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Document 52009XG1031(01)

    Avviso all'attenzione dei gruppi e entità Organizzazione Abu Nidal (ANO), Babbar Khalsa, Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din-al-Qassem), International Sikh Youth Federation (ISYF), Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE), Jihad islamica palestinese (PIJ), Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) e Teyrbazen Azadiya Kurdistan (TAK), che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [v. allegato del regolamento (CE) n. 501/2009 del Consiglio, del 15 giugno 2009 ]

    GU C 261 del 31.10.2009, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.10.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 261/26


    Avviso all'attenzione dei gruppi e entità Organizzazione Abu Nidal (ANO), Babbar Khalsa, Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din-al-Qassem), International Sikh Youth Federation (ISYF), Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE), Jihad islamica palestinese (PIJ), Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) e Teyrbazen Azadiya Kurdistan (TAK), che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo

    [v. allegato del regolamento (CE) n. 501/2009 del Consiglio, del 15 giugno 2009]

    2009/C 261/14

    Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione dei gruppi e entità Organizzazione Abu Nidal (ANO), Babbar Khalsa, Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din-al-Qassem), International Sikh Youth Federation (ISYF), Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE), Jihad islamica palestinese (PIJ), Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) e Teyrbazen Azadiya Kurdistan (TAK), elencati nel regolamento (CE) n. 501/2009 del Consiglio, del 15 giugno 2009.

    Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.

    Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni pertinenti ai summenzionati gruppi e entità elencati. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio ha modificato la sua motivazione di conseguenza.

    I gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione aggiornata del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:

    Council of the European Union

    (Attn: CP 931 designations)

    Rue de la Loi 175

    1048 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIЁ

    Tale richiesta dovrebbe essere presentata entro due settimane dalla data di pubblicazione del presente avviso.

    I gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesaminare la decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate una volta pervenute. Al riguardo si attira l'attenzione dei gruppi e delle entità interessate sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Perché possano essere riesaminate in occasione della prossima revisione, le richieste dovrebbero essere presentate entro due settimane dalla data della comunicazione della motivazione.

    Si attira l'attenzione dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 di tale regolamento). Un elenco aggiornato delle autorità competenti figura nel sito web al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm


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