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Document 52008AP0280

    Protezione dell'euro contro la falsificazione * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (COM(2007)0525 — C6-0431/2007 — 2007/0192(CNS))

    GU C 286E del 27.11.2009, p. 76–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 286/76


    Martedì 17 giugno 2008
    Protezione dell'euro contro la falsificazione *

    P6_TA(2008)0280

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (COM(2007)0525 — C6-0431/2007 — 2007/0192(CNS))

    2009/C 286 E/32

    (Procedura di consultazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0525),

    visto l'articolo 123, paragrafo 4, del trattato CE, in particolare la terza frase, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0431/2007),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0230/2008);

    1.

    approva la proposta della Commissione quale emendata;

    2.

    invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

    3.

    invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

    4.

    chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

    5.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

    TESTO DELLA COMMISSIONE

    EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    Proposta di regolamento — atto modificativo

    Considerando 2

    (2)

    È importante assicurare che le banconote e le monete in euro in circolazione siano autentiche. Sono ora disponibili procedimenti che consentono agli enti creditizi e altri istituti interessati di accertare l'autenticità delle banconote e delle monete in euro da essi ricevute prima di reimmetterle in circolazione. Per adempiere all'obbligo di controllare l'autenticità e di porre in atto tali procedimenti, gli enti creditizi e istituti interessati necessitano di tempo per adeguare il loro funzionamento interno.

    (2)

    È importante assicurare che le banconote e le monete in euro in circolazione siano autentiche. Sono ora disponibili procedimenti che consentono agli enti creditizi e altri istituti interessati di accertare l'autenticità e l'idoneità alla circolazione delle banconote e delle monete in euro da essi ricevute prima di reimmetterle in circolazione. Per adempiere all'obbligo di controllare l'autenticità e l'idoneità alla circolazione e di porre in atto tali procedimenti, gli enti creditizi e istituti interessati necessitano di tempo per adeguare il loro funzionamento interno.

    Emendamento 2

    Proposta di regolamento — atto modificativo

    Considerando 2 bis (nuovo)

     

    (2 bis)

    I piccoli e medi commercianti non dispongono di mezzi sufficienti per svolgere controlli con le procedure definite dalla Banca centrale europea e dalla Commissione. Il loro obbligo dovrebbe consistere nell'agire con la dovuta diligenza, ritirando dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da loro ricevute riguardo alle quali abbiano la certezza o sufficiente motivo di ritenere che siano false.

    Emendamento 3

    Proposta di regolamento — atto modificativo

    Considerando 2 ter (nuovo)

     

    (2 ter)

    Al fine di garantire che gli enti creditizi e gli altri istituti interessati siano in grado di rispettare l'obbligo di accertare l'autenticità e l'idoneità alla circolazione delle banconote e delle monete in euro, occorre stabilire procedure tecniche e standard per tali controlli. L'articolo 106, paragrafo 1 del trattato CE attribuisce la competenza per la definizione di tali standard per le banconote in euro alla Banca centrale europea. Per quanto concerne le monete in euro, le relative competenze sono state conferite alla Commissione ai sensi dell'articolo 211 del trattato CE .

    Emendamento 4

    Proposta di regolamento — atto modificativo

    Considerando 3

    (3)

    L'opportuna regolazione delle attrezzature è la condizione preliminare per controllare l'autenticità delle banconote e monete in euro. Per regolare gli apparecchi da utilizzare per i controlli dell'autenticità è essenziale che nel luogo dove si effettuano i controlli siano disponibili i necessari quantitativi di banconote e monete false. Di conseguenza, è importante consentire la trasmissione delle banconote e monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea.

    (3)

    L'opportuna regolazione delle attrezzature è la condizione preliminare per controllare l'autenticità delle banconote e monete in euro. Per regolare gli apparecchi da utilizzare per i controlli dell'autenticità è essenziale che nel luogo dove si effettuano le prove degli apparecchi siano disponibili i necessari quantitativi di banconote e monete false. Di conseguenza, è necessario consentire la consegna e la trasmissione delle banconote e monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea.

    Emendamento 5

    Proposta di regolamento — atto modificativo

    Considerando 3 bis (nuovo)

     

    (3 bis)

    È necessario garantire l'autenticità degli euro in tutta l'Unione europea, anche in quegli Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro e in quelli in cui l'euro circola come moneta di transazione.

    Emendamento 6

    Proposta di regolamento — atto modificativo

    Articolo 1 — punto –1 (nuovo)

    Regolamento (CE) n. 1338/2001

    Articolo 2 — lettera d bis (nuova)

     

    –1.

    All'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:

    d bis)

    «altri istituti», ogni istituto o agente economico che gestisce e distribuisce al pubblico banconote e monete in euro, direttamente o mediante distributori di contanti; si considerano inclusi nella presente definizione i cambiavalute, i grandi centri commerciali e i casinò;

    Emendamento 7

    Proposta di regolamento — atto modificativo

    Articolo 1 — punto –1 bis (nuovo)

    Regolamento (CE) n. 1338/2001

    Articolo 2 — lettera dter (nuova)

     

    –1 bis.

    All'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera:

    d ter)

    «piccolo e medio commerciante», il commerciante al dettaglio che opera in strutture di piccole o medie dimensioni al servizio del consumatore finale e che non gestisce o distribuisce al pubblico banconote e monete in euro, salvo nelle comuni operazioni di restituzione di contanti;

    Emendamento 8

    Proposta di regolamento — atto modificativo

    Articolo 1 — punto 1 — lettera b

    Regolamento (CE) n. 1338/2001

    Articolo 4 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

    (b)

    alla fine del paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

    «Allo scopo di facilitare il controllo dell'autenticità delle banconote in euro circolanti, è consentita la trasmissione delle banconote false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea.»

    (b)

    al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

    «Allo scopo di facilitare il controllo dell'autenticità delle banconote in euro in circolazione, qualora il quantitativo sequestrato lo renda possibile, si consegna agli organismi nazionali competenti un numero sufficiente di banconote in euro false , anche nel caso in cui costituiscano un elemento di prova in procedimenti penali, e ne è consentita la trasmissione tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea.»

    Emendamento 10

    Proposta di regolamento — atto modificativo

    Articolo 1 — punto 2 — lettera b

    Regolamento (CE) n. 1338/2001

    Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2 bis (nuovo)

    (b)

    alla fine del paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

    «Allo scopo di facilitare il controllo dell'autenticità delle monete in euro circolanti, è consentita la trasmissione delle monete false tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea.»

    (b)

    al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

    «Allo scopo di facilitare il controllo dell'autenticità delle banconote in euro circolanti, qualora il quantitativo sequestrato lo renda possibile, si consegna agli organismi nazionali competenti un numero sufficiente di monete in euro false , anche nel caso in cui costituiscano un elemento di prova in procedimenti penali, e ne è consentita la trasmissione, tra le autorità nazionali competenti e tra le istituzioni e organi dell'Unione europea.»

    Emendamento 11

    Proposta di regolamento — atto modificativo

    Articolo 1 — punto 3 — lettera a

    Regolamento (CE) n. 1338/2001

    Articolo 6 — paragrafo 1

    1.

    Gli enti creditizi e gli altri istituti che a titolo professionale gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete, compresi quelli la cui attività consiste nel cambiare banconote e monete di altre valute, per esempio i cambiavalute, hanno l'obbligo di assicurare che le banconote e le monete in euro da essi ricevute che intendono reimmettere in circolazione siano sottoposte al controllo dell'autenticità e che siano individuate quelle false. Tale verifica viene effettuata secondo i procedimenti definiti dalla Banca centrale europea e dalla Commissione rispettivamente per le banconote e per le monete in euro.

    1.

    Gli enti creditizi , i portavalori e gli altri agenti economici che gestiscono e distribuiscono al pubblico banconote e monete, compresi quelli la cui attività professionale consiste nel cambiare banconote e monete di altre valute, per esempio i cambiavalute e gli agenti economici che si occupano, in via sussidiaria, della gestione e della distribuzione di banconote al pubblico per mezzo di distributori automatici , hanno l'obbligo di assicurare che le banconote e le monete in euro da essi ricevute che intendono reimmettere in circolazione siano sottoposte al controllo dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione e che siano individuate quelle false. I portavalori sono tenuti a verificare l'autenticità delle banconote e delle monete in euro soltanto nel caso in cui abbiano acceso diretto alle banconote e alle monete in euro che sono loro affidate. Tale verifica dell'autenticità e dell'idoneità alla circolazione viene effettuata secondo i procedimenti definiti dalla Banca centrale europea e dalla Commissione rispettivamente per le banconote e per le monete in euro , in linea con le rispettive competenze di tali istituzioni e tenendo conto delle specificità delle banconote e delle monete in euro .

    Negli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti elencati nel regolamento (CE) n. 974/98 è previsto un procedimento di controllo specifico per la verifica dell'autenticità delle monete e banconote in euro utilizzate dagli istituti di cui al primo comma.

    Gli enti creditizi e istituti di cui al primo comma sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false ed a trasmetterle senza indugio alle autorità nazionali competenti.

    Gli enti creditizi e gli altri agenti economici di cui al primo comma e i piccoli e medi commercianti sono tenuti a ritirare dalla circolazione tutte le banconote e monete in euro da essi ricevute riguardo alle quali hanno la certezza o sufficiente motivo di credere che siano false ed a trasmetterle senza indugio alle autorità nazionali competenti.

    Emendamento 12

    Proposta di regolamento — atto modificativo

    Articolo 1 — punto 3 — lettera b

    Regolamento (CE) n. 1338/2001

    Articolo 6 — paragrafo 3

    «In deroga al primo comma del paragrafo 3, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'applicazione del primo comma del paragrafo 1 del presente articolo devono essere adottate al più tardi entro il 31 dicembre 2009 . Gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione e alla Banca centrale europea.»

    «In deroga al primo comma del paragrafo 3, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per l'applicazione del primo comma del paragrafo 1 del presente articolo devono essere adottate al più tardi entro il 31 dicembre 2011 . Gli Stati membri le comunicano immediatamente alla Commissione e alla Banca centrale europea.»

    Emendamento 13

    Proposta di regolamento — atto modificativo

    Articolo 1 — punto 3 bis (nuovo)

    Regolamento (CE) n. 1338/2001

    Articolo 7 — paragrafo 2 — trattino 3 bis (nuovo)

     

    3 bis.

    All'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il seguente trattino:

    la creazione e la promozione di attività di formazione ed informazione quali opuscoli informativi e seminari di formazione, destinate ai cittadini e ai consumatori, sui rischi della falsificazione, i dispositivi di sicurezza di base integrati nelle banconote e nelle monete in euro e le autorità competenti cui rivolgersi in caso di possesso di banconote e/o monete sospettate di essere false. Inoltre, gli istituti finanziari e gli altri istituti che partecipano a titolo professionale alla gestione e alla distribuzione al pubblico delle banconote e delle monete, compresi quelli la cui attività consiste nel cambio di banconote o monete di valute diverse, come i cambiavalute, espongono e mettono a disposizione dei consumatori opuscoli informativi (forniti dalle autorità nazionali competenti, dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea) sui rischi, i dispositivi e le autorità di cui sopra.


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