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Document 52008AP0277
Textile names (recast) ***I European Parliament legislative resolution of 17 June 2008 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on textile names (recast) (COM(2007)0870 — C6-0024/2008 — 2008/0005(COD))
Denominazioni del settore tessile (rifusione) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione) (COM(2007)0870 — C6-0024/2008 — 2008/0005(COD))
Denominazioni del settore tessile (rifusione) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione) (COM(2007)0870 — C6-0024/2008 — 2008/0005(COD))
GU C 286E del 27.11.2009, p. 68–68
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
27.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 286/68 |
Martedì 17 giugno 2008
Denominazioni del settore tessile (rifusione) ***I
P6_TA(2008)0277
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione) (COM(2007)0870 — C6-0024/2008 — 2008/0005(COD))
2009/C 286 E/29
(Procedura di codecisione — rifusione)
Il Parlamento europeo,
vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0870),
visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0024/2008),
visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),
visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0215/2008),
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non comporta modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali; |
1. |
approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione; |
2. |
chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; |
3. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.