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Document 62008TN0510

Causa T-510/08: Ricorso presentato il 20 novembre 2008 — Toqueville/OHMI — Schiesaro (TOCQUEVILLE 13)

GU C 19 del 24.1.2009, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 19/35


Ricorso presentato il 20 novembre 2008 — Toqueville/OHMI — Schiesaro (TOCQUEVILLE 13)

(Causa T-510/08)

(2009/C 19/66)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Toqueville Srl (Milano, Italia) (rappresentanti: S. Bariatti, avvocato, I. Palombella, avvocato, E. Cucchiara, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra(e) parte(i) dinanzi alla commissione di ricorso: Marco Schiesaro (Milano, Italia)

Conclusioni della ricorrente

L'annullamento della decisione della Seconda Commissione di Ricorso dell'UAMI del 26 agosto 2008, nel procedimento R 829/2008-2 Toqueville Srl c. M. Schiesaro.

Con condanna di parte resistente al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: Marchio verbale «TOCQUEVILLE 13» (marchio comunitario n. 1.406.982) per contraddistinguere prodotti e servizi rientranti nelle Classi 25, 41 e 42.

Titolare del marchio comunitario: La ricorrente.

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Marco Schiesaro.

Decisione impugnata di fronte alla Commissione di ricorso: La decisione della Divisione di annullamento di accogliere la domanda di decadenza parziale del marchio in questione.

Decisione della commissione di ricorso: Dichiarare il ricorso inammissibile e respingere una richiesta de «restitutio in integrum» riguardante il termine per l'introduzione di un ricorso contro la decisione della divisione di annullamento.

Motivi dedotti: Violazione degli articoli 73 e 78 del Regolamento (CE) n. 40/94, sul marchio comunitario, nonché degli articoli 2 e 9 del Regolamento (CE) n. 2869/95, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, e 50 del Regolamento (CE) n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del Regolamento (CE) n. 40/94.


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