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Document 52008AP0294
Internal market in electricity ***I European Parliament legislative resolution of 18 June 2008 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the internal market in electricity (COM(2007)0528 — C6-0316/2007 — 2007/0195(COD))#P6_TC1-COD(2007)0195 Position of the European Parliament adopted at first reading on 18 June 2008 with a view to the adoption of Directive 2008/…/EC of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the internal market in electricity
Mercato interno dell'energia ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2007)0528 — C6-0316/2007 — 2007/0195(COD))
P6_TC1-COD(2007)0195 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
Mercato interno dell'energia ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2007)0528 — C6-0316/2007 — 2007/0195(COD))
P6_TC1-COD(2007)0195 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
GU C 286E del 27.11.2009, p. 106–135
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 286/106 |
Mercoledì 18 giugno 2008
Mercato interno dell'energia ***I
P6_TA(2008)0294
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2007)0528 — C6-0316/2007 — 2007/0195(COD))
2009/C 286 E/43
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0528),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0316/2007),
visto l'articolo 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0191/2008);
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Mercoledì 18 giugno 2008
P6_TC1-COD(2007)0195
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell’adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 55 e l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione ║,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
Il mercato interno dell’elettricità, la cui progressiva realizzazione in tutta la Comunità è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell’Unione europea, privati o imprese che siano, una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali e di intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile. |
(2) |
La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica ║ (4) ha contribuito in modo significativo alla realizzazione del mercato interno dell’energia elettrica. |
(3) |
Tuttavia, attualmente, non è possibile garantire a tutte le imprese in tutti gli Stati membri il diritto di vendere energia elettrica in qualsiasi Stato membro a condizioni identiche e senza subire discriminazioni o svantaggi. In particolare, non esistono ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete o un livello di controlli di pari efficacia da parte delle autorità di regolamentazione nazionali, in quanto il vigente quadro normativo non è sufficiente. |
(4) |
La sicurezza delle forniture di energia elettrica riveste un’importanza cruciale per lo sviluppo della società europea, per l’attuazione di una politica sostenibile in materia di cambiamenti climatici e per la promozione della competitività nell’ambito del mercato interno. A tal fine, andrebbero ulteriormente sviluppate le interconnessioni transfrontaliere per garantire la fornitura di tutte le fonti energetiche al miglior prezzo possibile ai consumatori e alle imprese dell’Unione europea. |
(5) |
Il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica dovrebbe offrire ai produttori incentivi adeguati per investire in nuove centrali elettriche e ai consumatori misure idonee per promuovere un impiego più efficiente dell’energia; la sicurezza dell’approvvigionamento energetico rappresenta una premessa a tal fine. |
(6) |
Poiché le fonti di energia rinnovabile sono fonti continue, è essenziale potenziare la capacità di interconnessione elettrica a livello comunitario, prestando particolare attenzione ai paesi e alle regioni più isolati del mercato energetico comunitario, onde fornire agli Stati membri gli strumenti per conseguire l’obiettivo del 20 % di energie rinnovabili entro il 2020. |
(7) |
Gli scambi e i flussi di elettricità a livello transfrontaliero dovrebbero rafforzarsi nel mercato interno, onde assicurare l’uso ottimale della capacità disponibile di generazione elettrica oltre che i prezzi più bassi possibili. Ciò tuttavia non dovrebbe costituire un pretesto per gli Stati membri e per i produttori per astenersi dall’investire nelle nuove tecnologie per la generazione di energia elettrica. |
(8) |
Nella sua comunicazione del 10 gennaio 2007«Una politica dell’energia per l’Europa» la Commissione sottolinea quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno dell’energia elettrica e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le società elettriche stabilite nella Comunità. Le comunicazioni della Commissione della stessa data sulle prospettive del mercato interno del gas e dell’elettricità con riferimento alla sua relazione finale su un’indagine di settore ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1/2003 sul mercato del gas e dell’elettricità hanno dimostrato che le norme e le misure attualmente vigenti non sono state sufficienti per creare i presupposti necessari per la realizzazione dell’obiettivo auspicato, la creazione di un mercato interno pienamente funzionante. |
(9) |
Al fine di assicurare la concorrenza e la fornitura di energia elettrica al prezzo più vantaggioso possibile, evitando al contempo che il mercato sia dominato dai grandi operatori, gli Stati membri e le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero agevolare l’accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di fonti di energia diverse come pure di nuovi fornitori di generazione di energia. |
(10) |
In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura vi è il rischio permanente di creare discriminazioni non solo nell’esercizio della rete ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti. |
(11) |
Le norme vigenti in materia di separazione giuridica e funzionale non hanno consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasmissione. Nella sua riunione dell’8 e 9 marzo 2007 a Bruxelles, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte legislative per la separazione effettiva delle attività di fornitura e generazione dalla gestione delle reti. |
(12) |
Solo eliminando l’incentivo, connaturato alle imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione della proprietà — che implica la nomina del proprietario della rete ║ come gestore della rete e la sua indipendenza dalle imprese di fornitura e di generazione — rappresenta chiaramente il modo più efficace e più stabile per risolvere il suddetto ║ conflitto d’interessi di natura intrinseca e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell’elettricità ║ ha definito la separazione della proprietà a livello di trasmissione come il mezzo più efficace con cui promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nelle infrastrutture, ║ garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. Conseguentemente, gli Stati membri devono provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un’impresa di generazione o di fornitura, neppure disponendo, in qualità di azionisti di minoranza, del potere di impedire l’adozione di decisioni di importanza strategica come gli investimenti e, allo stesso tempo, detenere una qualsiasi partecipazione in un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione, né esercitare un qualsiasi controllo su di essi. Per converso, il controllo esercitato su un gestore di sistemi di trasmissione esclude la possibilità di detenere una partecipazione in un’impresa di fornitura o di esercitare diritti su di essa. |
(13) |
Qualsiasi sistema di disaggregazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d’interesse tra i produttori e i gestori dei sistemi di trasmissione, senza creare un regime regolamentare oneroso e pesante che sarebbe difficile e costoso da predisporre per le autorità di regolamentazione nazionali . |
(14) |
Poiché la separazione della struttura proprietaria rende necessaria, in alcuni casi, la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri deve essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell’elettricità, le disposizioni in materia di separazione devono applicarsi in entrambi i settori. |
(15) |
Per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della generazione ed impedire lo scambio di informazioni riservate, la stessa persona non deve essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore di sistemi di trasmissione e di un’impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura. Per la stessa ragione, la stessa persona non può nominare nessun membro di consigli di amministrazione sia per quanto concerne i gestori di sistemi di trasmissione sia con riferimento ad imprese che esercitano le attività di generazione o le attività di fornitura.▐ |
(16) |
Quando un’impresa proprietaria del sistema di trasmissione fa parte di un’impresa integrata verticalmente, occorre quindi dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra la separazione delle strutture proprietarie e, in via di deroga, l’istituzione di gestori di rete indipendenti dagli interessi della fornitura e della generazione. La piena efficacia della formula del gestore di sistema indipendente dovrà essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle società verticalmente integrate, agli Stati membri deve essere altresì riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni della società integrata in azioni della società che gestisce la rete e azioni della residuante impresa di fornitura e generazione, purché sia osservato l’obbligo della separazione proprietaria. |
(17) |
Nell’effettuare la separazione effettiva deve essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrà avere alcuna possibilità di esercitare alcuna influenza, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasmissione sia degli organi delle imprese di fornitura. Purché lo Stato membro in questione possa dimostrare che questa prescrizione è osservata, due organi pubblici distinti dovrebbero poter controllare ║ le attività di generazione e fornitura, da un lato, e, ║ le altre attività di trasmissione, dall’altro. |
(18) |
La separazione completa delle attività della rete e delle attività di fornitura deve applicarsi in tutta la Comunità in modo da impedire a qualsiasi gestore di rete stabilito nella Comunità o a sue società affiliate di detenere o esercitare attività di fornitura o di generazione in qualsiasi altro Stato membro. Questo principio dovrebbe applicarsi indistintamente alle imprese con sede nell’Unione europea ed alle imprese dei paesi terzi. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura vengano mantenute separate in tutta la Comunità, le autorità di regolamentazione nazionali devono essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasmissione che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in tutta la Comunità della certificazione e il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, l’Agenzia europea di cooperazione tra le autorità di regolamentazione nazionali nel settore dell’energia (in appresso «l’Agenzia») istituita dal regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) deve avere il potere di riesaminare le decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione nazionali in tema di certificazioni. |
(19) |
La protezione degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto intimamente connessa all’efficiente funzionamento del mercato dell’energia elettrica dell’Unione europea e al superamento dell’isolamento geografico del mercato . L’energia elettrica può essere fornita ai cittadini dell’Unione europea esclusivamente attraverso la rete. Mercati dell’energia elettrica funzionanti e in particolare le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura dell’energia elettrica sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell’economia e il benessere dei cittadini dell’Unione europea. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la Comunità ritiene che il sistema di trasmissione dell’energia elettrica è un settore di grande importanza per la Comunità e che pertanto sono necessarie misure di salvaguardia supplementari in relazione all’influenza che possono esercitare paesi terzi, in modo da evitare minacce per l’ordine o la sicurezza pubblica e il benessere dei cittadini dell’Unione europea. Misure siffatte sono necessarie per garantire l’osservanza delle norme relative alla separazione effettiva. |
(20) |
L’accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l’accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Il rischio di discriminazioni║ riguardo all’accesso dei terzi e agli investimenti è tuttavia minore al livello di distribuzione che al livello della trasmissione; infatti, al livello di distribuzione, la congestione e l’influenza degli interessi della generazione sono in genere meno rilevanti di quanto si verifichi a livello di trasmissione. Inoltre, la separazione funzionale dei gestori dei sistemi di distribuzione è divenuta obbligatoria, secondo la direttiva 2003/54/CE soltanto dal 1o luglio 2007 e i suoi effetti sul mercato interno devono ancora essere valutati. Le norme sulla separazione giuridica e funzionale attualmente vigenti sono, pertanto, idonee a creare una separazione effettiva delle attività a condizione che siano più chiaramente definite, che siano osservate correttamente e che la loro osservanza sia strettamente controllata. Per creare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio occorre parimenti impedire ai gestori dei sistemi di distribuzione di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei piccoli clienti civili e non civili. |
(21) |
Al fine di sviluppare la concorrenza sul mercato interno dell’elettricità, i clienti non civili dovrebbero essere in grado di scegliere i propri fornitori e di stipulare contratti con diversi fornitori per coprire il proprio fabbisogno di elettricità. È opportuno tutelare i clienti contro le clausole di esclusività, il cui effetto è quello di escludere offerte concorrenti e/o complementari. |
(22) |
La direttiva 2003/54/CE obbliga gli Stati membri a istituire autorità di regolamentazione dotate di competente specifiche. L’esperienza tuttavia dimostra che l’efficacia degli interventi del regolatore è spesso limitata dal fatto che le autorità di regolamentazione non sono sufficientemente indipendenti rispetto alla pubblica amministrazione e che non sono dotate delle competenze e del potere discrezionale necessari. Per questo motivo, nella citata riunione di Bruxelles ║, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a preparare proposte legislative che prevedano un’ulteriore armonizzazione delle competenze e il rafforzamento dell’indipendenza delle autorità ║ di regolamentazione nazionali nel settore dell’energia. |
(23) |
L’armonizzazione delle competenze delle autorità di regolamentazione nazionali dovrebbe comprendere gli incentivi che possono essere offerti e le sanzioni che possono essere comminate alle società del settore elettrico. È opportuno conferire all’Agenzia adeguate competenze che le consentano di prendere l’iniziativa per garantire condizioni di parità in tutti gli Stati membri, in materia di incentivi e di sanzioni e per fornire orientamenti su tali misure. |
(24) |
Ai fini del buon funzionamento del mercato interno le autorità di regolamentazione nazionali devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. |
(25) |
In particolare, le autorità di regolamentazione nazionali nel settore dell’energia dovrebbero essere dotate dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettino i loro obblighi. Ad esse dovrebbero inoltre essere conferiti i poteri necessari per adottare, indipendentemente dall’applicazione delle regole di concorrenza, tutte le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato, garantire un servizio pubblico di qualità elevata in coerenza con l’apertura del mercato, la tutela dei clienti vulnerabili e rendere pienamente efficaci le misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non pregiudicano le competenze della Commissione relative all’applicazione delle regole di concorrenza, ivi compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali. |
(26) |
Il mercato interno dell’energia elettrica soffre di una carenza di liquidità e di trasparenza, che ostacola l’efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi e l’entrata di nuovi attori. Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato ▐. |
(27) |
Le autorità regolatrici dell’energia e del mercato finanziario dovrebbero cooperare in modo che ciascuna di esse abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza; esse dovrebbero inoltre avere la facoltà di ottenere informazioni pertinenti dalle società fornitrici di energia e disporre di opportuni e sufficienti poteri investigativi, nonché della facoltà di dirimere controversie e di imporre sanzioni efficaci. |
(28) |
Prima dell’adozione, da parte della Commissione, di orientamenti che definiscano le prescrizioni in tema di conservazione dei dati, l’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia e il Comitato europeo dei regolatori dei mercati dei valori mobiliari (CESR) devono cooperare per svolgere un’analisi e fornire consulenza alla Commissione sul contenuto dei suddetti orientamenti. L’Agenzia e il CESR devono altresì cooperare per svolgere un’indagine e fornire consulenza sull’opportunità di assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di energia elettrica e su strumenti derivati sull’elettricità ad obblighi di trasparenza prima e/o dopo gli scambi e, in caso affermativo, sul contenuto delle relative prescrizioni. |
(29) |
Per impedire che fornitori dominanti ben insediati precludano l’apertura del mercato, è importante permettere lo sviluppo di nuovi modelli commerciali, ad esempio la possibilità di sottoscrivere simultaneamente un contratto con più fornitori. |
(30) |
Gli obblighi del servizio pubblico e universale e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori , segnatamente quelli vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi più equi. Sebbene gli obblighi del servizio pubblico vadano definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali, gli Stati membri dovrebbero comunque rispettare il diritto comunitario e le norme minime comuni. I cittadini dell’Unione europea e le piccole e medie imprese dovrebbero poter godere delle garanzie del servizio pubblico, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento e le tariffe ragionevoli. Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai consumatori risiede nell’accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti , in quanto i consumatori dovrebbero disporre dei ▐ dati concernenti il proprio consumo e conoscere i relativi prezzi e i costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un’offerta sulla base di tali dati. Occorre inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia e gli anticipi dovrebbero essere adeguati e riflettere il consumo effettivo di elettricità . Fornendo ai consumatori informazioni ▐ sui costi dell’energia , con cadenza quanto meno trimestrale e sulla base di criteri comuni, si crea un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti possono farsi direttamente un’idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l’efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento. |
(31) |
Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, garantendo tra l’altro una maggiore trasparenza e una maggiore rappresentanza. Le disposizioni in materia di protezione dei consumatori devono assicurare che ciascuno di essi tragga profitto da un mercato competitivo. Le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero far rispettare i diritti dei consumatori predisponendo incentivi e imponendo sanzioni alle imprese che non rispettano le norme in materia di protezione dei consumatori e di concorrenza. |
(32) |
I consumatori di energia elettrica devono poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. A seguito della sua comunicazione del 5 luglio 2007 dal titolo «Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia», la Commissione dovrebbe presentare, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui le autorità di regolamentazione nazionali, le organizzazioni dei consumatori e le parti sociali, una carta accessibile e di facile consultazione che elenchi i diritti dei consumatori di energia già sanciti nella normativa comunitaria compresa la presente direttiva. I fornitori di energia dovrebbero provvedere a che tutti i consumatori ricevano una copia di tale carta e che essa sia resa pubblica. |
(33) |
La povertà energetica costituisce un problema crescente all’interno dell’Unione europea. È quindi opportuno che gli Stati membri elaborino piani d’azione nazionali per affrontare il problema e garantire il necessario approvvigionamento energetico per i consumatori vulnerabili. A tal fine è necessario un approccio integrato ed è opportuno che le misure comprendano politiche sociali, politiche tariffarie e miglioramenti dell’efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe, quanto meno, ammettere politiche nazionali a favore, in termini di modelli di tariffazione, dei consumatori vulnerabili. |
(34) |
Garantire una maggiore protezione dei consumatori implica mettere a disposizione misure di ricorso efficaci e accessibili a tutti. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure di composizione delle controversie rapide ed efficaci. |
(35) |
I prezzi di mercato dovrebbero fornire il giusto incentivo allo sviluppo della rete e agli investimenti in nuova produzione di energia elettrica . |
(36) |
La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori, nonché la concessione di capacità di nuova produzione di energia elettrica dovrebbero rivestire la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di godere pienamente delle opportunità di un mercato interno dell’energia elettrica liberalizzato. Allo stesso tempo, agli Stati membri dovrebbe spettare la competenza dell’elaborazione di piani di azione e politiche sociali a livello nazionale. |
(37) |
Nella ▐ creazione di un mercato interno dell’energia elettrica, i mercati regionali dell’energia possono costituire un primo passo. Gli Stati membri devono pertanto promuovere , a livello comunitario, e anche a livello regionale ove possibile, l’integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori delle reti a livello comunitario e nazionale. Le iniziative di integrazione regionale sono una tappa intermedia fondamentale nella realizzazione di un’integrazione dei mercati dell’energia della Comunità, che resta l’obiettivo finale. Il livello regionale permette di accelerare il processo di integrazione, offrendo la possibilità ai vari attori interessati, in particolare agli Stati membri, alle autorità di regolamentazioni nazionali e ai gestori dei sistemi di trasmissione, di cooperare su problematiche concrete. |
(38) |
Uno dei principali obiettivi della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di una rete che abbracci l’intera Comunità e le questioni normative riguardanti le interconnessioni transfrontaliere ed i mercati regionali dovrebbero rientrare, pertanto, tra le competenze dell’Agenzia. |
(39) |
La Commissione, in consultazione con le parti interessate (in particolare i gestori dei sistemi di trasmissione e l’Agenzia), dovrebbe valutare se la creazione di un unico gestore di sistemi di trasmissione europeo è fattibile e valutarne i costi e i benefici nel rispetto dell’integrazione del mercato come anche del funzionamento sicuro ed efficiente della rete di trasmissione. |
(40) |
Tra gli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbero esserci la garanzia di norme comuni per un mercato interno pienamente funzionante ed un’ampia offerta di energia accessibile a tutti. A tal fine, prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbero i migliori incentivi per le interconnessioni transfrontaliere e per gli investimenti nella nuova produzione di energia, determinando, a lungo termine, la convergenza dei prezzi. |
(41) |
Una maggiore cooperazione regionale dovrebbe essere il primo passo nello sviluppo di una rete elettrica europea pienamente integrata, che alla fine incorpori le isole energetiche che permangono nell’Unione europea. |
(42) |
Le autorità di regolamentazione devono fornire informazioni al mercato anche per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato europeo dell’energia elettrica e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, ivi compresi gli aspetti relativi alla capacità di generazione, alle differenti fonti di generazione di energia elettrica, alle infrastrutture di trasmissione e distribuzione, alla qualità del servizio e dell’approvvigionamento, agli scambi transfrontalieri, alla gestione della congestione, agli investimenti, ai prezzi all’ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato e ai miglioramenti sul piano ambientale e dell’efficienza energetica. |
(43) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente la creazione di un mercato interno dell’energia elettrica pienamente operativo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(44) |
Il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (6) dà alla Commissione la facoltà di adottare orientamenti per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Questi orientamenti, che costituiscono quindi misure di attuazione con effetto vincolante, costituiscono uno strumento utile, idoneo ad essere adeguato rapidamente in caso di necessità. ▐ |
(45) |
La direttiva 2003/54/CE deve essere modificata di conseguenza, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche alla direttiva 2003/54/CE
La direttiva 2003/54/CE è modificata come segue:
1) |
L’articolo 1 è sostituito dal seguente: « La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di migliorare ed integrare i mercati energetici competitivi, collegati da una rete comune, nell’Unione europea. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La presente direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza. » |
2) |
l’articolo 2 è modificato come segue:
|
3) |
All’articolo 3 :
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4) |
L’articolo 4 è sostituito dal seguente testo : « Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, essi possono affidare questo compito alle autorità di regolamentazione nazionali di cui all’articolo 22 bis. Il controllo riguarda, in particolare, l’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, comprese previsioni dettagliate sulla domanda futura e l’offerta disponibile, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, la qualità e il livello di manutenzione delle reti, l’accesso alla generazione distribuita e alla microgenerazione, nonché le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori. Ogni anno entro il 31 luglio, le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione. » |
5) |
All’articolo 5 il seguente paragrafo è inserito prima del paragrafo esistente: « Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono a che siano definiti criteri tecnici operativi e a che siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano livelli adeguati di affidabilità e di sicurezza e fissino requisiti di funzionamento per gli impianti di generazione, le reti di distribuzione, le apparecchiature dei clienti direttamente connessi, i circuiti di interconnessione e le linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l’interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Qualora ritenga che sia necessaria un’armonizzazione di dette norme, l’Agenzia formula raccomandazioni appropriate alle autorità di regolamentazione nazionali interessate. » |
6) |
è inserito il seguente articolo 5 bis: «Articolo 5 bis Promozione della cooperazione regionale 1. Le autorità di regolamentazione nazionali cooperano tra di loro per armonizzare la struttura dei mercati e integrare i propri mercati nazionali, quanto meno a uno o più livelli regionali, quale primo passo verso un mercato interno dell’energia pienamente liberalizzato. In particolare, esse promuovono la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale e facilitano la loro integrazione a tale livello allo scopo di creare un mercato europeo competitivo, di facilitare l’armonizzazione del quadro giuridico, regolamentare e tecnico e, soprattutto, di integrare le isole elettriche che persistono nell’Unione europea. Gli Stati membri promuovono pertanto la cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali a livello transfrontaliero e regionale . 2. L’Agenzia coopera con le autorità di regolamentazione nazionali e con i gestori del sistema di trasmissione, in conformità del capitolo IV, per garantire la convergenza delle regolamentazioni tra le regioni, allo scopo di creare un mercato europeo competitivo. Qualora ritenga che siano necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, l’Agenzia formula raccomandazioni opportune. Nei mercati regionali l’Agenzia diventa l’autorità competente per i settori di cui all’articolo 22 quinquies .» |
(7) |
All’articolo 6, il paragrafo 2 è modificato nel modo seguente :
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(8) |
All’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo: « 3. Gli Stati membri provvedono affinché i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita beneficino di procedure di autorizzazione semplificate. Le procedure semplificate dovrebbero applicarsi a tutti gli impianti che generano meno di 50 MW e a tutti i generatori integrati. » |
(9) |
All’articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo: « 5. Gli Stati membri designano un’autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, che può essere un’autorità di regolamentazione nazionale di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, quale responsabile dell’organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4. L’autorità o l’organismo di cui sopra adottano tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte. » |
10) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Separazione dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione 1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal [data di attuazione della presente direttiva + 1anno]:
2. Le partecipazioni e i diritti di cui al paragrafo 1, lettera b) comprendono, in particolare:
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l’espressione «impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura» corrisponde alla nozione di «impresa che effettua le funzioni di produzione e/o fornitura» ai sensi della direttiva 2003/55/CE ║, e le espressioni «gestore di sistema di trasmissione» e «sistema di trasmissione» corrispondono alle nozioni di «gestore del sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» ai sensi della direttiva 2003/55/CE. ║ 4. Gli Stati membri sorvegliano il processo di separazione delle imprese verticalmente integrate e presentano alla Commissione una relazione sui progressi realizzati. 5. Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino a [data di attuazione della presente direttiva + 2 anni] a condizione che i gestori dei sistemi di trasmissione non facciano parte di un’impresa verticalmente integrata. 6. L’obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) si presume osservato qualora più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un’impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasmissione in più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione. ▐ 7. Qualora il soggetto di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), sia lo Stato membro o un ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione, o su un sistema di trasmissione, da una parte, e su un’impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura, dall’altra, non sono considerati la stessa persona o le stesse persone. 8. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni commercialmente sensibili di cui all’articolo 12, acquisite da un gestore di sistema di trasmissione che ha fatto parte di un’impresa verticalmente integrata, e il personale di tale gestore non vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di generazione o attività di fornitura.» |
11) |
sono inseriti i seguenti articoli 8 bis e 8 ter: «Articolo 8 bis Controllo sui proprietari e sui gestori dei sistemi di trasmissione 1. Fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità, i sistemi di trasmissione o i gestori di sistemi di trasmissione non sono oggetto di controllo ad opera di una o più persone di paesi terzi. 2. Deroghe alle disposizioni di cui al paragrafo 1 possono essere introdotte in virtù di un accordo concluso con uno o più paesi terzi, del quale la Comunità sia parte. Articolo 8 ter Designazione e certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione 1. Le imprese proprietarie di un sistema di trasmissione che sono state certificate dall’autorità ║ di regolamentazione nazionale come imprese che hanno osservato le prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 8 bis, in ottemperanza del procedimento di certificazione definito nel presente articolo, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasmissione. La designazione dei gestori di sistemi di trasmissione è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2. La certificazione richiesta dal proprietario o dal gestore di un sistema di trasmissione soggetto al controllo di una persona o di persone di paesi terzi ai sensi dell’articolo 8 bis, è rifiutata, fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità, a meno che il proprietario o il gestore del sistema di trasmissione fornisca la prova che non vi è alcuna possibilità che l’entità interessata venga direttamente o indirettamente influenzata, in violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, da un gestore attivo nella produzione o nella fornitura di gas o di energia elettrica oppure da un paese terzo. 3. I gestori di sistemi di trasmissione notificano all’autorità di regolamentazione nazionali tutte le previste transazioni che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1 o dell’articolo 8 bis. 4. Le autorità di regolamentazione nazionali vigilano in permanenza sull’osservanza dell’articolo 8, paragrafo 1 e dell’articolo 8 bis da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. Al fine di assicurare tale osservanza gli Stati membri iniziano un procedimento di certificazione:
5. Le autorità di regolamentazione nazionali adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasmissione nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell’autorità di regolamentazione nazionale acquista efficacia soltanto dopo che si è concluso il procedimento di cui ai paragrafi da 6 a 9 e solo se la Commissione non solleva alcuna obiezione in relazione ad esso. 6. L’autorità di regolamentazione nazionale notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita che attribuisce la certificazione del gestore del sistema di trasmissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. 7. La Commissione esamina la notifica non appena la ha ricevuta. Entro due mesi dal ricevimento di una notifica, la Commissione, se ritiene che la decisione dell’autorità di regolamentazione nazionale sollevi gravi dubbi circa la sua compatibilità con l’articolo 8, paragrafo 1, con l’articolo 8 bis o con l’articolo 8 ter, paragrafo 2, decide di iniziare un procedimento formale. In tal caso, la Commissione invita l’autorità di regolamentazione nazionale e il gestore del sistema di trasmissione interessato a presentare le proprie osservazioni. Quando la Commissione chiede informazioni complementari il periodo di due mesi può essere prorogato di altri due mesi che decorrono dal momento in cui la Commissione riceve le informazioni complete. 8. Se ha deciso di iniziare un procedimento, la Commissione, nel termine ║ di quattro mesi dalla data di tale decisione ║, adotta una decisione definitiva
9. Se non ha preso la decisione di iniziare un procedimento o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini rispettivamente indicati dai paragrafi 7 e 8, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell’autorità di regolamentazione nazionale. 10. L’autorità di regolamentazione nazionale ottempera alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la decisione sulla certificazione entro quattro settimane e ne informa la Commissione. 11. Le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione ed alle imprese che esercitano attività di generazione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo. 12. Le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.» ▐ |
12) |
l’articolo 9 ║ è modificato nel modo seguente:
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13) |
l’articolo 10 è soppresso. ▐ |
(14) |
L’articolo 11 è modificato nel modo seguente :
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15) |
l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasmissione 1. Fatto salvo l’articolo 18 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasmissione e ciascun proprietario di sistema di trasmissione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio, ed in particolare non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti della società, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni occorre altresì assicurare che il proprietario del sistema di trasmissione e la restante parte della società non utilizzino servizi comuni (quali, ad esempio, uffici legali comuni) ad eccezione delle funzioni puramente amministrative o dei servizi informatici. 2. Nell’ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasmissione di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l’accesso al sistema. 3. Le informazioni commerciali essenziali per la concorrenza sul mercato, in particolare le informazioni che consentono di identificare il punto di fornitura, le informazioni relative alla potenza installata nonché le informazioni relative alla potenza sottoscritta sono accessibili a tutti i fornitori di energia elettrica sul mercato. In caso di necessità, l’autorità di regolamentazione nazionale impone ai gestori storici di fornire questi dati agli interessati. » |
(16) |
L’articolo 14 è modificato nel modo seguente:
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17) |
l’articolo 15 è modificato come segue:
▐ |
18) |
l’articolo 17 è sostituito dal seguente: «La presente direttiva non osta alla gestione di un sistema combinato di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore, a condizione che questi ottemperi, per ciascuna delle sue attività, alle disposizioni applicabili degli articoli 8, 10 ter e 15, paragrafo 1.» |
19) |
L’articolo 19, paragrafo 3, è sostituito dal seguente: « 3. Nella loro contabilità interna le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per ogni attività nel settore dell’energia elettrica non riguardante la trasmissione e la distribuzione. Sino al 1o luglio 2007 esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell’energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività. » |
20) |
All’articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: « 2. Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l’accesso ove manchi della necessaria capacità fisicamente disponibile. Il rifiuto deve essere debitamente motivato sulla base di criteri obiettivi, tecnicamente ed economicamente giustificati. L’autorità di regolamentazione nazionale provvede a che tali criteri vengano coerentemente applicati e a che l’utilizzatore del sistema cui è stato rifiutato l’accesso abbia il diritto di ricorso. L’autorità di regolamentazione nazionale provvede affinché, nel caso venga rifiutato l’accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell’informazione. » |
21) |
All’articolo 21 sono inseriti i seguenti paragrafi : « 2 bis. I clienti idonei hanno il diritto di concludere simultaneamente contratti con diversi fornitori. 2 ter. L’Agenzia effettua un controllo in tempo reale di tutti i mercati all’ingrosso dell’elettricità, organizzati e stabiliti nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo e nei paesi limitrofi al fine di individuare abusi di posizione dominante ovvero carenze nella struttura del mercato e di promuovere miglioramenti dell’efficienza del mercato interno .» |
22) |
dopo l’articolo 22 è inserito il seguente capitolo ║: «CAPITOLO VII bis AUTORITÀ ║DI REGOLAMENTAZIONE NAZIONALI Articolo 22 bis Designazione ed indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali 1. Ciascuno Stato membro designa un’unica autorità ║ di regolamentazione nazionale. 2. Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i propri poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità di regolamentazione nazionale, nell’esercizio delle competenze che le sono conferite dalla presente direttiva e da altra normativa pertinente :
3. Per tutelare l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione nazionale gli Stati membri provvedono in particolare affinché:
Articolo 22 ter Finalità dell’autorità di regolamentazione nazionale Nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l’autorità di regolamentazione nazionale prende tutte le misure ragionevoli idonee a conseguire i seguenti obiettivi:
Articolo 22 quater Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione 1. L’autorità di regolamentazione nazionale ha i seguenti compiti , che svolge, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità comunitarie o nazionali competenti, con gli operatori dei sistemi di trasmissione e attori del mercato, fatte salve le loro competenze specifiche :
2. Se uno Stato membro lo prevede, i compiti di sorveglianza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da un’autorità diversa dall’autorità di regolamentazione nazionale. In tal caso, le informazioni risultanti da tale sorveglianza sono messe a disposizione dell’autorità di regolamentazione nazionale il più rapidamente possibile. In conformità dei principi di una migliore regolamentazione, nell’adempiere i compiti di cui al paragrafo 1, l’autorità di regolamentazione consulta, se necessario, i gestori dei sistemi di trasmissione e coopera strettamente con le altre autorità nazionali competenti, preservando la loro indipendenza e senza pregiudicare le loro competenze specifiche. 3. Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma del paragrafo 1, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente ai sensi dell’articolo 10, l’autorità di regolamentazione nazionale:
4. Per il controllo dei mercati nazionali dell’elettricità conformemente al paragrafo 1, lettera e), incluso il controllo dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio, le autorità di regolamentazione nazionali adottano metodologie armonizzate convenute ed approvate dall’Agenzia. 5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. A tal fine, all’autorità di regolamentazione nazionale devono essere conferiti anche i poteri seguenti:
6. Le autorità di regolamentazione nazionali sono competenti per stabilire o approvare, prima della loro entrata in vigore, le condizioni e le modalità riguardanti:
Le autorità di regolamentazione nazionali sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di trasmissione, se necessario, di modificare le condizioni in parola . 7. In sede di fissazione o approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie delle tariffe e dei servizi di bilanciamento , le autorità di regolamentazione nazionali provvedono affinché ai gestori delle reti siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato , garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate. 8. Le autorità di regolamentazione nazionali controllano la gestione della congestione all’interno dei sistemi e degli interconnettori elettrici nazionali. I gestori dei sistemi di trasmissione presentano per approvazione alle autorità di regolamentazione nazionali le loro procedure di gestione della congestione, ivi inclusa l’assegnazione delle capacità. Le autorità di regolamentazione nazionali possono chiedere modifiche di queste procedure prima di approvarle. 9. Le autorità di regolamentazione nazionali sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità ▐ di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio. In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione, le autorità di regolamentazione hanno il potere di fissare dette tariffe in via provvisoria e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe definitive si discostino da quelle provvisorie. 10. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione in relazione agli obblighi di tale gestore ai sensi della presente direttiva può adire l’autorità di regolamentazione nazionale la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l’autorità di regolamentazione nazionale richieda informazioni complementari. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione. 11. Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che ha il diritto di sporgere reclamo contro una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, quando l’autorità di regolamentazione nazionale deve procedere a consultazioni, in merito alle tariffe o alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi — o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri — dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo. 12. Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 82. 13. Le autorità di regolamentazione nazionali predispongono un servizio reclami indipendente o un sistema alternativo di ricorso quali un mediatore indipendente dell’energia o un organismo dei consumatori. Tale servizio o tale sistema sono responsabili del trattamento efficiente dei reclami e rispettano i criteri relativi alle migliori pratiche. Le autorità di regolamentazione nazionali fissano norme e orientamenti sulle modalità di trattamento dei reclami da parte dei produttori e degli operatori delle reti. 14. Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità con il loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili. 15. I reclami di cui ai paragrafi 10 e 11 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale. 16. Le decisioni dell’autorità di regolamentazione nazionale sono debitamente motivate e rese pubbliche al fine di consentire il controllo giurisdizionale . 17. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell’autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo giudiziario nazionale o ad altra autorità nazionale che sia indipendente rispetto a tutte le parti interessate e da qualsiasi autorità di governo . ▐ Articolo 22 quinquies Regolamentazione delle questioni transfrontaliere 1. Le autorità di regolamentazione nazionale cooperano strettamente, si consultano reciprocamente e scambiano tra di loro e con l’Agenzia tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L’autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall’autorità che le comunica. 2. Al fine di garantire che l’integrazione del mercato regionale dell’elettricità sia accompagnata da strutture normative adeguate, le pertinenti autorità di regolamentazione nazionali garantiscono, in stretta cooperazione e sotto la guida dell’Agenzia, che almeno i seguenti compiti normativi siano svolti in relazione ai loro mercati regionali:
3. Le autorità di regolamentazione nazionali hanno la facoltà di stipulare accordi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare. Le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con le altre autorità nazionali competenti e senza pregiudicare le loro competenze specifiche. 4. L’Agenzia adotta le norme per la regolamentazione delle infrastrutture che collegano almeno due Stati membri:
▐ Articolo 22 sexies Osservanza degli orientamenti 1. La Commissione o qualsiasi autorità di regolamentazione nazionale possono chiedere il parere dell’Agenzia in ordine alla conformità di una decisione presa da un’autorità di regolamentazione con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1228/2003. 2. Nel termine di quattro mesi dalla richiesta l’Agenzia comunica il proprio parere, a seconda dei casi, alla Commissione o all’autorità di regolamentazione nazionale che ne ha fatto richiesta ║, nonché all’autorità di regolamentazione nazionale che ha preso la decisione in oggetto. 3. Se l’autorità di regolamentazione nazionale che ha preso la decisione oggetto di controversia non si conforma al parere dell’Agenzia entro quattro mesi dalla data in cui l’ha ricevuto, l’Agenzia ne informa la Commissione. 4. Qualsiasi autorità di regolamentazione nazionale può comunicare alla Commissione di ritenere che una decisione assunta da un’altra autorità di regolamentazione nazionale non è conforme agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1228/2003, entro due mesi dalla data della suddetta decisione. 5. La Commissione, ove accerti che la decisione di un’autorità di regolamentazione nazionale solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1228/2003, entro due mesi dalla data in cui ║ è stata informata che non vi è conformità con il parere dell’Agenzia, ai sensi del paragrafo 3, o dalla data in cui è stata informata che non vi è conformità con gli orientamenti, ai sensi del paragrafo 4, ovvero, di propria iniziativa, entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di iniziare un procedimento. In tal caso invita l’autorità di regolamentazione nazionale e le parti del procedimento dinanzi all’autorità di regolamentazione nazionale a presentarle le loro osservazioni. 6. Se ha deciso di iniziare un procedimento, la Commissione, entro i quattro mesi successivi, prende una decisione definitiva:
7. Se non ha preso la decisione di iniziare un procedimento o una decisione definitiva entro i termini rispettivamente indicati dai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell’autorità di regolamentazione. 8. L’autorità di regolamentazione nazionale si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la sua decisione e ne informa la Commissione. ▐ Articolo 22 septies Obbligo di conservazione dei dati 1. Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l’obbligo di tenere a disposizione dell’autorità ║ di regolamentazione nazionale, dell’autorità nazionale per la tutela della concorrenza e della Commissione, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di energia elettrica o riguardanti strumenti derivati stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasmissione. 2. I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, alla quantità, alla data e all’ora dell’esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di energia elettrica e derivati non ancora estinti. 3. L’autorità di regolamentazione nazionale comunica l’esito delle sue indagini o le sue richieste ai soggetti operanti sul mercato , garantendo al contempo che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni.▐ ▐ 4. Il presente articolo non crea, a carico dei soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Consiglio, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1. 5. Nel caso in cui le autorità di cui al paragrafo 1 necessitino di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2004/39/CE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a tali autorità ║.» |
23) |
l’articolo 23 è soppresso; |
24) |
L’articolo 26 è modificato nel modo seguente:
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25) |
L’allegato A è modificato nel modo seguente:
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Articolo 2
Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (17) ║. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali provvedimenti e una tavola di concordanza tra questi ultimi e quelli della presente direttiva.
Gli Stati membri applicano le norme suddette a decorrere dal … (17) ║.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ║
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
Per il Consiglio
Il Presidente
(1) GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.
(2) GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008.
(4) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.
(5) GU L … .
(6) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.
(7) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.»
(8) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.
(9) GU L … »
(10) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. »
(11) Due anni dall’entrata in vigore della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica]. .»
(12) Un anno dall’entrata in vigore della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica] .
(13) Dieci anni dall’entrata in vigore della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica] .
(14) Due anni dall’entrata in vigore della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica] .»
(15) GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31. »
(16) 10 anni dall’entrata in vigore della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato dell’energia elettrica] .»
(17) Diciotto mesi dopo l’entrata in vigore della presente direttiva.