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Document 62009TN0023
Case T-23/09: Action brought on 21 January 2009 — CNOP and CCG v Commission
Causa T-23/09: Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — CNOP e CCG/Commissione
Causa T-23/09: Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — CNOP e CCG/Commissione
GU C 55 del 7.3.2009, p. 49–50
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/49 |
Ricorso proposto il 21 gennaio 2009 — CNOP e CCG/Commissione
(Causa T-23/09)
(2009/C 55/88)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (CNOP) (Parigi, Francia), Conseil Central de la Section G de l'Ordre National des Pharmaciens (CCG) (Parigi, Francia) (rappresentanti: Y.-R. Guillou, H. Speyart e T. Verstraeten, avocats)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione controversa e |
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condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle esposte alle ricorrenti. |
Motivi e principali argomenti
Le ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione 29 ottobre 2008, C(2008) 6494 con la quale la Commissione aveva ordinato, a norma dell'art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 alle ricorrenti di assoggettarsi ad una ispezione avente ad oggetto la loro partecipazione all'accordo o a pratiche concertate in contrasto con gli artt. 81 CE e/o 82 CE e/o la loro eventuale attuazione.
Tale comportamento si sarebbe manifestato sotto forma di decisioni intese ad impedire ai farmacisti e/o a persone giuridiche di accedere al mercato dei servizi di analisi di biologia medica, a restringere la loro attività su tale mercato o a escluderli da tale mercato, in particolare non iscrivendo farmacisti o persone giuridiche che desiderano prestare servizi di analisi di biologia medica, all'Albo della Sezione G e non aggiornando la loro iscrizione a tale Albo.
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono i seguenti tre motivi:
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violazione del principio secondo cui le decisioni delle istituzioni comunitarie devono essere indirizzate a entità dotate di personalità giuridica, mentre l'ordine nazionale dei farmacisti, pur essendo destinatario della decisione impugnata, non è dotato di una siffatta personalità; |
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violazione dell'obbligo di motivazione, poiché la Commissione non identifica chiaramente l'entità idonea a costituire un'impresa o un'associazione di imprese ai sensi dell'art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 e non indica le ragioni che giustificano una siffatta qualifica; |
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violazione dell'art. 20, n. 4, del regolamento n. 1/2003 in quanto né le ricorrenti né l'ordine nazionale dei farmacisti i) sarebbero imprese, dato che non esercitano alcuna attività economica o ii) potrebbero essere qualificate associazioni di imprese, dal momento che raggruppano un insieme di membri che non esercitano tutti un'attività economica e non soddisfano i criteri di identificazione di un'associazione di imprese sviluppata dalla Corte nel caso di associazioni professionali incaricate di pubbliche missioni. |