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Document 62009TN0009
Case T-9/09 P: Appeal brought on 15 January 2009 by Luigi Marcuccio against the order of the Civil Service Tribunal delivered on 4 November 2008 in Case F-133/06 Marcuccio v Commission
Causa T-9/09 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 15 gennaio 2009 avverso l'ordinanza del 4 novembre 2008 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-133/06, Marcuccio/Commissione
Causa T-9/09 P: Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 15 gennaio 2009 avverso l'ordinanza del 4 novembre 2008 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-133/06, Marcuccio/Commissione
GU C 55 del 7.3.2009, p. 46–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/46 |
Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 15 gennaio 2009 avverso l'ordinanza del 4 novembre 2008 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-133/06, Marcuccio/Commissione
(Causa T-9/09 P)
(2009/C 55/83)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
— |
In ogni caso:
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In via principale:
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ovvero in via subordinata:
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Motivi e principali argomenti
La presente impugnazione si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 novembre 2008, adottata nella causa F-133/06 L. Marcuccio/Commissione.
A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente fa valere i seguenti motivi:
a) |
Carenza assoluta di istruttoria ed omessa pronuncia su di un punto fondamentale della controversia, nella misura in cui l'ordinanza controversa non si pronuncia sulla domanda di dichiarazione d'inesistenza ex lege della decisione impugnata davanti al Tribunale della funzione pubblica. |
b) |
Difetto assoluto di motivazione delle statuizioni contenute nell'ordinanza controversa riguardanti sia l'irricevibilità delle domande «di condanna della Commissione a restituire al ricorrente i suoi beni personali», «di annullamento della decisione controversa» e «di risarcimento dei danni», che la condanna del ricorrente alle spese, anche per travisamento e snaturamento dei fatti, carenza assoluta di istruttoria, in conferenza ed irragionevolezza, nonché erronea e falsa interpretazione ed applicazione di norme e della giurisprudenza comunitarie. |
c) |
Error in procedendo, per inosservanza dell'obbligo di non tener conto del contenuto del controricorso in quanto tardivamente presentato dalla convenuta, di natura tale da essere pregiudizievole agli interessi dell'attore. |
d) |
Violazione delle norme sul giusto processo. |