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Document 62008CN0506

    Causa C-506/08 P: Impugnazione proposta il 14 novembre 2008 dal Regno di Svezia avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 9 settembre 2008 , causa T-403/05: MyTravel Group plc/Commissione delle Comunità europee

    GU C 55 del 7.3.2009, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 55/6


    Impugnazione proposta il 14 novembre 2008 dal Regno di Svezia avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 9 settembre 2008, causa T-403/05: MyTravel Group plc/Commissione delle Comunità europee

    (Causa C-506/08 P)

    (2009/C 55/09)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: K. Petkovska, A. Falk, e S. Johannesson, agenti)

    Altre parti nel procedimento: MyTravel Group plc, Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni del ricorrente:

    Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado 9 settembre 2008 (1), causa T-403/05,

    annullare la decisione della Commissione 5 settembre 2005 (D (2005) 8461), conformemente alle conclusioni della MyTravel Group plc nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, nella parte riguardante il diniego di accesso alla relazione della Commissione e ad ogni altro documento di lavoro,

    annullare la decisione della Commissione 12 ottobre 2005 (D (2005) 9763), secondo le conclusioni della MyTravel Group plc nel procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado, nella parte riguardante il diniego di accesso ad ogni altro documento interno della Commissione, e

    ordinare alla Commissione di rimborsare al Regno di Svezia le spese da esso sostenute dinanzi alla Corte di giustizia.

    Motivi e principali argomenti

    1.

    Il principio di trasparenza e di accesso ai documenti delle istituzioni riveste grande importanza in tutte le attività delle istituzioni, e quindi anche nel procedimento amministrativo in seno ad un'istituzione. L'art. 2, n. 3, del regolamento sulla trasparenza prevede altresì che il regolamento si applichi a tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione europea. Tuttavia, le considerazioni del Tribunale di primo grado sulle questioni principali implicano la necessità dell'esistenza di un requisito generale di riservatezza in merito ai documenti interni in materia amministrativa. Ciò non è conforme al principio della massima trasparenza.

    2.

    Secondo il ricorrente, il ragionamento del Tribunale di primo grado nell'ambito della prima decisione — concernente la relazione e i relativi documenti — comporta che per la Commissione non era necessario esaminare la questione della divulgazione in relazione al contenuto di ogni singolo documento e valutare la sensibilità delle informazioni contenute nella relazione e negli altri documenti, ma che, al contrario, era corretto rifiutare la divulgazione poiché i funzionari, altrimenti, non sarebbero in grado di esporre liberamente le proprie opinioni. Sulla base delle considerazioni generali del Tribunale di primo grado riguardo alla tutela della libertà di opinione degli autori di documenti, non è possibile decidere quando i documenti interni possono essere divulgati.

    3.

    Il ricorrente ritiene che il Tribunale di primo grado non garantisca nemmeno nella seconda decisione — riguardante altri documenti del fascicolo — il requisito fondamentale di un esame al fine di determinare se il contenuto di ogni singolo documento sia così sensibile che la divulgazione comprometterebbe seriamente il processo decisionale. Il ragionamento in generale del Tribunale di primo grado consiste essenzialmente nel fatto che sarebbe impossibile per i funzionari della Commissione comunicare liberamente se le informazioni che non figurano nella decisione finale diventassero pubbliche. Sulla base di tali considerazioni, non è necessario alcun esame per determinare se il contenuto dei documenti in questione sia così sensibile che una divulgazione pregiudicherebbe il processo decisionale.

    4.

    Il ricorrente dubita che la relazione del consigliere-uditore e la nota trasmessa dalla Direzione generale della Concorrenza al comitato consultivo possano essere realmente considerate documenti predisposti per uso interno che possono quindi essere tenuti riservati in base alle disposizioni sulla tutela del processo decisionale interno.

    5.

    Secondo il ricorrente, il ragionamento del Tribunale di primo grado riguardo alle analisi del servizio giuridico si pone in contrasto con la sentenza del Tribunale nella causa Turco. Anche se la presente causa non si riferisce alla legislazione, un esame deve certamente effettuarsi comunque nel caso di specie sulla base del contenuto delle analisi. Il fatto che la legittimità di una previa decisione possa essere inficiata non costituisce di per sé un motivo per non divulgare il documento — piuttosto il contrario. La mancanza di informazioni può, di per sé, far nascere dubbi sulla legittimità di una determinata decisione e su quella del processo decisionale nel suo insieme. Il rischio del dubbio potrebbe altresì essere evitato se la Commissione indicasse chiaramente nella decisione i motivi per i quali essa ha optato per una soluzione che il servizio giuridico aveva sconsigliato. L'affermazione secondo cui il servizio giuridico sarebbe più reticente e prudente è priva di qualsiasi fondamento, allo stesso modo delle considerazioni del Tribunale relative ad altri documenti. Inoltre, il ricorrente ritiene che l'argomento in base al quale sarebbe difficile per il servizio giuridico difendere una posizione diversa dinanzi al Tribunale sia enunciato in termini troppo generici per dimostrare l'esistenza di un rischio che sia ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico.

    6.

    Il ricorrente non dubita che un'ampia parte del contenuto dei documenti in questione possa essere così sensibile da dover rimanere confidenziale. Una conclusione siffatta deve basarsi, tuttavia, secondo la giurisprudenza, su un esame specifico e individuale per determinare se la divulgazione del contenuto del documento pregiudicherebbe seriamente l'interesse da tutelare.

    7.

    Per quanto riguarda la libertà di opinione dei funzionari, il ricorrente desidera mettere in evidenza che spetta ad un funzionario espletare le funzioni derivanti dal servizio ed in conformità dello Statuto dei funzionari impiegati nelle istituzioni comunitarie. Il fatto che il pubblico abbia il diritto legale di sindacare l'attività non costituisce un motivo accettabile per detto funzionario per omettere l'adeguato adempimento delle sue funzioni.

    8.

    Un'impresa partecipante a una concentrazione di imprese, come qualsiasi cittadino o impresa dell'Unione avente sede nell'Unione europea, ha il diritto di essere informata su un documento anche se l'informazione in esso contenuta è riservata per tutelare il processo decisionale interno, se vi è però un interesse pubblico prevalente alla divulgazione del documento. Le considerazioni avanzate dalla MyTravel potrebbero perfettamente costituire, a parere del ricorrente in sede di impugnazione, un interesse pubblico siffatto e non possono essere rigettate senza un ulteriore esame — come ha fatto il Tribunale di primo grado — esclusivamente sulla base degli interessi privati del ricorrente. Quest'ultimo non ha né l'obbligo di difendersi né quello di dimostrare qualcosa al riguardo; anzi, spetta alle istituzioni accertare se esista un interesse pubblico prevalente.

    9.

    Il ricorrente fa valere che il Tribunale di primo grado, con la sua decisione, ha violato il diritto comunitario e non ha applicato correttamente il secondo trattino dell'art. 4, n. 2, e il secondo comma dell'art. 4, n. 3, del regolamento sulla trasparenza.

    10.

    In ogni caso, ci sono probabilmente parti dei documenti che sarebbe possibile divulgare ai sensi delle disposizioni sulla divulgazione parziale di cui all'art. 4, n. 6, del regolamento sulla trasparenza.


    (1)  GU C 272, pag. 18.


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