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Document 62007CA0539

    Causa C-539/07: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2002/22/CE — Art. 26, n. 3 — Numero di emergenza unico europeo — Informazioni relative all'ubicazione del chiamante — Messa a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso — Mancato recepimento nel termine prescritto)

    GU C 55 del 7.3.2009, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.3.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 55/4


    Sentenza della Corte (Settima Sezione) 15 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

    (Causa C-539/07) (1)

    (Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2002/22/CE - Art. 26, n. 3 - Numero di emergenza unico europeo - Informazioni relative all'ubicazione del chiamante - Messa a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso - Mancato recepimento nel termine prescritto)

    (2009/C 55/06)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti e A. Nijenhuis, agenti)

    Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia, agente e S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

    Oggetto

    Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione nel termine previsto delle disposizioni necessarie per conformarsi all'art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GU L 108, pag. 51)

    Dispositivo

    1)

    La Repubblica italiana, avendo omesso di mettere a disposizione delle autorità incaricate dei servizi di soccorso le informazioni relative all'ubicazione del chiamante per tutte le chiamate telefoniche effettuate al numero di emergenza unico europeo «112», nella misura in cui ciò era tecnicamente fattibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 26, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva «servizio universale»).

    2)

    La Repubblica italiana è condannata alle spese.


    (1)  GU C 37 del 9.2.2008.


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