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Document 62008TN0575
Case T-575/08: Action brought on 22 December 2008 — 4care v OHIM — Laboratorios Diafarm (Acumed)
Causa T-575/08: Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — 4care/UAMI — Laboratorios Diafarm (Acumed)
Causa T-575/08: Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — 4care/UAMI — Laboratorios Diafarm (Acumed)
GU C 55 del 7.3.2009, p. 43–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.3.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 55/43 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 — 4care/UAMI — Laboratorios Diafarm (Acumed)
(Causa T-575/08)
(2009/C 55/76)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: 4care AG (Kiel, Germania) (rappresentante: avv. S. Redeker)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laboratorios Diafarm, SA (Barberas del Valles, Spagna)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 7 ottobre 2008, procedimento R 16636/2007-2 e respingere l'opposizione dell'interveniente; |
— |
Condannare il convenuto e l'interveniente alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo «Acumed» per prodotti delle classi 3, 5 e 9 (domanda di registrazione n. 4493136).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Laboratorios Diafarm, SA.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo spagnolo «AQUAMED ACTIVE» (marchio n. 2506452) per prodotti della classe 5 e marchio denominativo comunitario «AQUAMED ACTIVE» (marchio n. 2882272) per prodotti della classe 5.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b) del regolamento (CE) n. 40/94 (1), in quanto fra i marchi in questione non sussiste rischio di confusione.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).