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Document 52009XC0917(02)

    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India

    GU C 224 del 17.9.2009, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 224/20


    Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di taluni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India

    2009/C 224/10

    In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (1) delle misure antisovvenzioni in vigore sulle importazioni di taluni sistemi di elettrodi di grafite originari dell'India («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (2) («regolamento di base»).

    1.   Domanda di riesame

    La domanda è stata presentata il 18 giugno 2009 da tre produttori comunitari: SGL Carbon, Erftcarbon e GrafTech («i richiedenti») che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 50 %, della produzione comunitaria totale di taluni sistemi di elettrodi in grafite.

    2.   Prodotto

    Il prodotto oggetto del riesame è costituito da elettrodi di grafite del tipo utilizzato nei forni elettrici, con densità apparente di 1,65 g/cm3 o superiore e resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, classificabili nel codice NC ex 8545 11 00 e dai raccordi utilizzati per questi elettrodi, classificabili nel codice NC ex 8545 90 90, importati insieme o separatamente, originari dell'India («prodotto in esame»).

    3.   Misure in vigore

    Le misure attualmente in vigore sono un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio (3), relativo alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1354/2008 del Consiglio (4).

    4.   Motivazione del riesame

    La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria comunitaria.

    Secondo i richiedenti, la persistenza del dumping da parte dell'India è da ritenersi probabile in base sul confronto tra il valore normale, stabilito sulla base dei prezzi applicati sul mercato interno, e i prezzi del prodotto in esame venduto all'esportazione nella Comunità.

    Il margine di dumping calcolato su questa base è significativo.

    I richiedenti sostengono che il prodotto in esame originario dell'India ha continuato ad essere importato in quantità considerevoli e che tale flusso dovrebbe mantenersi inalterato, se non aumentare, in ragione tra l'altro della capacità di produzione degli impianti dei produttori esportatori.

    Sempre secondo i richiedenti, l'attuale miglioramento della situazione relativa al pregiudizio è dovuto principalmente all'esistenza delle misure e, nel caso in cui queste fossero lasciate scadere, l'eventuale persistere di ingenti importazioni a prezzi di dumping dal paese interessato comporterebbe probabilmente una reiterazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

    5.   Procedura

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistono elementi sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione apre un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    5.1.    Procedura per la determinazione del rischio di dumping e di pregiudizio

    L’inchiesta determinerà se lo scadere delle misure implichi il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio.

    a)   Campionamento

    Tenuto conto del numero apparentemente elevato delle parti interessate dal procedimento, la Commissione può decidere di ricorrere alla tecnica del campionamento, in applicazione dell'articolo 17 del regolamento di base.

    i)   Campionamento degli importatori

    Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori o i loro rappresentanti sono invitati a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine indicato al punto 6, lettera b), i) e nella forma indicata al punto 7:

    nome, indirizzo, e-mail, numeri di telefono e di fax e persona da contattare,

    descrizione dettagliata delle attività della società in relazione al prodotto in esame,

    volume in tonnellate e valore in euro delle importazioni e delle rivendite effettuate sul mercato comunitario del prodotto in esame originario dell'India nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009,

    ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (5) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto in esame,

    ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

    Comunicando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se sarà scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

    Al fine di ottenere le informazioni che ritiene necessarie per la selezione del campione degli importatori, la Commissione contatterà anche tutte le associazioni note di importatori.

    ii)   Campionamento dei produttori comunitari

    Per consentire alla Commissione di stabilire se sia necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, si invitano tutti i produttori comunitari o i loro rappresentanti a contattare la Commissione e a fornirle le seguenti informazioni sulla/e loro società entro il termine fissato al punto 6, lettera b), i) e nella forma indicata al punto 7:

    nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono e di fax e nome della persona da contattare,

    descrizione dettagliata delle attività della società relative alla produzione del prodotto simile nel periodo compreso fra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009,

    valore in euro delle vendite del prodotto simile realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009,

    volume in tonnellate delle vendite del prodotto simile realizzate sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009,

    volume in tonnellate della produzione del prodotto simile nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009,

    volume in tonnellate delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame prodotto in India nel periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009,

    ragione sociale e descrizione particolareggiata delle attività di tutte le società collegate (6) coinvolte nella produzione e/o nella vendita del prodotto simile (prodotto nella Comunità) e del prodotto in esame (prodotto in India),

    ogni altra informazione pertinente che possa risultare utile alla Commissione per la selezione del campione.

    Comunicando le informazioni di cui sopra, la società si dichiara disponibile all'eventuale inserimento nel campione. Se sarà scelta per far parte del campione, essa dovrà rispondere a un questionario e accettare una verifica in loco delle risposte fornite. Se la società indica che non è disposta a essere inclusa nel campione, si riterrà che non abbia collaborato all'inchiesta. Le conseguenze di una mancata collaborazione sono indicate al punto 8.

    iii)   Selezione definitiva dei campioni

    Le parti interessate che desiderino fornire informazioni pertinenti relative alla selezione dei campioni devono farlo entro il termine fissato al punto 6, lettera b), ii).

    La Commissione intende procedere alla selezione definitiva dei campioni dopo aver consultato le parti interessate che si sono dichiarate disponibili all'inclusione nel campione.

    Le società incluse nei campioni dovranno rispondere a un questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), iii) e collaborare nell'ambito dell'inchiesta.

    In caso di insufficiente collaborazione, la Commissione può basare le proprie conclusioni sui dati disponibili, come disposto dall'articolo 27, paragrafo 4, e dall'articolo 28 del regolamento di base. Come indicato al punto 8, le conclusioni basate sui dati disponibili possono risultare meno vantaggiose per la parte interessata

    b)   Questionari

    Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari agli esponenti dell'industria comunitaria inclusi nel campione e alle associazioni note di produttori della Comunità, agli esportatori e ai produttori indiani noti, alle associazioni note di esportatori e produttori, agli importatori inclusi nel campione e alle associazioni note di importatori, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

    c)   Raccolta di informazioni e audizioni

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Le informazioni e gli elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro il termine indicato al punto 6, lettera a), ii).

    La Commissione potrà inoltre procedere all'audizione delle parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine indicato al punto 6, lettera a), iii).

    5.2.    Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

    Come disposto dall'articolo 21 del regolamento di base, e qualora sia confermata la probabilità del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, sarà stabilito se il mantenimento o l'abrogazione delle misure antidumping sia o no nell'interesse della Comunità. Per tale motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria, agli importatori, alle loro associazioni di rappresentanza, alle associazioni di rappresentanza dei consumatori e degli utilizzatori. Queste parti e quelle non note alla Commissione che dimostrino tuttavia l'esistenza di legami obiettivi tra la loro attività e il prodotto in esame, possono contattare la Commissione e fornirle informazioni entro il termine di cui al punto 6, lettera a), ii). Le parti che abbiano proceduto in tal modo possono chiedere un'audizione, indicando i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine di cui al punto 6, lettera a), iii). Si noti che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base saranno prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

    6.   Termini

    a)   Termini generali

    i)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

    Le parti interessate che non hanno collaborato all'inchiesta che ha portato a istituire le misure oggetto del presente riesame devono chiedere il questionario o altri moduli al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ii)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione

    Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate — perché l'inchiesta possa tener conto delle loro osservazioni e informazioni — devono contattare la Commissione, comunicare le proprie osservazioni, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si noti che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali elencati nel regolamento di base è subordinato al rispetto di tale termine.

    Le società incluse in un campione devono presentare le risposte al questionario entro il termine indicato al punto 6, lettera b), iii).

    iii)   Audizioni

    Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere un'audizione alla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

    b)   Termine specifico per il campionamento

    i)

    Poiché la Commissione intende consultare le parti interessate che si sono dichiarate disposte a essere inserite nel campione sulla composizione definitiva dello stesso entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, le informazioni di cui al punto 5.1, lettera a), i) e ii), devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    ii)

    Ogni altra informazione pertinente ai fini della selezione del campione di cui al punto 5.1, lettera a), iii), deve pervenire alla Commissione entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    iii)

    Le risposte al questionario fornite dalle parti incluse nel campione devono pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla notifica della loro inclusione nel campione.

    7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

    Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo che sia altrimenti disposto) e indicare nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (7) e, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

    Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N105 04/92

    1049 Bruxelles

    BELGIO

    Fax +32 22956505

    8.   Omessa collaborazione

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro il termine stabilito oppure ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere tratte conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

    Se è accertato che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni, ricorrendo eventualmente, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, ai dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e si ricorre ai dati disponibili, l'esito dell'inchiesta potrà essere meno favorevole per tale parte rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se essa avesse collaborato.

    9.   Calendario dell'inchiesta

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta sarà conclusa entro 15 mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    10.   Possibilità di chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

    Poiché il presente riesame in previsione della scadenza è effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l'esito dello stesso non avrà come conseguenza una modifica del livello delle misure in vigore, ma la loro abrogazione o il loro mantenimento, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base.

    Se una delle parti interessate al procedimento ritiene sia giustificato riesaminare il livello delle misure per poterlo modificare (aumentare o diminuire), può chiedere un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

    Le parti che intendono chiedere tale riesame, da effettuare indipendentemente dal riesame in previsione della scadenza di cui al presente avviso, possono mettersi in contatto con la Commissione all'indirizzo sopraindicato.

    11.   Trattamento dei dati personali

    I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (8).

    12.   Consigliere-auditore

    Si ricorda inoltre che le parti interessate, se ritengono di incontrare difficoltà nell'esercizio dei propri diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione, offrendo, se necessario, la sua mediazione su questioni procedurali relative alla protezione dei loro interessi in questo procedimento, in particolare per quanto riguarda l'accesso alla pratica, la riservatezza, la proroga dei termini e il trattamento delle comunicazioni scritte e/o orali. Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate possono consultare le pagine Internet dedicate al consigliere-auditore sul sito della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


    (1)  GU C 34 dell'11.2.2009, pag. 11.

    (2)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (3)  GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10.

    (4)  GU L 350 del 30.12.2008, pag. 24.

    (5)  Per chiarimenti sul significato dell'espressione «società collegate» si rimanda all'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

    (6)  Cfr. nota 5.

    (7)  Ciò significa che il documento è destinato esclusivamente ad uso interno e che sarà protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato a norma dell'articolo 29 del regolamento di base e dell'articolo 12 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.

    (8)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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