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Document 52008AP0277

Denominazioni del settore tessile (rifusione) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione) (COM(2007)0870 — C6-0024/2008 — 2008/0005(COD))

GU C 286E del 27.11.2009, p. 68–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 286/68


Martedì 17 giugno 2008
Denominazioni del settore tessile (rifusione) ***I

P6_TA(2008)0277

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore tessile (rifusione) (COM(2007)0870 — C6-0024/2008 — 2008/0005(COD))

2009/C 286 E/29

(Procedura di codecisione — rifusione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0870),

visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0024/2008),

visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1),

visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0215/2008),

A.

considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non comporta modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e tali modifiche, la proposta si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali;

1.

approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

2.

chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.


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