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Document 52008AP0294

Mercato interno dell'energia ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2007)0528 — C6-0316/2007 — 2007/0195(COD))
P6_TC1-COD(2007)0195 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell'adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

GU C 286E del 27.11.2009, p. 106–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 286/106


Mercoledì 18 giugno 2008
Mercato interno dell'energia ***I

P6_TA(2008)0294

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (COM(2007)0528 — C6-0316/2007 — 2007/0195(COD))

2009/C 286 E/43

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0528),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0316/2007),

visto l'articolo 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0191/2008);

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


Mercoledì 18 giugno 2008
P6_TC1-COD(2007)0195

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 18 giugno 2008 in vista dell’adozione della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 55 e l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione ║,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il mercato interno dell’elettricità, la cui progressiva realizzazione in tutta la Comunità è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori dell’Unione europea, privati o imprese che siano, una reale libertà di scelta, di creare nuove opportunità commerciali e di intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.

(2)

La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica ║ (4) ha contribuito in modo significativo alla realizzazione del mercato interno dell’energia elettrica.

(3)

Tuttavia, attualmente, non è possibile garantire a tutte le imprese in tutti gli Stati membri il diritto di vendere energia elettrica in qualsiasi Stato membro a condizioni identiche e senza subire discriminazioni o svantaggi. In particolare, non esistono ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete o un livello di controlli di pari efficacia da parte delle autorità di regolamentazione nazionali, in quanto il vigente quadro normativo non è sufficiente.

(4)

La sicurezza delle forniture di energia elettrica riveste un’importanza cruciale per lo sviluppo della società europea, per l’attuazione di una politica sostenibile in materia di cambiamenti climatici e per la promozione della competitività nell’ambito del mercato interno. A tal fine, andrebbero ulteriormente sviluppate le interconnessioni transfrontaliere per garantire la fornitura di tutte le fonti energetiche al miglior prezzo possibile ai consumatori e alle imprese dell’Unione europea.

(5)

Il buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica dovrebbe offrire ai produttori incentivi adeguati per investire in nuove centrali elettriche e ai consumatori misure idonee per promuovere un impiego più efficiente dell’energia; la sicurezza dell’approvvigionamento energetico rappresenta una premessa a tal fine.

(6)

Poiché le fonti di energia rinnovabile sono fonti continue, è essenziale potenziare la capacità di interconnessione elettrica a livello comunitario, prestando particolare attenzione ai paesi e alle regioni più isolati del mercato energetico comunitario, onde fornire agli Stati membri gli strumenti per conseguire l’obiettivo del 20 % di energie rinnovabili entro il 2020.

(7)

Gli scambi e i flussi di elettricità a livello transfrontaliero dovrebbero rafforzarsi nel mercato interno, onde assicurare l’uso ottimale della capacità disponibile di generazione elettrica oltre che i prezzi più bassi possibili. Ciò tuttavia non dovrebbe costituire un pretesto per gli Stati membri e per i produttori per astenersi dall’investire nelle nuove tecnologie per la generazione di energia elettrica.

(8)

Nella sua comunicazione del 10 gennaio 2007«Una politica dell’energia per l’Europa» la Commissione sottolinea quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno dell’energia elettrica e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le società elettriche stabilite nella Comunità. Le comunicazioni della Commissione della stessa data sulle prospettive del mercato interno del gas e dell’elettricità con riferimento alla sua relazione finale su un’indagine di settore ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1/2003 sul mercato del gas e dell’elettricità hanno dimostrato che le norme e le misure attualmente vigenti non sono state sufficienti per creare i presupposti necessari per la realizzazione dell’obiettivo auspicato, la creazione di un mercato interno pienamente funzionante.

(9)

Al fine di assicurare la concorrenza e la fornitura di energia elettrica al prezzo più vantaggioso possibile, evitando al contempo che il mercato sia dominato dai grandi operatori, gli Stati membri e le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero agevolare l’accesso transfrontaliero di nuovi fornitori di fonti di energia diverse come pure di nuovi fornitori di generazione di energia.

(10)

In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di generazione e fornitura vi è il rischio permanente di creare discriminazioni non solo nell’esercizio della rete ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

(11)

Le norme vigenti in materia di separazione giuridica e funzionale non hanno consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasmissione. Nella sua riunione dell’8 e 9 marzo 2007 a Bruxelles, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte legislative per la separazione effettiva delle attività di fornitura e generazione dalla gestione delle reti.

(12)

Solo eliminando l’incentivo, connaturato alle imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione della proprietà — che implica la nomina del proprietario della rete ║ come gestore della rete e la sua indipendenza dalle imprese di fornitura e di generazione — rappresenta chiaramente il modo più efficace e più stabile per risolvere il suddetto ║ conflitto d’interessi di natura intrinseca e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 luglio 2007 sulle prospettive del mercato interno del gas e dell’elettricità ║ ha definito la separazione della proprietà a livello di trasmissione come il mezzo più efficace con cui promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nelle infrastrutture, ║ garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. Conseguentemente, gli Stati membri devono provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un’impresa di generazione o di fornitura, neppure disponendo, in qualità di azionisti di minoranza, del potere di impedire l’adozione di decisioni di importanza strategica come gli investimenti e, allo stesso tempo, detenere una qualsiasi partecipazione in un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione, né esercitare un qualsiasi controllo su di essi. Per converso, il controllo esercitato su un gestore di sistemi di trasmissione esclude la possibilità di detenere una partecipazione in un’impresa di fornitura o di esercitare diritti su di essa.

(13)

Qualsiasi sistema di disaggregazione dovrebbe essere in grado di eliminare i conflitti d’interesse tra i produttori e i gestori dei sistemi di trasmissione, senza creare un regime regolamentare oneroso e pesante che sarebbe difficile e costoso da predisporre per le autorità di regolamentazione nazionali .

(14)

Poiché la separazione della struttura proprietaria rende necessaria, in alcuni casi, la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri deve essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell’elettricità, le disposizioni in materia di separazione devono applicarsi in entrambi i settori.

(15)

Per garantire la completa indipendenza della gestione delle reti dagli interessi della fornitura e della generazione ed impedire lo scambio di informazioni riservate, la stessa persona non deve essere, in pari tempo, membro del consiglio di amministrazione di un gestore di sistemi di trasmissione e di un’impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura. Per la stessa ragione, la stessa persona non può nominare nessun membro di consigli di amministrazione sia per quanto concerne i gestori di sistemi di trasmissione sia con riferimento ad imprese che esercitano le attività di generazione o le attività di fornitura.▐

(16)

Quando un’impresa proprietaria del sistema di trasmissione fa parte di un’impresa integrata verticalmente, occorre quindi dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra la separazione delle strutture proprietarie e, in via di deroga, l’istituzione di gestori di rete indipendenti dagli interessi della fornitura e della generazione. La piena efficacia della formula del gestore di sistema indipendente dovrà essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle società verticalmente integrate, agli Stati membri deve essere altresì riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni della società integrata in azioni della società che gestisce la rete e azioni della residuante impresa di fornitura e generazione, purché sia osservato l’obbligo della separazione proprietaria.

(17)

Nell’effettuare la separazione effettiva deve essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrà avere alcuna possibilità di esercitare alcuna influenza, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasmissione sia degli organi delle imprese di fornitura. Purché lo Stato membro in questione possa dimostrare che questa prescrizione è osservata, due organi pubblici distinti dovrebbero poter controllare ║ le attività di generazione e fornitura, da un lato, e, ║ le altre attività di trasmissione, dall’altro.

(18)

La separazione completa delle attività della rete e delle attività di fornitura deve applicarsi in tutta la Comunità in modo da impedire a qualsiasi gestore di rete stabilito nella Comunità o a sue società affiliate di detenere o esercitare attività di fornitura o di generazione in qualsiasi altro Stato membro. Questo principio dovrebbe applicarsi indistintamente alle imprese con sede nell’Unione europea ed alle imprese dei paesi terzi. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura vengano mantenute separate in tutta la Comunità, le autorità di regolamentazione nazionali devono essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasmissione che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in tutta la Comunità della certificazione e il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, l’Agenzia europea di cooperazione tra le autorità di regolamentazione nazionali nel settore dell’energia (in appresso «l’Agenzia») istituita dal regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio  (5) deve avere il potere di riesaminare le decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione nazionali in tema di certificazioni.

(19)

La protezione degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto intimamente connessa all’efficiente funzionamento del mercato dell’energia elettrica dell’Unione europea e al superamento dell’isolamento geografico del mercato . L’energia elettrica può essere fornita ai cittadini dell’Unione europea esclusivamente attraverso la rete. Mercati dell’energia elettrica funzionanti e in particolare le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura dell’energia elettrica sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell’economia e il benessere dei cittadini dell’Unione europea. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la Comunità ritiene che il sistema di trasmissione dell’energia elettrica è un settore di grande importanza per la Comunità e che pertanto sono necessarie misure di salvaguardia supplementari in relazione all’influenza che possono esercitare paesi terzi, in modo da evitare minacce per l’ordine o la sicurezza pubblica e il benessere dei cittadini dell’Unione europea. Misure siffatte sono necessarie per garantire l’osservanza delle norme relative alla separazione effettiva.

(20)

L’accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l’accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. Il rischio di discriminazioni║ riguardo all’accesso dei terzi e agli investimenti è tuttavia minore al livello di distribuzione che al livello della trasmissione; infatti, al livello di distribuzione, la congestione e l’influenza degli interessi della generazione sono in genere meno rilevanti di quanto si verifichi a livello di trasmissione. Inoltre, la separazione funzionale dei gestori dei sistemi di distribuzione è divenuta obbligatoria, secondo la direttiva 2003/54/CE soltanto dal 1o luglio 2007 e i suoi effetti sul mercato interno devono ancora essere valutati. Le norme sulla separazione giuridica e funzionale attualmente vigenti sono, pertanto, idonee a creare una separazione effettiva delle attività a condizione che siano più chiaramente definite, che siano osservate correttamente e che la loro osservanza sia strettamente controllata. Per creare condizioni di concorrenza omogenee a livello di vendita al dettaglio occorre parimenti impedire ai gestori dei sistemi di distribuzione di approfittare della loro integrazione verticale per favorire la propria posizione concorrenziale sul mercato, specialmente nei confronti dei piccoli clienti civili e non civili.

(21)

Al fine di sviluppare la concorrenza sul mercato interno dell’elettricità, i clienti non civili dovrebbero essere in grado di scegliere i propri fornitori e di stipulare contratti con diversi fornitori per coprire il proprio fabbisogno di elettricità. È opportuno tutelare i clienti contro le clausole di esclusività, il cui effetto è quello di escludere offerte concorrenti e/o complementari.

(22)

La direttiva 2003/54/CE obbliga gli Stati membri a istituire autorità di regolamentazione dotate di competente specifiche. L’esperienza tuttavia dimostra che l’efficacia degli interventi del regolatore è spesso limitata dal fatto che le autorità di regolamentazione non sono sufficientemente indipendenti rispetto alla pubblica amministrazione e che non sono dotate delle competenze e del potere discrezionale necessari. Per questo motivo, nella citata riunione di Bruxelles ║, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a preparare proposte legislative che prevedano un’ulteriore armonizzazione delle competenze e il rafforzamento dell’indipendenza delle autorità ║ di regolamentazione nazionali nel settore dell’energia.

(23)

L’armonizzazione delle competenze delle autorità di regolamentazione nazionali dovrebbe comprendere gli incentivi che possono essere offerti e le sanzioni che possono essere comminate alle società del settore elettrico. È opportuno conferire all’Agenzia adeguate competenze che le consentano di prendere l’iniziativa per garantire condizioni di parità in tutti gli Stati membri, in materia di incentivi e di sanzioni e per fornire orientamenti su tali misure.

(24)

Ai fini del buon funzionamento del mercato interno le autorità di regolamentazione nazionali devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati.

(25)

In particolare, le autorità di regolamentazione nazionali nel settore dell’energia dovrebbero essere dotate dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per le imprese elettriche e per imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive nei confronti delle imprese elettriche che non rispettino i loro obblighi. Ad esse dovrebbero inoltre essere conferiti i poteri necessari per adottare, indipendentemente dall’applicazione delle regole di concorrenza, tutte le misure idonee a garantire vantaggi per il consumatore promuovendo la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato, garantire un servizio pubblico di qualità elevata in coerenza con l’apertura del mercato, la tutela dei clienti vulnerabili e rendere pienamente efficaci le misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non pregiudicano le competenze della Commissione relative all’applicazione delle regole di concorrenza, ivi compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali.

(26)

Il mercato interno dell’energia elettrica soffre di una carenza di liquidità e di trasparenza, che ostacola l’efficiente allocazione delle risorse, la copertura dei rischi e l’entrata di nuovi attori. Occorre aumentare la fiducia nel mercato, aumentare la sua liquidità e il numero dei soggetti partecipanti al mercato ▐.

(27)

Le autorità regolatrici dell’energia e del mercato finanziario dovrebbero cooperare in modo che ciascuna di esse abbia una visione globale dei mercati di loro pertinenza; esse dovrebbero inoltre avere la facoltà di ottenere informazioni pertinenti dalle società fornitrici di energia e disporre di opportuni e sufficienti poteri investigativi, nonché della facoltà di dirimere controversie e di imporre sanzioni efficaci.

(28)

Prima dell’adozione, da parte della Commissione, di orientamenti che definiscano le prescrizioni in tema di conservazione dei dati, l’Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell’energia e il Comitato europeo dei regolatori dei mercati dei valori mobiliari (CESR) devono cooperare per svolgere un’analisi e fornire consulenza alla Commissione sul contenuto dei suddetti orientamenti. L’Agenzia e il CESR devono altresì cooperare per svolgere un’indagine e fornire consulenza sull’opportunità di assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di energia elettrica e su strumenti derivati sull’elettricità ad obblighi di trasparenza prima e/o dopo gli scambi e, in caso affermativo, sul contenuto delle relative prescrizioni.

(29)

Per impedire che fornitori dominanti ben insediati precludano l’apertura del mercato, è importante permettere lo sviluppo di nuovi modelli commerciali, ad esempio la possibilità di sottoscrivere simultaneamente un contratto con più fornitori.

(30)

Gli obblighi del servizio pubblico e universale e le norme minime comuni che ne discendono devono essere rafforzati in modo che tutti i consumatori , segnatamente quelli vulnerabili, possano trarre beneficio dalla concorrenza e da prezzi più equi. Sebbene gli obblighi del servizio pubblico vadano definiti su base nazionale, tenendo conto delle circostanze nazionali, gli Stati membri dovrebbero comunque rispettare il diritto comunitario e le norme minime comuni. I cittadini dell’Unione europea e le piccole e medie imprese dovrebbero poter godere delle garanzie del servizio pubblico, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento e le tariffe ragionevoli. Un aspetto essenziale della fornitura di energia ai consumatori risiede nell’accesso a dati relativi al consumo oggettivi e trasparenti , in quanto i consumatori dovrebbero disporre dei ▐ dati concernenti il proprio consumo e conoscere i relativi prezzi e i costi dei servizi per poter invitare i concorrenti a far loro un’offerta sulla base di tali dati. Occorre inoltre dare ai consumatori il diritto di essere adeguatamente informati sul loro consumo effettivo di energia e gli anticipi dovrebbero essere adeguati e riflettere il consumo effettivo di elettricità . Fornendo ai consumatori informazioni ▐ sui costi dell’energia , con cadenza quanto meno trimestrale e sulla base di criteri comuni, si crea un incentivo al risparmio di energia poiché in tal modo i clienti possono farsi direttamente un’idea degli effetti prodotti dagli investimenti per l’efficienza energetica e dai cambiamenti di comportamento.

(31)

Gli interessi dei consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva. Occorre rafforzare e salvaguardare gli attuali diritti dei consumatori, garantendo tra l’altro una maggiore trasparenza e una maggiore rappresentanza. Le disposizioni in materia di protezione dei consumatori devono assicurare che ciascuno di essi tragga profitto da un mercato competitivo. Le autorità di regolamentazione nazionali dovrebbero far rispettare i diritti dei consumatori predisponendo incentivi e imponendo sanzioni alle imprese che non rispettano le norme in materia di protezione dei consumatori e di concorrenza.

(32)

I consumatori di energia elettrica devono poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. A seguito della sua comunicazione del 5 luglio 2007 dal titolo «Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia», la Commissione dovrebbe presentare, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui le autorità di regolamentazione nazionali, le organizzazioni dei consumatori e le parti sociali, una carta accessibile e di facile consultazione che elenchi i diritti dei consumatori di energia già sanciti nella normativa comunitaria compresa la presente direttiva. I fornitori di energia dovrebbero provvedere a che tutti i consumatori ricevano una copia di tale carta e che essa sia resa pubblica.

(33)

La povertà energetica costituisce un problema crescente all’interno dell’Unione europea. È quindi opportuno che gli Stati membri elaborino piani d’azione nazionali per affrontare il problema e garantire il necessario approvvigionamento energetico per i consumatori vulnerabili. A tal fine è necessario un approccio integrato ed è opportuno che le misure comprendano politiche sociali, politiche tariffarie e miglioramenti dell’efficienza energetica per le abitazioni. La presente direttiva dovrebbe, quanto meno, ammettere politiche nazionali a favore, in termini di modelli di tariffazione, dei consumatori vulnerabili.

(34)

Garantire una maggiore protezione dei consumatori implica mettere a disposizione misure di ricorso efficaci e accessibili a tutti. Gli Stati membri dovrebbero predisporre procedure di composizione delle controversie rapide ed efficaci.

(35)

I prezzi di mercato dovrebbero fornire il giusto incentivo allo sviluppo della rete e agli investimenti in nuova produzione di energia elettrica .

(36)

La promozione di una concorrenza leale e di un facile accesso per i vari fornitori, nonché la concessione di capacità di nuova produzione di energia elettrica dovrebbero rivestire la massima importanza per gli Stati membri al fine di permettere ai consumatori di godere pienamente delle opportunità di un mercato interno dell’energia elettrica liberalizzato. Allo stesso tempo, agli Stati membri dovrebbe spettare la competenza dell’elaborazione di piani di azione e politiche sociali a livello nazionale.

(37)

Nella ▐ creazione di un mercato interno dell’energia elettrica, i mercati regionali dell’energia possono costituire un primo passo. Gli Stati membri devono pertanto promuovere , a livello comunitario, e anche a livello regionale ove possibile, l’integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori delle reti a livello comunitario e nazionale. Le iniziative di integrazione regionale sono una tappa intermedia fondamentale nella realizzazione di un’integrazione dei mercati dell’energia della Comunità, che resta l’obiettivo finale. Il livello regionale permette di accelerare il processo di integrazione, offrendo la possibilità ai vari attori interessati, in particolare agli Stati membri, alle autorità di regolamentazioni nazionali e ai gestori dei sistemi di trasmissione, di cooperare su problematiche concrete.

(38)

Uno dei principali obiettivi della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di una rete che abbracci l’intera Comunità e le questioni normative riguardanti le interconnessioni transfrontaliere ed i mercati regionali dovrebbero rientrare, pertanto, tra le competenze dell’Agenzia.

(39)

La Commissione, in consultazione con le parti interessate (in particolare i gestori dei sistemi di trasmissione e l’Agenzia), dovrebbe valutare se la creazione di un unico gestore di sistemi di trasmissione europeo è fattibile e valutarne i costi e i benefici nel rispetto dell’integrazione del mercato come anche del funzionamento sicuro ed efficiente della rete di trasmissione.

(40)

Tra gli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbero esserci la garanzia di norme comuni per un mercato interno pienamente funzionante ed un’ampia offerta di energia accessibile a tutti. A tal fine, prezzi di mercato senza distorsioni costituirebbero i migliori incentivi per le interconnessioni transfrontaliere e per gli investimenti nella nuova produzione di energia, determinando, a lungo termine, la convergenza dei prezzi.

(41)

Una maggiore cooperazione regionale dovrebbe essere il primo passo nello sviluppo di una rete elettrica europea pienamente integrata, che alla fine incorpori le isole energetiche che permangono nell’Unione europea.

(42)

Le autorità di regolamentazione devono fornire informazioni al mercato anche per consentire alla Commissione di esercitare il proprio ruolo di osservazione e vigilanza sul mercato europeo dell’energia elettrica e sulla sua evoluzione a breve, medio e lungo termine, ivi compresi gli aspetti relativi alla capacità di generazione, alle differenti fonti di generazione di energia elettrica, alle infrastrutture di trasmissione e distribuzione, alla qualità del servizio e dell’approvvigionamento, agli scambi transfrontalieri, alla gestione della congestione, agli investimenti, ai prezzi all’ingrosso e al consumo, alla liquidità del mercato e ai miglioramenti sul piano ambientale e dell’efficienza energetica.

(43)

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente la creazione di un mercato interno dell’energia elettrica pienamente operativo, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(44)

Il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (6) dà alla Commissione la facoltà di adottare orientamenti per realizzare il necessario livello di armonizzazione. Questi orientamenti, che costituiscono quindi misure di attuazione con effetto vincolante, costituiscono uno strumento utile, idoneo ad essere adeguato rapidamente in caso di necessità.

(45)

La direttiva 2003/54/CE deve essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2003/54/CE

La direttiva 2003/54/CE è modificata come segue:

1)

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

« La presente direttiva stabilisce norme comuni per la generazione, la trasmissione, la distribuzione e la fornitura dell’energia elettrica, unitamente a disposizioni in materia di protezione dei consumatori, al fine di migliorare ed integrare i mercati energetici competitivi, collegati da una rete comune, nell’Unione europea. Essa definisce le norme organizzative e di funzionamento del settore dell’energia elettrica, l’accesso aperto al mercato, i criteri e le procedure da applicarsi nei bandi di gara e nel rilascio delle autorizzazioni nonché nella gestione dei sistemi. La presente direttiva definisce inoltre gli obblighi di servizio universale e i diritti dei consumatori di energia elettrica, chiarendo altresì i requisiti in materia di concorrenza. »

2)

l’articolo 2 è modificato come segue:

(a)

Il punto 12 è sostituito dal seguente:

« 12.

“clienti idonei”: i clienti che sono liberi di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta ai sensi dell’articolo 21 della presente direttiva nonché di sottoscrivere simultaneamente un contratto con più fornitori;; »

b)

il punto 21 è sostituito dal seguente:

«21.

“impresa verticalmente integrata”: un’impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concertazioni)  (7), e in cui l’impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione e almeno una delle attività di generazione o fornitura di energia elettrica ║.

c)

Sono aggiunti i seguenti punti ║:

«32.

“contratto di fornitura di energia elettrica”: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull’energia elettrica;

33.

“strumenti derivati sull’energia elettrica”: uno strumento finanziario di cui alle sezioni C5, C6, o C7 dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa agli strumenti finanziari (8) collegato all’energia elettrica;

34.

“controllo”: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa, in particolare attraverso:

a)

diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa;

b)

diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle deliberazioni e decisioni degli organi di un’impresa;

35.

“sito industriale”: un’area geografica di proprietà privata che dispone di una rete energetica destinata principalmente ad approvvigionare i consumatori industriali di tale area;

36.

“concorrenza leale e senza distorsioni in un mercato aperto”: opportunità comuni e parità di accesso per tutti i fornitori all’interno dell’Unione europea. Sono competenti al riguardo gli Stati membri, le autorità di regolamentazione nazionali e l’Agenzia europea di cooperazione tra le autorità di regolamentazione nazionali nel settore dell’energia (in appresso «l’Agenzia») istituita dal regolamento (CE) n. …/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio  (9)

37.

“impresa elettrica”: ogni persona fisica o giuridica che svolga almeno una delle seguenti funzioni: produzione, trasmissione, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, e sia responsabile delle mansioni commerciali, tecniche e/o di manutenzione relative a tali funzioni; non comprende i clienti finali;

38.

“povertà energetica”: caratterizza la situazione di un cliente civile che non può permettersi di riscaldare la propria abitazione in modo accettabile, secondo i livelli raccomandati dall’Organizzazione mondiale della sanità;

39)

“centrale elettrica virtuale”: un programma di cessione di energia elettrica attraverso il quale un’impresa che produce energia elettrica è obbligata a vendere o a mettere a disposizione un determinato volume di energia elettrica o a garantire l’accesso a una parte della propria capacità di produzione a fornitori interessati per un determinato periodo di tempo.

3)

All’articolo 3 :

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2.     Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 86, gli Stati membri possono, nell’interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell’energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l’efficienza energetica, l’energia rinnovabile e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell’Unione europea che operano nel settore dell’energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell’approvvigionamento, di efficienza energetica/gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali e in materia di energia rinnovabile di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l’accesso al sistema. »

(b)

All’articolo 3, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

« 3.     Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e le piccole imprese, quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (10) (le imprese aventi meno di 50 dipendenti e il cui fatturato annuo e/o il cui totale di bilancio non superano 10 milioni EUR), usufruiscano, nel rispettivo territorio, del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi basati sui costi e facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori. I clienti hanno accesso alla scelta, all’equità, alla rappresentanza e al ricorso. La qualità del servizio rientra tra le competenze fondamentali delle imprese elettriche. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza. Gli Stati membri impongono alle società di distribuzione l’obbligo di collegare i clienti alla rete alle condizioni e tariffe stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 22 quater. Le disposizioni della presente direttiva non ostano a che gli Stati membri rafforzino la posizione di mercato dei clienti civili e della piccola e media utenza promuovendo la possibilità di associazione su base volontaria ai fini della rappresentanza di tale categoria di utenti.

(c)

Dopo il paragrafo 3 sono inseriti i seguenti paragrafi:

« 3 bis.     Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti abbiano il diritto di essere riforniti di elettricità da un fornitore — ove questi accetti — a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore sia registrato. In detto ambito gli Stati membri adottano ogni misura affinché le imprese registrate sul loro territorio possano rifornire i loro cittadini senza dover soddisfare ulteriori requisiti.

3 ter.     Gli Stati membri provvedono a che:

a)

qualora un cliente intenda cambiare fornitore, l’operatore o gli operatori interessati effettuino tale cambiamento entro due settimane; e

b)

i clienti abbiano il diritto di ricevere tutti i pertinenti dati di consumo.

Gli Stati membri provvedono inoltre affinché i diritti di cui alle lettere a) e b) siano riconosciuti a tutti i clienti in modo non discriminatorio per quanto riguarda i costi, gli oneri o il tempo. »

(d)

All’articolo 3, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

« 5.     Gli Stati membri adottano le misure adeguate per tutelare i clienti finali, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un’adeguata protezione compreso il divieto di interruzione delle forniture per i pensionati e i disabili in inverno. In questo contesto, gli Stati membri riconoscono la povertà energetica di cui all’articolo 2 e forniscono definizioni dei clienti vulnerabili. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili e in particolare adottano misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano facilmente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili, queste misure comprendono quelle che figurano nell’allegato A. »

(e)

Dopo il paragrafo 5 è inserito il seguente paragrafo:

« 5 bis.     Gli Stati membri adottano le misure adeguate per lottare contro la povertà energetica nel quadro dei Piani d’azione nazionali in materia di energia, al fine di garantire la riduzione effettiva del numero di persone toccate dal problema della povertà energetica, e comunicano tali misure alla Commissione. Ciascuno Stato membro è responsabile, in conformità del principio di sussidiarietà, della definizione di povertà energetica a livello nazionale, in consultazione con le autorità di regolamentazione nazionali e gli altri operatori di mercato con riferimento all’articolo 2 (38). Tali misure, che possono comprendere prestazioni a titolo dei regimi previdenziali, un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica e alla produzione di energia ai prezzi più bassi possibili, non ostacolano l’apertura del mercato di cui all’articolo 21. La Commissione fornisce indicatori per monitorare l’incidenza di tali misure sulla povertà energetica e sul funzionamento del mercato. »

f)

il paragrafo 6 è modificato nel modo seguente:

i)

al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

la quota di ciascuna fonte energetica nel mix complessivo di combustibili utilizzato dall’impresa fornitrice nell’anno precedente in modo armonizzato e comprensibile all’interno degli Stati membri, al fine di agevolare il raffronto; »

ii)

al primo comma, è inserita la lettera b bis) seguente :

« b bis)

le informazioni concernenti i loro diritti e le vie di ricorso a loro disposizione in caso di controversia. »

iii)

il terzo comma è sostituito dal seguente testo :

« Le autorità di regolamentazione nazionali adottano le misure necessarie a garantire che le informazioni trasmesse ai fornitori dai rispettivi clienti a norma del presente articolo siano affidabili. Le disposizioni relative alla trasmissione delle informazioni sono armonizzate in seno agli Stati membri e ai mercati interessati. »

(g)

All’articolo 3, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente testo:

« 7.     Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, al fine di ridurre il costo dell’energia per le famiglie a basso reddito e garantire parità di condizioni a quanti vivono nelle regioni isolate, nonché gli obiettivi della tutela ambientale. Rientrano fra tali misure di efficienza energetica/gestione della domanda, strumenti per combattere il cambiamento climatico e misure finalizzate alla sicurezza dell’approvvigionamento. In particolare esse possono comprendere anche la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione. »

(h)

Dopo il paragrafo 3 sono inseriti i seguenti paragrafi :

« 7 bis.     Al fine di promuovere l’efficienza energetica, le autorità di regolamentazione nazionali impongono alle imprese elettriche di introdurre formule tariffarie basate su prezzi crescenti in caso di livelli di consumo più elevati e garantiscono la partecipazione attiva dei clienti e dei gestori dei sistemi di distribuzione alle operazioni di gestione promuovendo l’introduzione di misure volte ad ottimizzare l’utilizzo dell’energia, in particolare durante i momenti di picco. Tali formule tariffarie, unite all’introduzione di contatori e reti intelligenti, incoraggiano i comportamenti efficienti sotto il profilo energetico e comportano costi quanto più possibile contenuti per le famiglie, soprattutto quelle toccate dal problema della povertà energetica .

7 ter.     Gli Stati membri si accertano che vengano istituiti sportelli unici al fine di mettere a disposizione dei consumatori tutte le informazioni necessarie concernenti i loro diritti, la legislazione in vigore e le modalità di ricorso a loro disposizione in caso di controversia. »

(i)

All’articolo 3 sono aggiunti i seguenti paragrafi :

« 9 bis.     La Commissione elabora, in consultazione con i soggetti interessati, tra cui le autorità di regolamentazione nazionali, le organizzazioni dei consumatori e le parti sociali, una carta che elenchi i diritti dei consumatori di energia sanciti nella normativa comunitaria compresa la presente direttiva. Gli Stati membri provvedono a che i fornitori di energia prendano le necessarie misure per trasmettere a tutti i loro consumatori una copia di tale carta e per far sì che essa sia resa pubblica. Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono a che i fornitori di energia ottemperino a tali obblighi e rispettino i diritti dei consumatori sanciti dalla carta.

9 ter.     Onde aiutare i consumatori a ridurre i loro costi energetici, gli Stati membri possono richiedere che gli introiti derivanti dalla fornitura di elettricità ai clienti civili vadano ad alimentare programmi di efficienza energetica e di misurazione della domanda destinati ai clienti civili. »

4)

L’articolo 4 è sostituito dal seguente testo :

« Gli Stati membri garantiscono il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti. Se lo ritengono opportuno, essi possono affidare questo compito alle autorità di regolamentazione nazionali di cui all’articolo 22 bis. Il controllo riguarda, in particolare, l’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale, comprese previsioni dettagliate sulla domanda futura e l’offerta disponibile, la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione, la qualità e il livello di manutenzione delle reti, l’accesso alla generazione distribuita e alla microgenerazione, nonché le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori. Ogni anno entro il 31 luglio, le autorità competenti pubblicano un rapporto sui risultati dei controlli e le eventuali misure adottate o previste in materia e lo trasmettono immediatamente alla Commissione. »

5)

All’articolo 5 il seguente paragrafo è inserito prima del paragrafo esistente:

« Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono a che siano definiti criteri tecnici operativi e a che siano elaborate e rese pubbliche norme tecniche che stabiliscano livelli adeguati di affidabilità e di sicurezza e fissino requisiti di funzionamento per gli impianti di generazione, le reti di distribuzione, le apparecchiature dei clienti direttamente connessi, i circuiti di interconnessione e le linee dirette. Tali norme tecniche garantiscono l’interoperabilità dei sistemi e sono obiettive e non discriminatorie. Qualora ritenga che sia necessaria un’armonizzazione di dette norme, l’Agenzia formula raccomandazioni appropriate alle autorità di regolamentazione nazionali interessate. »

6)

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Promozione della cooperazione regionale

1.     Le autorità di regolamentazione nazionali cooperano tra di loro per armonizzare la struttura dei mercati e integrare i propri mercati nazionali, quanto meno a uno o più livelli regionali, quale primo passo verso un mercato interno dell’energia pienamente liberalizzato. In particolare, esse promuovono la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale e facilitano la loro integrazione a tale livello allo scopo di creare un mercato europeo competitivo, di facilitare l’armonizzazione del quadro giuridico, regolamentare e tecnico e, soprattutto, di integrare le isole elettriche che persistono nell’Unione europea. Gli Stati membri promuovono pertanto la cooperazione delle autorità di regolamentazione nazionali a livello transfrontaliero e regionale .

2.     L’Agenzia coopera con le autorità di regolamentazione nazionali e con i gestori del sistema di trasmissione, in conformità del capitolo IV, per garantire la convergenza delle regolamentazioni tra le regioni, allo scopo di creare un mercato europeo competitivo. Qualora ritenga che siano necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, l’Agenzia formula raccomandazioni opportune. Nei mercati regionali l’Agenzia diventa l’autorità competente per i settori di cui all’articolo 22 quinquies

(7)

All’articolo 6, il paragrafo 2 è modificato nel modo seguente :

a)

l’alinea è sostituito dal seguente testo :

« 2.     Gli Stati membri stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per la costruzione di impianti di generazione nel loro territorio. Tali criteri riguardano: »

b)

sono aggiunti i punti seguenti :

« i bis)

il contributo degli Stati membri al raggiungimento dell’obiettivo del 20 % di energie rinnovabili entro il 2020;

i ter)

la necessità che i generatori di elettricità tengano conto del sistema per lo scambio di quote di emissioni. »

(8)

All’articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

« 3.     Gli Stati membri provvedono affinché i piccoli impianti di generazione decentrata e/o distribuita beneficino di procedure di autorizzazione semplificate. Le procedure semplificate dovrebbero applicarsi a tutti gli impianti che generano meno di 50 MW e a tutti i generatori integrati. »

(9)

All’articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

« 5.     Gli Stati membri designano un’autorità o un organismo pubblico o privato, indipendente dalle attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica, che può essere un’autorità di regolamentazione nazionale di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, quale responsabile dell’organizzazione, della sorveglianza e del controllo della procedura di gara di cui ai paragrafi da 1 a 4. L’autorità o l’organismo di cui sopra adottano tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza delle informazioni contenute nelle offerte. »

10)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Separazione dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal [data di attuazione della presente direttiva + 1anno]:

a)

ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione agisca in qualità di gestore del sistema di trasmissione,

b)

la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate , individualmente o congiuntamente :

i)

ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasmissione ▐,

oppure

ii)

ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione ▐ e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura;

c)

la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzare a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa di un gestore di sistemi di trasmissione ▐ e a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura;

d)

la stessa persona non sia autorizzata ad essere membro del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente un’impresa, sia all’interno di un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura sia all’interno di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione.

e)

la stessa o le stesse persone non siano autorizzate a gestire il sistema di trasmissione attraverso un contratto di gestione o ad esercitare un’influenza in qualsiasi altro modo diverso dalla proprietà, o a esercitare direttamente o indirettamente un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un’impresa che esercita l’attività di generazione o l’attività di fornitura .

2.   Le partecipazioni e i diritti di cui al paragrafo 1, lettera b) comprendono, in particolare:

a)

la proprietà di parte del capitale o degli elementi del patrimonio dell’impresa; ║

b)

il potere di esercitare diritti di voto;

c)

il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa; oppure

d)

il diritto di riscuotere i dividendi o altre partecipazioni agli utili.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l’espressione «impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura» corrisponde alla nozione di «impresa che effettua le funzioni di produzione e/o fornitura» ai sensi della direttiva 2003/55/CE ║, e le espressioni «gestore di sistema di trasmissione» e «sistema di trasmissione» corrispondono alle nozioni di «gestore del sistema di trasporto» e «sistema di trasporto» ai sensi della direttiva 2003/55/CE.

    4. Gli Stati membri sorvegliano il processo di separazione delle imprese verticalmente integrate e presentano alla Commissione una relazione sui progressi realizzati.

5.   Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino a [data di attuazione della presente direttiva + 2 anni] a condizione che i gestori dei sistemi di trasmissione non facciano parte di un’impresa verticalmente integrata.

6.   L’obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) si presume osservato qualora più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un’impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasmissione in più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione. ▐

7.     Qualora il soggetto di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), sia lo Stato membro o un ente pubblico, due enti pubblici separati che esercitano un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione, o su un sistema di trasmissione, da una parte, e su un’impresa che esercita attività di generazione o attività di fornitura, dall’altra, non sono considerati la stessa persona o le stesse persone.

8.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni commercialmente sensibili di cui all’articolo 12, acquisite da un gestore di sistema di trasmissione che ha fatto parte di un’impresa verticalmente integrata, e il personale di tale gestore non vengano trasferiti ad imprese che esercitano attività di generazione o attività di fornitura.»

11)

sono inseriti i seguenti articoli 8 bis e 8 ter:

«Articolo 8 bis

Controllo sui proprietari e sui gestori dei sistemi di trasmissione

1.   Fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità, i sistemi di trasmissione o i gestori di sistemi di trasmissione non sono oggetto di controllo ad opera di una o più persone di paesi terzi.

2.   Deroghe alle disposizioni di cui al paragrafo 1 possono essere introdotte in virtù di un accordo concluso con uno o più paesi terzi, del quale la Comunità sia parte.

Articolo 8 ter

Designazione e certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione

1.   Le imprese proprietarie di un sistema di trasmissione che sono state certificate dall’autorità ║ di regolamentazione nazionale come imprese che hanno osservato le prescrizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 8 bis, in ottemperanza del procedimento di certificazione definito nel presente articolo, sono approvate e designate dagli Stati membri quali gestori di sistemi di trasmissione. La designazione dei gestori di sistemi di trasmissione è notificata alla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   La certificazione richiesta dal proprietario o dal gestore di un sistema di trasmissione soggetto al controllo di una persona o di persone di paesi terzi ai sensi dell’articolo 8 bis, è rifiutata, fatti salvi gli obblighi internazionali della Comunità, a meno che il proprietario o il gestore del sistema di trasmissione fornisca la prova che non vi è alcuna possibilità che l’entità interessata venga direttamente o indirettamente influenzata, in violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, da un gestore attivo nella produzione o nella fornitura di gas o di energia elettrica oppure da un paese terzo.

3.   I gestori di sistemi di trasmissione notificano all’autorità di regolamentazione nazionali tutte le previste transazioni che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1 o dell’articolo 8 bis.

4.   Le autorità di regolamentazione nazionali vigilano in permanenza sull’osservanza dell’articolo 8, paragrafo 1 e dell’articolo 8 bis da parte dei gestori dei sistemi di trasmissione. Al fine di assicurare tale osservanza gli Stati membri iniziano un procedimento di certificazione:

a)

Quando ricevono notifica da un gestore del sistema di trasmissione a norma del paragrafo 3;

b)

di propria iniziativa quando vengano a conoscenza del fatto che la prevista modifica dei diritti o dell’influenza nei confronti dei proprietari o dei gestori dei sistemi di trasmissione rischia di concretare una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, o dell’articolo 8 bis, ovvero quando hanno motivo di ritenere che questa violazione si sia già verificata, oppure

c)

su richiesta motivata della Commissione.

5.   Le autorità di regolamentazione nazionali adottano una decisione di certificazione del gestore del sistema di trasmissione nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data della notificazione effettuata dal gestore stesso o dalla data della richiesta della Commissione. Decorso questo termine la certificazione si presume accordata. La decisione espressa o tacita dell’autorità di regolamentazione nazionale acquista efficacia soltanto dopo che si è concluso il procedimento di cui ai paragrafi da 6 a 9 e solo se la Commissione non solleva alcuna obiezione in relazione ad esso.

6.   L’autorità di regolamentazione nazionale notifica senza indugio alla Commissione la decisione espressa o tacita che attribuisce la certificazione del gestore del sistema di trasmissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa.

7.   La Commissione esamina la notifica non appena la ha ricevuta. Entro due mesi dal ricevimento di una notifica, la Commissione, se ritiene che la decisione dell’autorità di regolamentazione nazionale sollevi gravi dubbi circa la sua compatibilità con l’articolo 8, paragrafo 1, con l’articolo 8 bis o con l’articolo 8 ter, paragrafo 2, decide di iniziare un procedimento formale. In tal caso, la Commissione invita l’autorità di regolamentazione nazionale e il gestore del sistema di trasmissione interessato a presentare le proprie osservazioni. Quando la Commissione chiede informazioni complementari il periodo di due mesi può essere prorogato di altri due mesi che decorrono dal momento in cui la Commissione riceve le informazioni complete.

8.   Se ha deciso di iniziare un procedimento, la Commissione, nel termine ║ di quattro mesi dalla data di tale decisione ║, adotta una decisione definitiva

a)

che non solleva obiezioni nei confronti della decisione dell’autorità di regolamentazione nazionale;

oppure

b)

che impone all’autorità di regolamentazione di rettificare o revocare la decisione ║, se ritiene che non siano state osservate le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 1, dell’articolo 8 bis o dell’articolo 8 ter, paragrafo 2.

9.   Se non ha preso la decisione di iniziare un procedimento o non ha adottato una decisione definitiva entro i termini rispettivamente indicati dai paragrafi 7 e 8, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell’autorità di regolamentazione nazionale.

10.   L’autorità di regolamentazione nazionale ottempera alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la decisione sulla certificazione entro quattro settimane e ne informa la Commissione.

11.   Le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione ed alle imprese che esercitano attività di generazione o di fornitura tutte le informazioni pertinenti ai fini dell’esercizio dei poteri ad esse conferiti dal presente articolo.

12.   Le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.»

12)

l’articolo 9 ║ è modificato nel modo seguente:

a)

la lettera a) è sostituita dal seguente testo:

«a)

garantire la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica, operare, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasmissione sicuri, affidabili ed efficienti, tenendo nella debita considerazione l’ambiente ▐, al fine di includere le energie rinnovabili , la generazione integrata e le tecnologie a bassa emissione di carbonio nel sistema di rete e di promuovere l’efficienza energetica nonché la ricerca e l’innovazione; »

b)

la lettera c) è sostituita dal seguente testo:

« c)

gestire i flussi di energia sul sistema, tenendo conto degli scambi con altri sistemi interconnessi e delle norme comuni coordinate a livello europeo. A tal fine, il gestore del sistema di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e, in tale contesto, deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari, inclusi quelli forniti in risposta alla domanda sulla base di norme comuni, nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da qualsiasi altro sistema di trasmissione con cui il suo sistema sia interconnesso; »

c)

la lettera d) è sostituita dal seguente testo:

« d)

fornire al gestore di ogni altro sistema interconnesso con il proprio informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente e l’interoperabilità del sistema interconnesso, facendo un uso comune di tali informazioni; »

d)

la lettera f) è sostituita dal seguente testo:

« f)

fornire agli utenti del sistema le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema sulla base di norme comuni; »

e)

è aggiunta la lettera f bis) seguente:

« f bis)

riscuotere le rendite da congestione e i pagamenti nell’ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione conformemente all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1228/2003, concedendo e gestendo l’accesso di terzi e fornendo spiegazioni motivate qualora tale accesso sia negato, sotto il controllo delle autorità di regolamentazione nazionali; nell’espletamento dei loro compiti ai sensi del presente articolo i gestori dei sistemi di trasmissione si adoperano in primo luogo per promuovere l’integrazione del mercato e ottimizzare i vantaggi in termini di benessere socioeconomico. »

13)

l’articolo 10 è soppresso.

(14)

L’articolo 11 è modificato nel modo seguente :

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo :

« 2.     Il dispacciamento degli impianti di generazione e l’impiego di interconnector avviene sulla base di criteri che sono approvati dalle autorità di regolamentazione nazionali e che devono essere obiettivi, pubblicati e applicati in maniera non discriminatoria, per assicurare un buon funzionamento del mercato interno dell’energia elettrica. Essi tengono conto della priorità economica dell’energia elettrica proveniente dagli impianti di generazione disponibili o dai trasferimenti mediante interconnector, nonché dei vincoli tecnici del sistema; »

b)

paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo

« 3.     Un’autorità di regolamentazione nazionale impone al gestore del sistema che effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l’obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti, oppure che assicurano la produzione mista di calore e di energia, tranne quando verrebbero pregiudicate esigenze di equilibrio tecnico ovvero la sicurezza e l’affidabilità della rete; «

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

« 5.     Gli Stati membri, attraverso le autorità di regolamentazione nazionali, impongono ai gestori del sistema di trasmissione il rispetto di standard minimi per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo del sistema, compresa la capacità di interconnessione. È opportuno conferire alle autorità di regolamentazione nazionali poteri più ampi al fine di assicurare la protezione del consumatore all’interno dell’Unione europea; »

d)

sono aggiunti i seguenti paragrafi:

« 7 bis.     I gestori del sistema di trasmissione agevolano la partecipazione dei grandi clienti finali e degli aggregatori di clienti finali ai mercati della riserva e del bilanciamento. Ogniqualvolta la generazione e l’opzione sul versante della domanda hanno lo stesso prezzo, viene data la precedenza alla domanda.

7 ter.     Le autorità di regolamentazione nazionali provvedono affinché le regole e le tariffe di bilanciamento siano adeguatamente armonizzate in tutti gli Stati membri entro … (11). In particolare, esse provvedono affinché i grandi clienti finali, gli aggregatori di clienti finali e i generatori distribuiti possano contribuire efficacemente al bilanciamento e ad altri servizi ausiliari pertinenti.

15)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Obbligo di riservatezza dei gestori e dei proprietari del sistema di trasmissione

1.   Fatto salvo l’articolo 18 o qualsiasi altro obbligo di divulgare informazioni, ciascun gestore di sistema di trasmissione e ciascun proprietario di sistema di trasmissione mantiene la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso della sua attività e impedisce che le informazioni concernenti le proprie attività, che potrebbero essere commercialmente vantaggiose, vengano divulgate in modo discriminatorio, ed in particolare non divulga alcuna informazione commercialmente sensibile alle altre parti della società, salvo che ciò risulti necessario per effettuare una operazione commerciale. Al fine di garantire la piena osservanza delle norme sulla separazione delle informazioni occorre altresì assicurare che il proprietario del sistema di trasmissione e la restante parte della società non utilizzino servizi comuni (quali, ad esempio, uffici legali comuni) ad eccezione delle funzioni puramente amministrative o dei servizi informatici.

2.   Nell’ambito di operazioni di compravendita da parte di imprese collegate, è fatto divieto ai gestori dei sistemi di trasmissione di fare uso abusivo delle informazioni commercialmente sensibili acquisite da terzi nel fornire o nel negoziare l’accesso al sistema.

3.     Le informazioni commerciali essenziali per la concorrenza sul mercato, in particolare le informazioni che consentono di identificare il punto di fornitura, le informazioni relative alla potenza installata nonché le informazioni relative alla potenza sottoscritta sono accessibili a tutti i fornitori di energia elettrica sul mercato. In caso di necessità, l’autorità di regolamentazione nazionale impone ai gestori storici di fornire questi dati agli interessati. »

(16)

L’articolo 14 è modificato nel modo seguente:

a)

il paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

« 1.     Il gestore del sistema di distribuzione è responsabile di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole di distribuzione di elettricità, e di gestire, mantenere e sviluppare nella sua zona, a condizioni economiche accettabili, un sistema di distribuzione di elettricità sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto dell’ambiente e promuovendo l’efficienza energetica

b)

il paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

« 3.     Il gestore del sistema di distribuzione fornisce agli utenti le informazioni di cui hanno bisogno per un accesso efficiente al sistema e per un uso efficiente dello stesso

c)

All’articolo 14 sono inseriti i seguenti paragrafi :

« 3 bis.     Il gestore del sistema di distribuzione presenta alla pertinente autorità di regolamentazione nazionali, entro … (12), una proposta che descrive gli appropriati sistemi d’informazione e comunicazione da instaurare per fornire le informazioni di cui al paragrafo 3. Tale proposta facilita, tra l’altro, l’uso di contatori elettronici bidirezionali, che saranno forniti a tutti i consumatori entro … (13), l’attiva partecipazione dei clienti finali e dei generatori distribuiti alla gestione del sistema e il flusso di informazioni in tempo reale fra gestori di sistemi di distribuzione e trasmissione al fine di ottimizzare l’uso di tutte le risorse disponibili a livello di generazione, rete e domanda.

3 ter.     Entro … (14) le autorità di regolamentazione nazionali approvano o respingono le proposte di cui al paragrafo 3 bis. Esse assicurano che sia realizzata la piena interoperabilità dei sistemi d’informazione e di comunicazione. A tal fine possono formulare orientamenti e chiedere modifiche delle proposte di cui al paragrafo 3 bis.

3 quater.     Prima della notifica al gestore del sistema di distribuzione della propria decisione in merito alla proposta di cui al paragrafo 3 bis, l’autorità di regolamentazione nazionale informa l’Agenzia o, se essa non è ancora operativa, la Commissione. L’Agenzia o la Commissione garantisce che i sistemi d’informazione e comunicazione da introdurre facilitino lo sviluppo del mercato interno dell’energia elettrica e non creino nuovi ostacoli tecnici.

d)

All’articolo 14 è inserito il seguente paragrafo:

« 4 bis.     Gli Stati membri incoraggiano la modernizzazione delle reti di distribuzione, che devono essere costruite in modo da favorire la generazione decentrata e assicurare l’efficienza energetica. »

17)

l’articolo 15 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, lettera c), dopo la prima frase è inserita la frase seguente:

«Ai fini dello svolgimento di tali attività, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese le risorse umane, tecniche, finanziarie e materiali;»

b)

il paragrafo 2, lettera d) è modificato come segue:

i)

l’ultima frase è modificata come segue:

«La persona o l’organo responsabile del controllo del programma di adempimenti (nel seguito: «il responsabile della conformità») presenta ogni anno all’autorità di regolamentazione nazionale di cui all’articolo 22 bis, paragrafo 1, una relazione sulle misure adottate; tale relazione è pubblicata.»

ii)

è aggiunta la seguente frase:

«Il responsabile della conformità è pienamente indipendente e deve poter accedere, per lo svolgimento della sua missione, a tutte le informazioni necessarie in possesso del gestore del sistema di distribuzione e di ogni società collegata.»

c)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un’impresa verticalmente integrata, le autorità di regolamentazione nazionali provvedono affinché le sue attività vengano controllate in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione e di marchio, circa l’identità distinta del ramo «fornitura» dell’impresa verticalmente integrata.»

18)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«La presente direttiva non osta alla gestione di un sistema combinato di trasmissione e distribuzione da parte di un gestore, a condizione che questi ottemperi, per ciascuna delle sue attività, alle disposizioni applicabili degli articoli 8, 10 ter e 15, paragrafo 1.»

19)

L’articolo 19, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

« 3.     Nella loro contabilità interna le imprese elettriche tengono conti separati per ciascuna attività di trasmissione e distribuzione, come sarebbero tenute a fare se le attività in questione fossero svolte da imprese separate al fine di evitare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra settori e distorsioni della concorrenza. Tengono inoltre conti che possono essere consolidati per ogni attività nel settore dell’energia elettrica non riguardante la trasmissione e la distribuzione. Sino al 1o luglio 2007 esse tengono conti separati per le attività di fornitura a clienti idonei e le attività di fornitura a clienti non idonei. Nella contabilità è precisato il reddito proveniente dalla proprietà del sistema di trasmissione/distribuzione. Le imprese tengono eventualmente conti consolidati per altre attività non riguardanti il settore dell’energia elettrica. La contabilità interna comprende uno stato patrimoniale ed un conto profitti e perdite per ciascuna attività. »

20)

All’articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

« 2.     Il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione può rifiutare l’accesso ove manchi della necessaria capacità fisicamente disponibile. Il rifiuto deve essere debitamente motivato sulla base di criteri obiettivi, tecnicamente ed economicamente giustificati. L’autorità di regolamentazione nazionale provvede a che tali criteri vengano coerentemente applicati e a che l’utilizzatore del sistema cui è stato rifiutato l’accesso abbia il diritto di ricorso. L’autorità di regolamentazione nazionale provvede affinché, nel caso venga rifiutato l’accesso, il gestore del sistema di trasmissione o di distribuzione fornisca adeguate informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete. La parte che richiede queste informazioni può essere tenuta a pagare una cifra ragionevole, corrispondente al costo del rilascio dell’informazione. »

21)

All’articolo 21 sono inseriti i seguenti paragrafi :

« 2 bis.     I clienti idonei hanno il diritto di concludere simultaneamente contratti con diversi fornitori.

2 ter.     L’Agenzia effettua un controllo in tempo reale di tutti i mercati all’ingrosso dell’elettricità, organizzati e stabiliti nell’Unione europea, nello Spazio economico europeo e nei paesi limitrofi al fine di individuare abusi di posizione dominante ovvero carenze nella struttura del mercato e di promuovere miglioramenti dell’efficienza del mercato interno

22)

dopo l’articolo 22 è inserito il seguente capitolo ║:

«CAPITOLO VII bis

AUTORITÀ ║DI REGOLAMENTAZIONE NAZIONALI

Articolo 22 bis

Designazione ed indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali

1.   Ciascuno Stato membro designa un’unica autorità ║ di regolamentazione nazionale.

2.   Gli Stati membri garantiscono l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i propri poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità di regolamentazione nazionale, nell’esercizio delle competenze che le sono conferite dalla presente direttiva e da altra normativa pertinente :

a)

sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, ▐

b)

il suo personale e le persone responsabili della sua gestione agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale e

c)

non accettino né ricevano istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati quando svolgono i loro compiti regolamentari .

3.   Per tutelare l’indipendenza dell’autorità di regolamentazione nazionale gli Stati membri provvedono in particolare affinché:

a)

l’autorità di regolamentazione nazionale sia dotata di personalità giuridica, autonomia finanziaria e ▐ risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività;

b)

i membri del consiglio di amministrazione dell’autorità di regolamentazione nazionale siano nominati per un periodo fisso e non rinnovabile di almeno cinque anni , ma non superiore a sette. Per il primo mandato, il periodo è di due anni e mezzo per metà dei membri. Essi sono revocati durante il loro mandato soltanto se non possiedono più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se hanno commesso gravi irregolarità a norma del diritto nazionale; e

c)

le esigenze di bilancio dell’autorità di regolamentazione nazionale siano coperte da entrate dirette provenienti dalle operazioni sul mercato dell’energia.

Articolo 22 ter

Finalità dell’autorità di regolamentazione nazionale

Nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l’autorità di regolamentazione nazionale prende tutte le misure ragionevoli idonee a conseguire i seguenti obiettivi:

a)

promuovere, in stretta cooperazione con la Commissione, l’Agenzia e con le autorità di regolamentazione nazionali di altri Stati membri ║ un mercato interno dell’energia elettrica concorrenziale, sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l’efficace apertura del mercato per tutti i consumatori e i fornitori nella Comunità , e garantire che le reti di approvvigionamento energetico operino con efficacia e affidabilità, tenendo conto degli obiettivi a lungo termine ;

b)

sviluppare mercati ▐ concorrenziali e adeguatamente funzionanti all’interno della Comunità, allo scopo di conseguire l’obiettivo di cui alla lettera a);

c)

eliminare qualsiasi restrizione agli scambi di energia elettrica tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda e migliorare l’integrazione dei mercati nazionali , al fine di facilitare la circolazione senza restrizioni dell’energia elettrica attraverso la Comunità;

d)

garantire, nel modo più efficace sul piano dei costi, lo sviluppo di sistemi di rete orientati verso il consumatore, sicuri, affidabili ed efficienti, promuovere l’adeguatezza dei sistemi , assicurando nel contempo l’efficienza energetica e l’integrazione delle energie rinnovabili su larga e piccola scala e assicurando una distribuzione della generazione nelle reti sia di trasmissione sia di distribuzione ;

e)

agevolare l’accesso di nuove capacità di generazione alla rete, segnatamente rimuovendo gli ostacoli suscettibili di impedire l’accesso al mercato di nuovi operatori e delle energie rinnovabili;

f)

i assicurare che ai gestori di rete siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza delle prestazioni della rete e promuovere l’integrazione del mercato;

g)

assicurare che i clienti beneficino del funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale , assicurare la protezione dei consumatori, e promuovere una concorrenza effettiva in cooperazione con le autorità nazionali per la tutela della concorrenza ▐ ;

h)

aiutare a realizzare un servizio universale e pubblico di alta qualità nel settore dell’approvvigionamento di energia elettrica e contribuire a proteggere i consumatori vulnerabili nonché a garantire l’efficacia delle misure di tutela dei consumatori di cui all’allegato A;

i)

armonizzare i necessari processi di scambio di dati.

Articolo 22 quater

Compiti e competenze dell’autorità di regolamentazione

1.   L’autorità di regolamentazione nazionale ha i seguenti compiti , che svolge, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità comunitarie o nazionali competenti, con gli operatori dei sistemi di trasmissione e attori del mercato, fatte salve le loro competenze specifiche :

a)

fissare o approvare, in modo indipendente e sulla base di criteri trasparenti, tariffe di rete regolamentate e componenti delle tariffe di rete;

b)

garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa elettrica, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e di altre disposizioni della pertinente legislazione comunitaria, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere;

c)

cooperare con le autorità di regolamentazione di altri Stati membri interessati e con l’Agenzia nelle questioni transfrontaliere , garantendo anche che tra le infrastrutture di trasmissione esista una capacità d’interconnessione sufficiente a consentire una valutazione generale ed efficiente del mercato e soddisfare al criterio di sicurezza dell’approvvigionamento, senza discriminazioni tra le imprese fornitrici nei diversi Stati membri;

d)

osservare ed attuare tutte le pertinenti decisioni vincolanti della Commissione e dell’Agenzia ║;

e)

presentare annualmente ║ relazioni sull’attività svolta e sull’esecuzione dei suoi compiti alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati membri, e all’Agenzia ║. Le relazioni descrivono le iniziative prese e i risultati ottenuti in ordine a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;

f)

controllare la conformità agli obblighi di disaggregazione a norma della presente direttiva e delle altre normative comunitarie pertinenti e provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasmissione, distribuzione e fornitura e provvedere altresì affinché le tariffe di distribuzione e trasmissione siano fissate con ampio anticipo rispetto ai periodi in cui saranno applicate ;

g)

riesaminare i programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e fornire, nella relazione annuale, un’analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione sotto il profilo della loro conformità con il piano decennale di investimento della rete paneuropea di cui all’articolo 2 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1228/2003; il piano decennale di investimento prevede incentivi per la promozione degli investimenti e garantisce che la manodopera sia qualitativamente e quantitativamente idonea a soddisfare gli obblighi di servizio pubblico; il mancato rispetto del piano decennale d’investimento da parte del pertinente operatore dà adito all’imposizione di sanzioni proporzionate, all’operatore dall’autorità di regolamentazione nazionale, conformemente alle raccomandazioni dell’Agenzia;

h)

approvare i piani d’investimento annuali dei gestori dei sistemi di trasmissione;

i)

vigilare sul rispetto dei requisiti di sicurezza e ▐ affidabilità della rete, stabilire o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e della fornitura e verificare le norme relative alle passate prestazioni in termini di qualità del servizio e della fornitura, nonché alla sicurezza ed all’affidabilità della rete;

j)

controllare il livello di trasparenza e vigilare sull’osservanza, da parte delle imprese elettriche, degli obblighi in materia di trasparenza;

k)

incoraggiare lo sviluppo di contratti europei di fornitura con possibilità di interruzione;

l)

controllare il grado di apertura effettiva del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, compresi le borse dell’energia elettrica, i prezzi fatturati ai clienti civili, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, l’adeguatezza delle condizioni di pagamento anticipato, che riflettano i consumi effettivi, la percentuale delle connessioni e delle disattivazioni , le spese di manutenzione e i reclami dei clienti civili in un formato prestabilito, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, in cooperazione con le autorità preposte alla tutela della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente e ad esse deferendo tutti i casi che essa ritenga di loro competenza;

m)

controllare l’emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire ai clienti non civili di impegnarsi simultaneamente con più di un fornitore o limitare la loro scelta in tal senso e, se del caso, informare le autorità di concorrenza degli Stati membri di tali pratiche;

n)

tenendo pienamente conto delle disposizioni del trattato, promuovere accordi a lungo termine tra consumatori e fornitori di energia che contribuiscano al miglioramento della produzione energetica e della distribuzione e al contempo consentano ai consumatori di dividersi i benefici risultanti, a condizione che tali accordi possano contribuire egualmente a un livello ottimale di investimenti nel settore energetico;

o)

riconoscere la libertà contrattuale in materia di contratti a lungo termine e la possibilità di concludere contratti basati sull’attivo purché siano compatibili con il diritto comunitario;

p)

controllare il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni e imporre sanzioni conformemente alle linee direttrici emanate dall’Agenzia nel caso in cui vi siano ritardi senza valido motivo nell’effettuare connessioni e riparazioni ;

q)

fatte salve le competenze di altre autorità ║ di regolamentazione nazionali, monitorare un servizio universale e pubblico di elevata qualità nel settore dell’energia elettrica e la tutela dei clienti vulnerabili ▐;

r)

garantire l’efficacia e l’applicazione delle misure per la tutela dei consumatori di cui all’allegato A;

s)

pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità delle tariffe di fornitura alle disposizioni dell’articolo 3 , tenendo debito conto, in tali raccomandazioni, dell’impatto dei prezzi regolamentati, vale a dire dei prezzi all’ingrosso e dei prezzi all’utente finale, sul funzionamento del mercato;

t)

segnalare alle autorità nazionali garanti della concorrenza e alla Commissione gli Stati membri in cui le tariffe regolamentate sono inferiori ai prezzi di mercato;

u)

prevedere norme standardizzate che disciplinino le relazioni tra i consumatori finali e i fornitori, i distributori e i gestori del sistema di misurazione, che vertano almeno sull ’accesso ai dati del consumo dei clienti, inclusi i prezzi e tutte le spese correlate , l’utilizzazione di un formato armonizzato , facilmente comprensibile, per tali dati , un pagamento anticipato adeguato che rifletta i consumi reali e un rapido accesso per tutti i consumatori a tali dati conformemente al punto h) dell’allegato A;

v)

vigilare sull’applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003;

w)

vigilare sugli investimenti in capacità di generazione di energia elettrica sotto il profilo della sicurezza dell’approvvigionamento;

x)

esercitare, se del caso, un diritto di veto per opporsi alle decisioni di nomina e di revoca delle persone responsabili della direzione generale di un gestore del sistema di trasmissione;

y)

fissare o approvare le tariffe per l’accesso alla rete e pubblicare la metodologia utilizzata per definire tali tariffe;

z)

fissare o approvare norme in materia di qualità del servizio, controllarne la messa in atto e imporre sanzioni in caso di mancato rispetto;

aa)

controllare la messa in atto delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 24;

ab)

armonizzare le procedure per lo scambio di dati sui principali processi di mercato a livello regionale;

ac)

imporre massimali tariffari nei mercati non competitivi per un periodo di tempo definito e limitato, al fine di tutelare il cliente da abusi di mercato, fissando tali massimali a un livello sufficientemente elevato da non scoraggiare l’ingresso di nuovi gestori e l’espansione dei concorrenti esistenti;

ad)

assicurare l’audit delle politiche di manutenzione dei gestori dei sistemi di trasmissione;

ae)

elaborare, di concerto con le autorità competenti per la pianificazione, orientamenti riguardanti una procedura di autorizzazione limitata nel tempo, al fine di incoraggiare l’ingresso di nuovi attori nei settori della generazione di energia elettrica e degli scambi; e

af)

assicurare che le fluttuazioni dei prezzi all’ingrosso siano trasparenti.

2.     Se uno Stato membro lo prevede, i compiti di sorveglianza di cui al paragrafo 1 possono essere svolti da un’autorità diversa dall’autorità di regolamentazione nazionale. In tal caso, le informazioni risultanti da tale sorveglianza sono messe a disposizione dell’autorità di regolamentazione nazionale il più rapidamente possibile.

In conformità dei principi di una migliore regolamentazione, nell’adempiere i compiti di cui al paragrafo 1, l’autorità di regolamentazione consulta, se necessario, i gestori dei sistemi di trasmissione e coopera strettamente con le altre autorità nazionali competenti, preservando la loro indipendenza e senza pregiudicare le loro competenze specifiche.

3.   Oltre ai compiti ad essa conferiti a norma del paragrafo 1, qualora sia stato designato un gestore di sistema indipendente ai sensi dell’articolo 10, l’autorità di regolamentazione nazionale:

a)

controlla l’osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore di sistema indipendente degli obblighi che ad essi incombono a norma del presente articolo e irroga sanzioni in caso di inosservanza ai sensi del paragrafo 5, lettera d);

b)

controlla le relazioni e le comunicazioni tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in modo da assicurare che il gestore indipendente ottemperi agli obblighi che ad esso incombono, ed in particolare approva i contratti e agisce in qualità di organo per la risoluzione delle controversie sorte tra il gestore di sistema indipendente e il proprietario del sistema di trasmissione in seguito ad eventuali reclami presentati da uno di essi ai sensi del paragrafo 10;

c)

fatta salva la procedura di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), per il primo piano decennale di sviluppo della rete, approva la programmazione degli investimenti e il piano pluriennale di sviluppo della rete presentato annualmente dal gestore di sistema indipendente;

d)

provvede affinché le tariffe per l’accesso alla rete riscosse dai gestori di sistema indipendenti comprendano un corrispettivo per i proprietari della rete che consenta una remunerazione adeguata degli attivi della rete e di eventuali nuovi investimenti in essa effettuati;

e)

procede a ispezioni presso i locali del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore di sistema indipendente; e

f)

vigila sull’utilizzazione delle entrate provenienti dalla gestione della congestione riscosse dal gestore di sistema indipendente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1228/2003 ║.

4.     Per il controllo dei mercati nazionali dell’elettricità conformemente al paragrafo 1, lettera e), incluso il controllo dei prezzi all’ingrosso e al dettaglio, le autorità di regolamentazione nazionali adottano metodologie armonizzate convenute ed approvate dall’Agenzia.

5.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. A tal fine, all’autorità di regolamentazione nazionale devono essere conferiti anche i poteri seguenti:

a)

il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese di elettricità;

b)

il potere di effettuare, in cooperazione con l’autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza, indagini sul funzionamento dei mercati dell’energia elettrica e di adottare ▐ i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato ▐;

c)

il potere di ottenere dalle imprese elettriche tutte le informazioni pertinenti per l’assolvimento dei loro compiti , incluse le motivazioni di eventuali rifiuti di concedere l’accesso a terzi e tutte le informazioni sulle misure necessarie per rafforzare la rete, e di cooperare, se necessario, con le autorità di regolamentazione dei mercati finanziari ;

d)

il potere di imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive alle imprese elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o da decisioni dell’Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione;

e)

il potere di disporre indagini opportune con una adeguata capacità di procedere alla risoluzione delle controversie di cui ai paragrafi 10 e 11;

f)

il potere di approvare le misure di salvaguardia di cui all’articolo 24.

6.   Le autorità di regolamentazione nazionali sono competenti per stabilire o approvare, prima della loro entrata in vigore, le condizioni e le modalità riguardanti:

a)

la connessione e l’accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione e le loro metodologie o, in alternativa, le metodologie e i loro meccanismi di controllo per fissare o approvare le tariffe di trasmissione e distribuzione . Queste tariffe riflettono i costi effettivi sostenuti, nella misura in cui essi corrispondono a quelli di un operatore efficiente, e sono trasparenti. Esse devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti. Queste tariffe non devono essere discriminatorie nei confronti dei nuovi gestori ;

b)

la prestazione di servizi di bilanciamento che riflettono i costi effettivi e sono neutrali dal punto di vista delle entrate, per quanto possibile, pur fornendo incentivi adeguati agli utenti della rete per bilanciare l’immissione e il prelievo di energia; questi servizi devono essere equi e non discriminatori e basati su criteri obiettivi;

c)

l’accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione.

Le autorità di regolamentazione nazionali sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di trasmissione, se necessario, di modificare le condizioni in parola .

7.   In sede di fissazione o approvazione dei termini e delle condizioni o delle metodologie delle tariffe e dei servizi di bilanciamento , le autorità di regolamentazione nazionali provvedono affinché ai gestori delle reti siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato , garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.

8.     Le autorità di regolamentazione nazionali controllano la gestione della congestione all’interno dei sistemi e degli interconnettori elettrici nazionali.

I gestori dei sistemi di trasmissione presentano per approvazione alle autorità di regolamentazione nazionali le loro procedure di gestione della congestione, ivi inclusa l’assegnazione delle capacità. Le autorità di regolamentazione nazionali possono chiedere modifiche di queste procedure prima di approvarle.

9.   Le autorità di regolamentazione nazionali sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di trasmissione e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità ▐ di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio. In caso di ritardo nella fissazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione, le autorità di regolamentazione hanno il potere di fissare dette tariffe in via provvisoria e di decidere in merito ad adeguate misure di compensazione qualora le tariffe definitive si discostino da quelle provvisorie.

10.   Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione o di distribuzione in relazione agli obblighi di tale gestore ai sensi della presente direttiva può adire l’autorità di regolamentazione nazionale la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l’autorità di regolamentazione nazionale richieda informazioni complementari. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione.

11.   Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che ha il diritto di sporgere reclamo contro una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, quando l’autorità di regolamentazione nazionale deve procedere a consultazioni, in merito alle tariffe o alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi — o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri — dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

12.   Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di regolamentazione, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell’articolo 82.

13.     Le autorità di regolamentazione nazionali predispongono un servizio reclami indipendente o un sistema alternativo di ricorso quali un mediatore indipendente dell’energia o un organismo dei consumatori. Tale servizio o tale sistema sono responsabili del trattamento efficiente dei reclami e rispettano i criteri relativi alle migliori pratiche. Le autorità di regolamentazione nazionali fissano norme e orientamenti sulle modalità di trattamento dei reclami da parte dei produttori e degli operatori delle reti.

14.   Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di inosservanza delle norme sulla riservatezza previste dalla presente direttiva, siano adottate misure appropriate, ivi compresi procedimenti amministrativi o penali in conformità con il loro diritto interno, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili.

15.   I reclami di cui ai paragrafi 10 e 11 lasciano impregiudicati i mezzi di impugnazione previsti dal diritto comunitario e nazionale.

16.   Le decisioni dell’autorità di regolamentazione nazionale sono debitamente motivate e rese pubbliche al fine di consentire il controllo giurisdizionale .

17.   Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell’autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo giudiziario nazionale o ad altra autorità nazionale che sia indipendente rispetto a tutte le parti interessate e da qualsiasi autorità di governo .

Articolo 22 quinquies

Regolamentazione delle questioni transfrontaliere

1.   Le autorità di regolamentazione nazionale cooperano strettamente, si consultano reciprocamente e scambiano tra di loro e con l’Agenzia tutte le informazioni necessarie per l’esercizio delle competenze ad esse conferite dalla presente direttiva. L’autorità che riceve le informazioni garantisce ad esse lo stesso grado di riservatezza prescritto dall’autorità che le comunica.

2.    Al fine di garantire che l’integrazione del mercato regionale dell’elettricità sia accompagnata da strutture normative adeguate, le pertinenti autorità di regolamentazione nazionali garantiscono, in stretta cooperazione e sotto la guida dell’Agenzia, che almeno i seguenti compiti normativi siano svolti in relazione ai loro mercati regionali:

a)

cooperazione , quanto meno a livello regionale, per promuovere soluzioni pratiche intese a garantire una gestione ottimale della rete, sviluppare le borse dell’energia elettrica e l’assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché garantire un livello adeguato di capacità di interconnessione , anche attraverso nuove interconnessioni, all’interno della regione e tra regioni , in modo da rendere possibile lo sviluppo di una concorrenza effettiva e il miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento;

b)

armonizzazione, quanto meno al livello regionale pertinente, di tutti i codici tecnici e di mercato per i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e gli altri operatori di mercato;

c)

armonizzazione delle norme che regolano la gestione della congestione e l’equa ridistribuzione delle entrate e/o dei costi di tale gestione tra tutti gli operatori del mercato;

d)

adozione di disposizioni intese a garantire che i proprietari e/o i gestori delle borse dell’elettricità che gestiscono il mercato regionale siano pienamente indipendenti dai proprietari e/o dai gestori degli impianti di produzione.

3.     Le autorità di regolamentazione nazionali hanno la facoltà di stipulare accordi tra loro al fine di promuovere la cooperazione in ambito regolamentare. Le azioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con le altre autorità nazionali competenti e senza pregiudicare le loro competenze specifiche.

4.   L’Agenzia adotta le norme per la regolamentazione delle infrastrutture che collegano almeno due Stati membri:

a)

su richiesta congiunta delle competenti autorità di regolamentazione nazionali, oppure

b)

se le competenti autorità ║ di regolamentazione nazionali non sono riuscite a concordare una regolamentazione adeguata entro sei mesi dal momento in cui è stata adita l’ultima di esse.

Articolo 22 sexies

Osservanza degli orientamenti

1.   La Commissione o qualsiasi autorità di regolamentazione nazionale possono chiedere il parere dell’Agenzia in ordine alla conformità di una decisione presa da un’autorità di regolamentazione con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1228/2003.

2.   Nel termine di quattro mesi dalla richiesta l’Agenzia comunica il proprio parere, a seconda dei casi, alla Commissione o all’autorità di regolamentazione nazionale che ne ha fatto richiesta ║, nonché all’autorità di regolamentazione nazionale che ha preso la decisione in oggetto.

3.   Se l’autorità di regolamentazione nazionale che ha preso la decisione oggetto di controversia non si conforma al parere dell’Agenzia entro quattro mesi dalla data in cui l’ha ricevuto, l’Agenzia ne informa la Commissione.

4.   Qualsiasi autorità di regolamentazione nazionale può comunicare alla Commissione di ritenere che una decisione assunta da un’altra autorità di regolamentazione nazionale non è conforme agli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1228/2003, entro due mesi dalla data della suddetta decisione.

5.   La Commissione, ove accerti che la decisione di un’autorità di regolamentazione nazionale solleva seri dubbi circa la sua compatibilità con gli orientamenti contemplati dalla presente direttiva o dal regolamento (CE) n. 1228/2003, entro due mesi dalla data in cui ║ è stata informata che non vi è conformità con il parere dell’Agenzia, ai sensi del paragrafo 3, o dalla data in cui è stata informata che non vi è conformità con gli orientamenti, ai sensi del paragrafo 4, ovvero, di propria iniziativa, entro tre mesi dalla data di tale decisione, può decidere di iniziare un procedimento. In tal caso invita l’autorità di regolamentazione nazionale e le parti del procedimento dinanzi all’autorità di regolamentazione nazionale a presentarle le loro osservazioni.

6.   Se ha deciso di iniziare un procedimento, la Commissione, entro i quattro mesi successivi, prende una decisione definitiva:

a)

che non solleva obiezioni nei confronti della decisione presa dall’autorità di regolamentazione nazionale; oppure

b)

che impone all’autorità di regolamentazione interessata di rettificare o revocare la propria decisione, se ritiene che gli orientamenti non siano stati rispettati.

7.   Se non ha preso la decisione di iniziare un procedimento o una decisione definitiva entro i termini rispettivamente indicati dai paragrafi 5 e 6, si presume che la Commissione non abbia sollevato obiezioni nei confronti della decisione dell’autorità di regolamentazione.

8.   L’autorità di regolamentazione nazionale si conforma entro due mesi alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la sua decisione e ne informa la Commissione.

Articolo 22 septies

Obbligo di conservazione dei dati

1.   Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l’obbligo di tenere a disposizione dell’autorità ║ di regolamentazione nazionale, dell’autorità nazionale per la tutela della concorrenza e della Commissione, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di energia elettrica o riguardanti strumenti derivati stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasmissione.

2.   I dati suddetti comprendono informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, alla quantità, alla data e all’ora dell’esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di energia elettrica e derivati non ancora estinti.

3.   L’autorità di regolamentazione nazionale comunica l’esito delle sue indagini o le sue richieste ai soggetti operanti sul mercato , garantendo al contempo che non vengano divulgate informazioni commercialmente sensibili riguardanti singoli soggetti o singole transazioni.▐

4.   Il presente articolo non crea, a carico dei soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Consiglio, obblighi supplementari nei confronti delle autorità di cui al paragrafo 1.

5.   Nel caso in cui le autorità di cui al paragrafo 1 necessitino di un accesso ai dati conservati da entità contemplate dalla direttiva 2004/39/CE, le autorità responsabili ai sensi di tale direttiva forniscono i dati richiesti a tali autorità ║.»

23)

l’articolo 23 è soppresso;

24)

L’articolo 26 è modificato nel modo seguente:

a)

il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

« 2.     Uno Stato membro che, dopo l’entrata in applicazione della presente direttiva, incontra seri problemi di ordine tecnico nell’apertura del suo mercato per taluni gruppi limitati di clienti non civili di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera b), può richiedere una deroga alla presente disposizione, che gli può essere concessa dalla Commissione per un periodo massimo di 12 mesi dopo la data di cui all’articolo 30, paragrafo 1. In ogni caso tale deroga termina alla data di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera c). »

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

« 2 bis.     Gli Stati membri possono prevedere deroghe alle disposizioni della presente direttiva (Capitoli III, IV, V, VI e VII) per i siti industriali. Tali deroghe non devono comunque inficiare il principio dell’accesso di terzi o compromettere la funzione delle reti di distribuzione pubbliche. »

25)

L’allegato A è modificato nel modo seguente:

a)

il punto a) è sostituito dal seguente:

« a)

abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio di energia elettrica che specifichi:

l’identità e l’indirizzo del fornitore,

i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell’allacciamento iniziale,

i tipi di servizio di manutenzione offerti,

i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,

la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l’esistenza di eventuali diritti di recesso senza alcuna penalizzazione,

l’indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, anche in caso di fatturazione imprecisa e tardiva,

le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f),

le informazioni sui diritti dei consumatori, incluse le informazioni su tutti gli aspetti di cui sopra, mediante la loro chiara indicazione sulla fattura e nei siti web delle imprese elettriche, e

le coordinate dell’autorità di ricorso competente nonché informazioni dettagliate riguardanti la procedura che i consumatori devono seguire in caso di controversia.

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Le informazioni di cui al presente punto dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch’esse comunicate prima della stipulazione del contratto; »

b)

il punto b) è sostituito dal seguente:

« b)

ricevano adeguata comunicazione dell’intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della notifica. I fornitori di servizi avvisano direttamente i loro abbonati, in modo trasparente e comprensibile, di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell’aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio di energia elettrica; »

c)

il punto d) è sostituito dal seguente:

« d)

dispongano di un’ampia gamma di metodi di pagamento, che non discriminino i clienti vulnerabili. Eventuali differenze nelle condizioni devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti sono protetti dai metodi di vendita sleali o ingannevoli e dagli ostacoli non contrattuali creati dagli operatori, ad esempio un’eccessiva documentazione contrattuale; »

d)

il punto f) è sostituito dal seguente:

« f)

beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l’esame dei reclami. In particolare, tutti i consumatori godono del diritto alla fornitura dei servizi e alla gestione del reclamo da parte del proprio fornitore di energia elettrica. Tali procedure consentono una equa e rapida soluzione delle vertenze entro tre mesi, affiancata dall’introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero conformarsi, nella misura del possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione (15);

e)

sono aggiunti i seguenti punti:

«h)

possano facilmente cambiare fornitore e possano disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi fornitore autorizzato di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I responsabili della gestione dei dati hanno l’obbligo di trasmettere questi dati all’impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati stessi. Tale servizio non deve generare costi supplementari per i consumatori;

i)

siano adeguatamente informati, quanto meno con cadenza trimestrale , del loro consumo effettivo di energia elettrica e dei costi relativi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare. Gli Stati membri provvedono affinché l’installazione dei contatori intelligenti sia completata con un disagio minimo per i consumatori entro …  (16) e sia di competenza delle imprese distributrici o delle imprese fornitrici di elettricità. Le autorità di regolamentazione nazionali sono competenti per il monitoraggio di tale sviluppo e la definizione di norme comuni a tal fine. Gli Stati membri assicurano che le norme che definiscono i requisiti tecnici e operativi minimi per i contatori affrontino gli aspetti dell’interoperabilità in modo tale da fornire il massimo beneficio al minimo costo ai consumatori ;

j)

ricevano un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambiamento del fornitore di elettricità non oltre un mese dopo la notifica al fornitore interessato.

Articolo 2

Attuazione

1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro … (17) . Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali provvedimenti e una tavola di concordanza tra questi ultimi e quelli della presente direttiva.

Gli Stati membri applicano le norme suddette a decorrere dal … (17) ║.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ║

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente


(1)   GU C 211 del 19.8.2008, pag. 23.

(2)   GU C 172 del 5.7.2008, pag. 55.

(3)  Posizione del Parlamento europeo del 18 giugno 2008.

(4)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

(5)   GU L … .

(6)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

(7)  GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1

(8)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(9)   GU L … »

(10)   GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36. »

(11)   Due anni dall’entrata in vigore della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica].

(12)   Un anno dall’entrata in vigore della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica] .

(13)   Dieci anni dall’entrata in vigore della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica] .

(14)   Due anni dall’entrata in vigore della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica]

(15)   GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31. »

(16)   10 anni dall’entrata in vigore della direttiva …/…/CE [che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato dell’energia elettrica]

(17)  Diciotto mesi dopo l’entrata in vigore della presente direttiva.


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