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Dokument 52009XC1016(01)

Sintesi della decisione della Commissione, dell’ 8 luglio 2009 , relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/39.401 — E.ON/GDF) [notificata con il numero C(2009) 5355 def.]

GU C 248 del 16.10.2009, lk 5—6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.10.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 248/5


Sintesi della decisione della Commissione

dell’8 luglio 2009

relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE

(Caso COMP/39.401 — E.ON/GDF)

[notificata con il numero C(2009) 5355 def.]

(I testi in lingua francese e tedesca sono i soli facenti fede)

2009/C 248/05

L’8 luglio 2009 la Commissione ha adottato una decisione concernente un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, incluse le sanzioni irrogate, tenendo conto del legittimo interesse delle imprese alla protezione dei loro segreti aziendali. La versione non riservata della decisione figura sul sito web della direzione generale della Concorrenza al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

1.   INTRODUZIONE

(1)

La decisione stabilisce che E.ON AG («E.ON»), è responsabile in solido con la controllata al 100 % E.ON Ruhrgas AG («E.ON Ruhrgas»), e GDF Suez SA («GDF Suez») della violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE compiuta partecipando a un accordo e pratiche concordate nel settore del gas naturale, e irroga loro un'ammenda.

2.   DESCRIZIONE DEL CASO

2.1.   Procedimento

(2)

Il caso è stato avviato in seguito ad accertamenti effettuati a sorpresa nei locali di Ruhrgas e GDF il 16 maggio 2006. Il 18 luglio 2007 la Commissione ha iniziato un procedimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 e dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 (2). Il 9 giugno 2008 è stata indirizzata a E.ON, E.ON Ruhrgas e GDF una comunicazione degli addebiti cui le parti hanno risposto il 28 agosto 2008 (E.ON/E.ON Ruhrgas) e l’8 settembre 2008 (GDF Suez). Su istanza di entrambe le parti si è tenuta, il 14 ottobre 2008, un’audizione orale. Il 27 marzo 2009 la Commissione ha inviato alle parti anche una lettera di esposizione dei fatti, cui quelle hanno risposto il 4 e 6 maggio 2009. Il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti ha emesso parere favorevole il 26 giugno 2009 (3) e il 3 luglio 2009 (4). Il consigliere-auditore ha presentato la relazione finale il 29 giugno 2009 (5).

2.2.   Sintesi dell’infrazione

(3)

Nel 1975 Ruhrgas e GDF decidevano di costruire insieme il gasdotto MEGAL per convogliare gas russo in Germania e in Francia, e in quell’occasione si accordavano a non operare sul mercato interno dell’altra parte con due lettere collaterali che vietavano a GDF di rifornire clienti in Germania del gas trasportato da MEGAL e a Ruhrgas di importare lo stesso gas in Francia.

(4)

Fino allo scadere del termine di attuazione della prima direttiva sul gas nel 2000, GDF aveva il monopolio dell’importazione del gas in Francia. Dopo l’abolizione del monopolio e per tutto il processo graduale di liberalizzazione dei mercati europei del gas, le parti hanno continuato ad applicare le lettere collaterali del 1975. E.ON, E.ON Ruhrgas e GDF si sono incontrate regolarmente a vari livelli per discutere l’attuazione dell’accordo nel mercato di recente liberalizzazione. I contatti tra le parti dopo il 1999 confermano il persistere di un accordo di ripartizione del mercato e di una restrizione unica e continuata della concorrenza per oggetto, in violazione dell’articolo 81 CE. Benché le parti abbiano firmato, nell’agosto 2004, un accordo proforma che assertivamente confermava che le lettere del 1975 non erano più valide, l’accordo di ripartizione del mercato è proseguito producendo effetti dal 1o gennaio 1980 (per il mercato tedesco) e dal 10 agosto 2000 (per il mercato francese) fino almeno al 30 settembre 2005, quando le parti hanno cominciato a prelevare gas dal gasdotto e a effettuare vendite sul mercato nazionale dell’altra parte concludendo nuovi accordi con riguardo a MEGAL.

2.3.   Destinatari

(5)

Ruhrgas, che nel periodo dell’infrazione ha cambiato nome, diventando E.ON Ruhrgas, ma non identità giuridica, e dal gennaio 2003 E.ON, che esercita un'influenza decisiva e un controllo effettivo su E.ON Ruhrgas, da un lato, e GDF, che nel luglio 2008 si è fusa con Suez per diventare GDF Suez, dall’altro, sono gli autori dell’infrazione accertata con la presente decisione.

2.4.   Misure correttive

(6)

La decisione impone a E.ON, E.ON Ruhrgas e GDF Suez di porre fine all’infrazione ove non abbiano già provveduto, e di astenersi dal ripetere atti o comportamenti che abbiano oggetto e effetti uguali o equivalenti, e irroga loro delle ammende.

2.4.1.   Importo di base dell’ammenda

(7)

Per il calcolo degli importi la decisione si attiene agli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006. L'importo di base dell'ammenda è determinato in proporzione del valore delle vendite del prodotto rilevante realizzate da ciascuna impresa nell'area geografica interessata nell'ultimo anno intero dell'infrazione, moltiplicato per il numero di anni di partecipazione all'infrazione, più un importo supplementare destinato a dissuadere le imprese dal partecipare a collusioni.

(8)

Le vendite interessate sono le vendite del gas trasportato da E.ON e GDF tramite il gasdotto MEGAL in Germania — salvo le vendite di volumi di gas rientranti nel programma di cessione del gas di E.ON — e le vendite a clienti idonei in Francia (stimati in percentuale del volume globale di vendite, di GDF, del gas trasportato con MEGAL). Per la Francia la decisione prende a riferimento la media delle vendite interessate nel periodo dell'infrazione e non già l'ultimo anno intero poiché il numero e le categorie di clienti idonei sono aumentati sensibilmente durante l’infrazione a seguito dell’applicazione della normativa francese.

(9)

Per quanto concerne le vendite in Francia, tenuto conto che l’infrazione per i singoli soggetti giuridici coinvolti è durata dall’agosto 2000 al 30 settembre 2005, l’importo variabile è moltiplicato per 5,5. Per quanto concerne la Germania, ai fini del calcolo si è tenuto conto soltanto del periodo successivo all'aprile 1998, quando il legislatore tedesco ha abolito gli ostacoli che in precedenza si opponevano di fatto alla concorrenza (7 anni e mezzo). La decisione applica poi una percentuale iniziale del 15 % delle vendite interessate in considerazione della natura dell’infrazione: un accordo segreto di ripartizione del mercato che copriva una quota sostanziale del mercato del gas naturale in Germania e in Francia. Stando al punto 25 degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006, la decisione applica alle imprese destinatarie un importo supplementare del 15 % del valore delle vendite.

2.4.2.   Adeguamenti dell'importo di base

(10)

Non sono state trovate circostanze aggravanti. Poiché le parti sapevano di violare le regole sulla concorrenza e per il calcolo dell’ammenda si è tenuto conto soltanto del periodo successivo alla liberalizzazione, il progetto di decisione non prevede circostanze attenuanti. La decisione non applica ulteriori maggiorazioni specifiche a scopo dissuasivo, essendo di per sé l’ammenda un deterrente sufficiente nel caso di specie.

(11)

Posto che l’infrazione si configura in un accordo di ripartizione del mercato del gas trasportato da un gasdotto di proprietà e gestione comune delle parti e che il diverso grado di attuazione del processo di liberalizzazione in Francia e Germania non dovrebbe influire sulla determinazione dell’importo dell’ammenda, la Commissione ha irrogato a E.ON Ruhrgas AG, in solido con E.ON, e a GDF un’ammenda identica di 553 000 000 EUR.

2.4.3.   Applicazione del limite del 10 % del fatturato

(12)

Gli importi finali delle ammende per entrambe le imprese sono nettamente al di sotto del 10 % del fatturato mondiale di ciascuna.

3.   DECISIONE

(13)

E.ON Ruhrgas, E.ON e Gaz de France (attualmente GDF Suez S.A.) hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE partecipando a un accordo e a pratiche concordate nel settore del gas naturale. L’infrazione, per quanto riguarda E.ON Ruhrgas e Gaz de France, è durata quanto meno dal 1o gennaio 1980 al 30 settembre 2005 in relazione ai fatti in Germania, e quanto meno dal 10 agosto 2000 al 30 settembre 2005 in relazione ai fatti in Francia. L’infrazione, per quanto riguarda E.ON, è durata dal 31 gennaio 2003 al 30 settembre 2005. Per l’infrazione, a E.ON Ruhrgas, in solido con E.ON, e a GDF Suez è stata irrogata un’ammenda di 553 000 000 EUR.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.

(3)  Cfr. la pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  Cfr. la pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Cfr. la pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.


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