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Document 62008TN0552

Causa T-552/08: Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Commissione/Domótica

GU C 55 del 7.3.2009, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/33


Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 — Commissione/Domótica

(Causa T-552/08)

(2009/C 55/61)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. M. Rochaud-Jöet e S. Petrova, agenti, assistiti dagli avv.ti G. Anastácio e A. R. Andrade)

Convenuta: Domótica, Estudo e Projecto de Edifícios Inteligentes, Lda (Lisbona, Portogallo)

Conclusioni della ricorrente

condannare la convenuta al pagamento della somma di 124 319,22 EUR, che costituisce il rimborso di un anticipo versato dalla ricorrente in esecuzione del contratto n. BU/466/94 POIES, concluso nell'ambito del programma HERMIE e rescisso per inadempimento contrattuale della convenuta e degli altri partners, maggiorata degli interessi moratori pari a 48 180,00 EUR maturati fino al 30 settembre 2008 e di quelli che matureranno fino all'effettivo ed integrale pagamento.

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il 17 gennaio 1995 la Commissione delle Comunità europee ha stipulato il contratto Thermie n. BU/466/94 PO/ES con la convenuta, con gli ospedali dell'Università di Coimbra e con la società Técnicas Reunidas S.A., in applicazione del regolamento (CEE) n. 2008/90 (1).

La convenuta è stata designata capofila del progetto e ha assunto la responsabilità di inviare alla Commissione i documenti necessari, tenere le relazioni tra i partners e la Commissione. La responsabilità dei partners era in solido.

Il 10 febbraio 1995 la Commissione, conformemente a quanto stipulato, ha pagato l'anticipo del 30 %, ossia 176 693 EUR.

Il 24 maggio 2000 la Commissione ha risolto il contratto per giusta causa (dopo un richiamo ammonitorio) adducendo i seguenti inadempimenti:

ritardi nell'esecuzione non tempestivamente comunicati alla Commissione;

incapacità della Domótica ad iniziare l'esecuzione del progetto (da essa stessa riconosciuta);

mancato invio tempestivo e corretto delle relazioni finanziarie e tecniche alla Commissione;

non ultimazione dei lavori di esecuzione del progetto entro il termine iniziale e neanche entro la proroga successivamente accordata (31 agosto 2000).

Conseguentemente al comportamento colposo degli altri partners contrattuali non sono stati adempiuti i suoi obblighi contrattuali.

Il contratto prevedeva la possibilità per la Commissione di pretendere il rimborso totale o parziale del suo contributo finanziario, maggiorato degli interessi, in caso di inadempimento da parte dei contraenti.

La Commissione ha diritto al rimborso di 172 499,22 EUR, corrispondenti al valore dell'importo iniziale anticipato, maggiorato di interessi maturati a decorrere dal 10 febbraio 1995 e dedotte le spese di esecuzione parziale sostenute dalla convenuta e approvate dalla Commissione, importo che deve essere poi maggiorato degli interessi in corso di maturazione.


(1)  Regolamento del Consiglio 29 giugno 1990, riguardante la promozione delle tecnologie energetiche per l'Europa (programma Thermie) (GU L 185, pag. 1).


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