This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52009XG1031(01)
Notice for the attention of Abu Nidal Organisation (ANO), Babbar Khalsa, Hamas (including Hamas-Izz al-Din-al-Qassem), International Sikh Youth Federation (ISYF), Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Palestinian Islamic Jihad (PIJ), Revolutionary People's Liberation Army/Front/Party (DHKP/C) and Teyrbazen Azadiya Kurdistan (TAK), included on the list provided for in Article 2(3) of Council Regulation (EC) No 2580/2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism (see Annex to Council Regulation (EC) No 501/2009 of 15 June 2009 )
Avviso all'attenzione dei gruppi e entità Organizzazione Abu Nidal (ANO), Babbar Khalsa, Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din-al-Qassem), International Sikh Youth Federation (ISYF), Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE), Jihad islamica palestinese (PIJ), Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) e Teyrbazen Azadiya Kurdistan (TAK), che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [v. allegato del regolamento (CE) n. 501/2009 del Consiglio, del 15 giugno 2009 ]
Avviso all'attenzione dei gruppi e entità Organizzazione Abu Nidal (ANO), Babbar Khalsa, Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din-al-Qassem), International Sikh Youth Federation (ISYF), Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE), Jihad islamica palestinese (PIJ), Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) e Teyrbazen Azadiya Kurdistan (TAK), che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo [v. allegato del regolamento (CE) n. 501/2009 del Consiglio, del 15 giugno 2009 ]
GU C 261 del 31.10.2009, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 261/26 |
Avviso all'attenzione dei gruppi e entità Organizzazione Abu Nidal (ANO), Babbar Khalsa, Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din-al-Qassem), International Sikh Youth Federation (ISYF), Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE), Jihad islamica palestinese (PIJ), Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) e Teyrbazen Azadiya Kurdistan (TAK), che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
[v. allegato del regolamento (CE) n. 501/2009 del Consiglio, del 15 giugno 2009]
2009/C 261/14
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione dei gruppi e entità Organizzazione Abu Nidal (ANO), Babbar Khalsa, Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din-al-Qassem), International Sikh Youth Federation (ISYF), Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE), Jihad islamica palestinese (PIJ), Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione (DHKP/C) e Teyrbazen Azadiya Kurdistan (TAK), elencati nel regolamento (CE) n. 501/2009 del Consiglio, del 15 giugno 2009.
Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, prevede che siano congelati tutti i capitali, le altre attività finanziarie e le risorse economiche appartenenti alle persone, gruppi e entità in questione e che i capitali, le altre attività finanziarie o le risorse economiche non siano messi a disposizione degli stessi, direttamente o indirettamente.
Sono state fornite al Consiglio nuove informazioni pertinenti ai summenzionati gruppi e entità elencati. Dopo aver vagliato tali nuove informazioni, il Consiglio ha modificato la sua motivazione di conseguenza.
I gruppi e le entità in questione possono presentare una richiesta volta ad ottenere la motivazione aggiornata del Consiglio riguardo al loro mantenimento nell'elenco summenzionato al seguente indirizzo:
Council of the European Union |
(Attn: CP 931 designations) |
Rue de la Loi 175 |
1048 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIЁ |
Tale richiesta dovrebbe essere presentata entro due settimane dalla data di pubblicazione del presente avviso.
I gruppi e le entità in questione possono presentare al Consiglio in qualsiasi momento, all'indirizzo summenzionato e insieme ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesaminare la decisione che li include e mantiene nell'elenco. Tali richieste saranno esaminate una volta pervenute. Al riguardo si attira l'attenzione dei gruppi e delle entità interessate sul periodico riesame dell'elenco da parte del Consiglio, conformemente all'articolo 1, paragrafo 6 della posizione comune 2001/931/PESC. Perché possano essere riesaminate in occasione della prossima revisione, le richieste dovrebbero essere presentate entro due settimane dalla data della comunicazione della motivazione.
Si attira l'attenzione dei gruppi e delle entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, elencati nell'allegato del regolamento, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare un fabbisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici (in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 di tale regolamento). Un elenco aggiornato delle autorità competenti figura nel sito web al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm