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Dokument 52008AP0265

    Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (COM(2007)0840 — C6-0004/2008 — 2007/0284(COD))

    GU C 286E del 27.11.2009, s. 58–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.11.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    CE 286/58


    Martedì 17 giugno 2008
    Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) ***I

    P6_TA(2008)0265

    Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (COM(2007)0840 — C6-0004/2008 — 2007/0284(COD))

    2009/C 286 E/17

    (Procedura di codecisione: codificazione)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0840),

    visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0004/2008),

    visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi (1),

    visti gli articoli 80 e l'articolo 51 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione giuridica (A6-0235/2008),

    A.

    considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei tzsti esistenti, senza modifiche sostanziali;

    1.

    approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.


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