre mesi successivi al ricevimento del parere dell'Agenzia.

4.   Entro tre mesi dal ricevimento del parere della Commissione, i gestori dei sistemi di trasmissione costituiscono la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica e adottano e pubblicano lo statuto e il suo regolamento interno.

Articolo 2 quater

Compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica

1.    Al fine di raggiungere gli obiettivi enunciati all'articolo 2 bis , la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica elabora e presenta all'Agenzia, per approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 2 quinquies, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. …/2008 [che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia] quanto segue :

a)

progetti di codici di rete nei settori citati al paragrafo 3, elaborati in cooperazione con i soggetti partecipanti al mercato e gli utenti delle reti ;

b)

gli strumenti comuni di gestione della rete e i piani di ricerca;

c)

ogni due anni, un piano di investimento decennale comprensivo di prospettive sull'adeguatezza delle capacità;

d)

misure volte a garantire il coordinamento in tempo reale del funzionamento delle reti in condizioni normali e di emergenza; o

e)

orientamenti in materia di coordinamento della cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione della Comunità e operatori dei sistemi di trasmissione dei paesi terzi;

f)

un programma annuale di lavoro basato sulle priorità definite dall'Agenzia ;

g)

una relazione annuale; e

h)

prospettive annuali, per il periodo estivo e invernale, sull'adeguatezza delle capacità.

2.   Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 1, lettera f) comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare nel corso dell'anno, un piano di gestione comune della rete e le attività di ricerca e di sviluppo, corredati di calendario indicativo.

3.   I codici di rete coprono i settori seguenti, conformemente alle priorità definite nel programma di lavoro annuale:

a)

norme di sicurezza e di affidabilità, incluse le regole di interoperabilità e le procedure in caso di emergenza ;

b)

norme di collegamento e di accesso alla rete;

c)

norme transfrontaliere di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione;

d)

regole di trasparenza relative alle reti ;

e)

norme di bilanciamento e di liquidazione comprese le norme relative alla potenza di riserva;

f)

norme riguardanti ▐ i meccanismi di compensazione tra i gestori dei sistemi di trasmissione;

g)

norme in materia di efficienza energetica delle reti di energia elettrica.

4.    L'Agenzia controlla l'attuazione dei codici di rete da parte della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica .

5.   La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica pubblica ogni due anni un piano decennale di investimento nella rete per l'intera Comunità previa approvazione da parte dell'Agenzia . Il piano di investimento include la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, una relazione sull'adeguatezza delle capacità di produzione e la valutazione della resilienza del sistema. Il piano d'investimento si basa in particolare sui piani d'investimento nazionali tenendo conto degli aspetti della pianificazione di rete a livello regionale e comunitario, compresi gli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) . Il piano di investimento individua le lacune in materia di investimento, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere, e prevede investimenti nell'interconnessione e in altre infrastrutture necessarie per l'efficacia degli scambi e della concorrenza nonché per la sicurezza dell'approvvigionamento. Al piano d'investimento è allegato un esame degli ostacoli allo sviluppo transfrontaliero delle reti dovuti alla diversità delle procedure o prassi di autorizzazione.

6.    I gestori dei sistemi di trasmissione attuano il piano di investimento pubblicato.

▐ La Rete europea degli operatori dei sistemi di trasmissione per l'energia elettrica può, di propria iniziativa, proporre all'Agenzia progetti di codici di rete in qualsiasi settore al di fuori di quelli elencati al paragrafo 3, al fine di conseguire l'obiettivo enunciato all'articolo 2 bis. L'agenzia adotta i codici di rete secondo la procedura di cui all'articolo 2 septies, assicurando che essi non siano in contraddizione con gli orientamenti adottati ai sensi dell'articolo 2 sexies.

Articolo 2 quinquies

Controllo effettuato dall'Agenzia

1.   L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica previsti all'articolo 2 quater, paragrafo 1.

2.     La rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica raccoglie tutte le informazioni pertinenti relative all'attuazione dei codici di rete e le trasmette all'Agenzia affinché le valuti.

3.   La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presenta all'Agenzia per approvazione i progetti di codici di rete e i documenti di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1.

L'Agenzia controlla l'attuazione dei codici di rete , del piano di investimento annuale e del programma di lavoro decennale e include i risultati di tale verifica nella sua relazione annuale. L'Agenzia informa la Commissione in caso di mancata osservanza dei codici di rete, del piano di investimento decennale o del programma di lavoro annuale da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione.

Articolo 2 sexies

1. Elaborazione degli orientamenti

1.    La Commissione , previa consultazione dell'Agenzia, definisce un elenco di priorità annuali in cui sono individuate le questioni di primaria importanza per lo sviluppo del mercato interno dell'elettricità.

2.    Tenuto conto di tale elenco di priorità, la Commissione incarica l'Agenzia di elaborare entro sei mesi un progetto di orientamenti che definisca principi basilari, chiari e obiettivi per l'armonizzazione delle norme, come previsto all'articolo 2 quater.

3.    Nell'elaborare questi orientamenti l'Agenzia consulta formalmente e in modo aperto e trasparente la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica e le altre parti interessate.

4.    L'Agenzia adotta il progetto di orientamenti sulla base di tale consultazione. L'Agenzia precisa le osservazioni pervenute nel corso della consultazione e spiega come sono state prese in considerazione. Essa giustifica i casi in cui tali osservazioni sono state prese in considerazione.

5.    La Commissione, di sua iniziativa o su richiesta dell'Agenzia, può avviare la stessa procedura per l'aggiornamento degli orientamenti.

Articolo 2 septies

Elaborazione dei codici di rete

1.     Entro sei mesi dall'approvazione degli orientamenti da parte dell'Agenzia conformemente all'articolo 2 septies, la Commissione incarica la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica di elaborare un progetto di codici di rete che rispetti appieno i principi definiti negli orientamenti.

2.     Nell'elaborare tali codici di rete, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica prende in considerazione la competenza tecnica degli operatori del mercato e degli utenti della rete e li tiene informati dei progressi compiuti.

3.     La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presenta all'Agenzia il progetto di codici di rete.

4.     L'Agenzia procede ad una consultazione formale sul progetto di codici di rete in modo aperto e trasparente.

5.     Sulla base di tale consultazione, l'Agenzia adotta il progetto di codici di rete. L'Agenzia precisa le osservazioni pervenute nel corso della consultazione e spiega come sono state prese in considerazione. Essa giustifica i casi in cui tali osservazioni sono state prese in considerazione.

6.     Su iniziativa dell'Agenzia o su richiesta della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica, si può procedere a una revisione dei codici esistenti secondo la stessa procedura.

7.     La Commissione, su raccomandazione dell'Agenzia, può presentare il codice di rete al comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, per l'adozione finale a norma della procedura di regolamentazione con controllo prevista all'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 2 octies

Consultazioni

1.   Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, l'Agenzia consulta formalmente tutti i partecipanti al mercato interessati ▐ e in modo approfondito, aperto e trasparente; ▐ alla consultazione partecipano le imprese di erogazione e di produzione, i clienti, gli utenti del sistema, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le associazioni settoriali interessate, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate.

2.   Tutti i documenti e verbali relativi agli argomenti citati al paragrafo 1 sono resi pubblici.

3.   Prima di adottare gli orientamenti e i codici, l'Agenzia specifica le osservazioni raccolte nel corso della consultazione e spiega come se ne è tenuto conto. Se decide di non tener conto di un'osservazione, l'Agenzia adduce i motivi della sua scelta.

La Rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica coopera con i soggetti partecipanti al mercato e gli utenti della rete a norma dell'articolo 2 septies, paragrafo 2.

Articolo 2 nonies

Costi

I costi relativi alle attività della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica citati agli articoli da 2 bis a 2 undecies sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e inclusi nel calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano questi costi soltanto se sono ragionevoli e proporzionati.

Articolo 2 decies

Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.   I gestori dei sistemi di trasmissione instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica per contribuire alle attività citate all'articolo 2 quater, paragrafo 1. Segnatamente, pubblicano ogni due anni un piano di investimento regionale e possono prendere decisioni di investimento sulla base di detto piano.

Il piano di investimento regionale non può risultare in contrasto con il piano di investimento decennale di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, lettera c).

2.   I gestori dei sistemi di trasmissione promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da garantire una gestione ottimale della rete e, ove efficace , incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione coordinata delle capacità transfrontaliere ▐ e la compatibilità dei meccanismi di bilanciamento transfrontalieri .

Articolo 2 undecies

Cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione della Comunità e di paesi terzi

1.     La cooperazione tecnica tra operatori dei sistemi di trasmissione della Comunità e di paesi terzi è controllata dalle autorità nazionali di regolamentazione;

2.     Qualora, nel corso di tale cooperazione tecnica, dovessero venire alla luce incompatibilità con le disposizioni e i codici adottati dall'Agenzia, l'autorità nazionale di regolamentazione chiede chiarimenti all'Agenzia.

4)

l'articolo 5 è modificato come segue:

a)

Il titolo è sostituito dal seguente: «Comunicazione di informazioni»;

b)

sono aggiunti i seguenti paragrafi ║:

«4.   I gestori dei sistemi di trasmissione pubblicano dati pertinenti sulla domanda prevista e reale, sulla disponibilità e l'utilizzo degli attivi di produzione e di carico, sulla disponibilità e l'utilizzo della rete e degli interconnector e sul bilanciamento e la capacità di riserva.

5.   I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori del sistema di trasmissione le informazioni pertinenti.

6.   Le società di produzione di energia elettrica che possiedono o gestiscono infrastrutture di produzione di cui una abbia una potenza installata di almeno 250 MW tengono per cinque anni a disposizione della Commissione, dell'autorità di regolamentazione nazionale, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza, dell'Agenzia e della Commissione tutti i dati orari per ciascun impianto, necessari per verificare le decisioni operative di ripartizione e i comportamenti in relazione alle offerte nelle borse dell'energia, nelle aste della capacità di interconnessione, nei mercati della potenza di riserva e nelle transazioni fuori-borsa. Le informazioni orarie e per ciascun impianto da conservare comprendono almeno dati sulla capacità di produzione disponibile e le riserve impegnate, compresa l'assegnazione di tali riserve a ciascun impianto, al momento della presentazione delle offerte e al momento della produzione.»

5)

l'articolo 6 è modificato come segue :

a)

Al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« Le autorità di regolamentazione nazionali tengono sotto osservazione la gestione della congestione all'interno dei sistemi nazionali di energia elettrica e degli interconnector.

I gestori dei sistemi di trasmissione presentano le loro procedure di gestione della congestione, tra cui l'assegnazione delle capacità, alle autorità di regolamentazione nazionali per approvazione. Le autorità di regolamentazione nazionali possono chiedere modifiche a tali procedure prima di approvarle. »

b)

║ il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   I proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione sono utilizzati per uno dei seguenti scopi ▐:

a)

per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;

b)

quali investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione.

Se non possono essere utilizzati ai fini di cui alle lettere a) o b) del primo comma, i proventi sono conservati in un conto separato fino a che possano essere utilizzati a tale scopo. In tal caso, le autorità di regolamentazione nazionali, con l'approvazione dell'Agenzia, possono prendere in considerazione l'importo disponibile al momento di approvare la metodologia di calcolo delle tariffe di rete, di valutare se le tariffe debbano essere modificate e/o di decidere se istituire segnali differenziati per località e/o misure sul lato della domanda quali il trasferimento del carico o gli scambi compensativi. »

6)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Nuovi interconnector

1.   I nuovi interconnector per corrente continua tra Stati membri possono beneficiare, a richiesta e per un periodo limitato, di un'esenzione dalle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 6 ║del presente regolamento e degli articoli 8, 10, 20 e 22 quater, paragrafi 4, 5 e 6 della direttiva 2003/54/CE alle seguenti condizioni:

a)

gli investimenti devono rafforzare la competitività nella fornitura di energia elettrica;

b)

il livello del rischio connesso all'investimento è tale che l'investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di un'esenzione;

c)

l'interconnector deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno con riferimento alla forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnector sarà costruito;

d)

i corrispettivi sono riscossi presso gli utenti di tale interconnector;

e)

dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE il proprietario dell'interconnector non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione mediante qualsiasi componente dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati da tale interconnector; e

f)

l'esenzione non va a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema regolamentato al quale l'interconnector è collegato.

2.   In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica altresì agli interconnector per corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due sistemi di trasmissione nazionali limitrofi mediante un interconnector per corrente alternata.

3.   Il paragrafo 1 si applica anche in caso di significativi aumenti di capacità degli interconnector esistenti.

4.   L'Agenzia può decidere caso per caso di accordare le esenzioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Un'esenzione può riguardare la totalità o una parte della capacità del nuovo interconnector e dell'interconnector esistente che ha subito un significativo aumento di capacità.

Nel decidere sulla concessione di un'esenzione, si tiene conto, a seconda dei casi, dell'esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della stessa e l'accesso non discriminatorio a un interconnector. Nel decidere dette condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali.

Prima di concedere un'esenzione, l'Agenzia decide le regole e/o i meccanismi di gestione e assegnazione della capacità. L'Agenzia esige che le norme di gestione della congestione includano l'obbligo di offrire sul mercato le capacità non usate e esige che gli utenti dell'infrastruttura possano negoziare la capacità contrattuale non utilizzata sul mercato secondario. Nella sua valutazione dei criteri previsti nel paragrafo 1, lettere a), b) e f) ║, l'Agenzia tiene conto dei risultati di detta procedura di assegnazione delle capacità.

La decisione di esenzione, ivi incluse le condizioni di cui al secondo comma, è debitamente motivata e pubblicata. L'Agenzia consulta le autorità di regolamentazione interessate.

5.   L'Agenzia trasmette tempestivamente alla Commissione una copia di ogni domanda di esenzione che riceve. La decisione è notificata senza indugio dall'Agenzia alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti alla decisione. Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata per permetterle di motivare la propria decisione. In particolare, le informazioni riguardano:

a)

le ragioni particolareggiate in base alle quali l'Agenzia ha concesso l'esenzione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della stessa;

b)

l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e sull'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica risultanti dalla concessione dell'esenzione;

c)

la motivazione della durata e della quota della capacità totale dell'interconnector in questione per cui è concessa l'esenzione;

d)

l'esito della consultazione con le autorità di regolamentazione nazionali interessate.

6.   Entro due mesi dal ricevimento della notifica, la Commissione può adottare una decisione che imponga all'Agenzia di modificare o annullare la decisione di concedere un'esenzione. Ove richieda informazioni supplementari, la Commissione può prendere una decisione entro due mesi dal giorno successivo a quello di ricezione delle informazioni supplementari complete. Il termine di due mesi può ║ essere prorogato con il consenso della Commissione e dell'Agenzia. La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dell'Agenzia, ovvero l'Agenzia non abbia informato la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare completa la notifica.

L'Agenzia si conforma alla decisione della Commissione che richiede la modifica o il ritiro della decisione di esenzione entro quattro settimane e ne informa la Commissione.

La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

L'approvazione di una decisione di esenzione da parte della Commissione perde effetto due anni dopo la sua adozione se la costruzione dell'interconnector non è ancora cominciata, e cinque anni dopo la sua adozione se l'interconnector non è diventato operativo, a meno che la Commissione non decida che eventuali ritardi sono dovuti a gravi ostacoli amministrativi o a qualsiasi altra causa rilevante per la decisione, ma al di fuori del controllo del richiedente .

7.   La Commissione può modificare gli orientamenti esistenti per l'applicazione delle condizioni citate al paragrafo 1 e per definire la procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi 4 e 5. Tali misure volte a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

8.     Le deroghe accordate a norma del presente articolo e applicabili alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, [modificato dal regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica] (12) continuano ad essere applicate.

7)

sono inseriti i seguenti articoli :

«Articolo 7 bis

Soppressione delle barriere amministrative per aumentare la capacità

Gli Stati membri riesaminano le proprie procedure al fine di individuare ed eliminare eventuali barriere amministrative che si frappongono all'aumento della capacità di interconnessione. Gli Stati membri individuano i segmenti della rete che necessitano di essere potenziati al fine di aumentare il livello generale di capacità di interconnessione transfrontaliera, in linea con l'obiettivo di un'ampia integrazione del mercato .

Articolo 7 ter

Mercati al dettaglio

Al fine di facilitare lo sviluppo, su scala regionale e comunitaria, di mercati efficienti , trasparenti ed efficienti, gli Stati membri provvedono a che i ruoli e le responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, delle imprese di fornitura, dei clienti e, all'occorrenza, degli altri operatori del mercato siano definiti dettagliatamente con riferimento agli accordi contrattuali, agli impegni nei confronti dei clienti, alle norme in materia di scambio di dati e di liquidazione, la proprietà dei dati e le responsabilità in materia di rilevamenti.

Queste norme, che sono rese pubbliche, ▐ sono riesaminate dalle autorità di regolamentazione nazionali

8)

l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione

1.   All'occorrenza, la Commissione può adottare orientamenti relativi al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione che precisano, nel rispetto dei principi definiti agli articoli 3 e 4:

a)

le modalità della procedura volta a determinare i gestori del sistema di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi transfrontalieri, anche per quanto riguarda la ripartizione tra i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e i gestori dei sistemi in cui tali flussi terminano, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;

b)

le modalità della procedura di pagamento da seguire, compresa la determinazione del primo intervallo di tempo per il quale vanno versate compensazioni, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma;

c)

le metodologie dettagliate volte a determinare i flussi transfrontalieri vettoriati per i quali è versata una compensazione a norma dell'articolo 3, in termini sia di quantità che di tipo dei flussi, e la designazione del volume di detti flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi di trasmissione di singoli Stati membri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5;

d)

la metodologia dettagliata volta a determinare i costi e i benefici derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6;

e)

il trattamento dettagliato nel contesto del meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasmissione dei flussi di energia elettrica che hanno origine o terminano in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo; e

f)

la partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi mediante linee in corrente continua a norma dell'articolo 3.

2.   Gli orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione possono altresì fissare adeguate norme volte ad una progressiva armonizzazione dei principi alla base della determinazione dei corrispettivi applicati ai produttori e ai consumatori (carico) nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali, tenendo anche conto della necessità di rispecchiare il meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasmissione dei flussi di energia elettrica nei corrispettivi delle reti nazionali e di fornire segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, secondo i principi di cui all'articolo 4.

Gli orientamenti relativi ai meccanismi di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione prevedono appropriati ed efficaci segnali differenziati per località armonizzati a livello comunitario.

Qualsiasi armonizzazione al riguardo non impedisce agli Stati membri di applicare meccanismi per assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete corrisposti dai consumatori (carico) siano comparabili su tutto il loro territorio.

3.   Ove opportuno, la Commissione può proporre ulteriori indicazioni riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento ▐.

4.   Gli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali sono riportati in allegato.

ޯ

9)

l'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

« 1.     Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di regolamentazione dispongano delle competenze volte ad assicurare in modo efficace il rispetto del presente regolamento conferendo loro, o ad altri organismi, la competenza giuridica per rilasciare certificati di conformità ed imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri danno comunicazione di ciò alla Commissione entro il 1o gennaio 2010 e provvedono a dare immediata comunicazione delle modificazioni successive. »

10)

l'articolo 13, ║ paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della medesima.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ║,

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)   GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23 .

(2)   GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55 .

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008.

(4)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

(5)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

(6)  GU L ….

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ║.

(8)   GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11 .

(9)  GU C 255 del del 21.10.2006, pag. 1.

(10)  GU L …«

(11)  GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1

(12)   GU L … »


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