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Document 52009XX0922(04)

    Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione, dell' 8 dicembre 2008 , in relazione ad un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.5153 — Arsenal/DSP — Relatore: Repubblica ceca

    GU C 227 del 22.9.2009, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 227/20


    Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione dell'8 dicembre 2008 in relazione ad un progetto di decisione concernente il caso COMP/M.5153 — Arsenal/DSP

    Relatore: Repubblica ceca

    2009/C 227/09

    1.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione notificata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento sulle concentrazioni»).

    2.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la competenza della Commissione è stata stabilita mediante decisione adottata ex articolo 22, paragrafo 3, il 16 maggio 2008 in seguito alle richieste di rinvio formulate dalle Autorità garanti della concorrenza della Spagna e della Germania in base all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

    3.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione che, ai fini della valutazione della presente concentrazione, i mercati del prodotto rilevanti sono:

    a)

    l'acido benzoico tecnico allo stato solido;

    b)

    il benzoato di sodio quale mercato del prodotto distinto dai sorbati pur lasciando aperta la questione se il benzoato di potassio e il benzoato di calcio facciano parte dello stesso mercato;

    c)

    i plasticizzanti a base di di-benzoate.

    4.

    Il comitato consultivo, a maggioranza, concorda con la Commissione nel ritenere che, ai fini della valutazione della presente concentrazione:

    a)

    il mercato geografico rilevante per l'acido benzoico tecnico allo stato solido corrisponde al SEE;

    b)

    la definizione del mercato geografico rilevante per il benzoato di sodio può essere lasciata aperta;

    c)

    il mercato geografico rilevante per i plasticizzanti a base di di-benzoate corrisponde al SEE.

    5.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione proposta provocherebbe effetti unilaterali sul mercato SEE dell'acido benzoico tecnico allo stato solido, con il risultato che verrebbe ostacolata in modo significativo un'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una sua parte sostanziale.

    6.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione proposta non provocherà effetti unilaterali sul mercato del benzoato di sodio a prescindere dalla sua definizione geografica tali da ostacolare in modo significativo un'effettiva concorrenza sul mercato comune o in una sua parte sostanziale.

    7.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione che la concentrazione proposta non provocherà effetti coordinati sul mercato del benzoato di sodio da ostacolare in modo significativo un'effettiva concorrenza nel mercato comune o in una sua parte sostanziale.

    8.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'impresa sorta dalla concentrazione avrà una capacità limitata e nessun incentivo a precludere i concorrenti del mercato a valle, di ambito SEE, di plasticizzanti a base di benzoate e di conseguenza la concentrazione proposta non avrà alcuna incidenza negativa su detto mercato a valle.

    9.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione che gli impegni forniti dalle parti, ossia la cessione dell'intero settore dell'acido benzoico allo stato liquido nonché dei due prodotti a valle di acido benzoico allo stato solido e di benzoato di sodio sono sufficienti per dissipare le riserve sotto il profilo della concorrenza generate dalla concentrazione nel mercato SEE dell'acido benzoico tecnico allo stato solido.

    Una minoranza si astiene.

    10.

    Il comitato consultivo concorda con la Commissione che l'operazione proposta, fatto salvo il rispetto integrale degli impegni forniti dalle parti, non ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e che la concentrazione proposta dovrebbe pertanto essere dichiarata compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE.

    Una minoranza si astiene.

    11.

    Il comitato consultivo raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


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