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Document 62008TN0573

Causa T-573/08: Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — TF1/Commissione

GU C 55 del 7.3.2009, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/42


Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — TF1/Commissione

(Causa T-573/08)

(2009/C 55/75)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Télévision française 1 SA (TF1) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Hordies e C. Smits)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione adottata dalla Commissione in data 16 luglio 2008, nella causa N 279/08 — Francia (Conferimento di capitale per France Télévisions);

condannare la Commissione ad aprire il procedimento formale di esame dell'aiuto previsto dall'art. 88, n. 2, CE;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3506 def., con la quale la Commissione ha ritenuto compatibile con il mercato comune un aiuto a favore di France Télévisions sotto forma di un conferimento di capitale pari a 150 milioni di euro. In questo contesto, la ricorrente chiede l'apertura del procedimento formale di esame ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere, nel merito, due motivi, fondati, rispettivamente, su:

la constatazione che esistevano delle gravi difficoltà, dinanzi alle quali la Commissione sarebbe stata tenuta ad aprire il procedimento formale di esame previsto dall'art. 88, n. 2, CE, gravi difficoltà che sono dimostrate da i) il fatto che la decisione sarebbe inficiata da inesattezze materiali; ii) il carattere insufficiente delle informazioni di cui disponeva la Commissione e iii) la durata insolitamente breve, nonché le circostanze della fase preliminare d'esame;

un difetto di motivazione, in quanto la Commissione non avrebbe raccolto tutte le informazioni necessarie e/o non avrebbe tenuto in considerazione le informazioni di cui disponeva ed in quanto l'argomentazione della Commissione, che figura al punto 23 della decisione impugnata, potrebbe discostarsi dalle sue posizioni precedenti senza che la Commissione abbia tuttavia motivato la decisione di discostarsi dalle stesse.


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