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Document 62008CN0501

Causa C-501/08 P: Impugnazione proposta il 20 novembre 2008 dal Município de Gondomar avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 , causa T-324/06, Município de Gondomar/Commissione

GU C 19 del 24.1.2009, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 19/18


Impugnazione proposta il 20 novembre 2008 dal Município de Gondomar avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) 10 settembre 2008, causa T-324/06, Município de Gondomar/Commissione

(Causa C-501/08 P)

(2009/C 19/32)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Município de Gondomar (rappresentanti: avv.ti J.L. da Cruz Vilaça e L. Pinto Monteiro)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado e statuire dichiarando ricevibile la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 agosto 2006, C(2006) 3782, relativa alla soppressione del contributo finanziario concesso dal Fondo di coesione;

in subordine, annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado e rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado per la decisione;

condannare la Commissione europea a pagare l'integralità delle spese incluse quelle del ricorrente, ai sensi dell'art. 69 del regolamento di procedura della Corte di giustizia, o, in subordine, riservare la decisione sulle spese nella sentenza o ordinanza che pone termine alla causa.

Motivi e principali argomenti

1.   Errore di diritto nel valutare il requisito della violazione diretta e vizio di carenza di motivazione:

Il Município de Gondomar sostiene che il quadro normativo portoghese presenta peculiarità che dovrebbero portare a una diversa conclusione rispetto a quella dichiarata dal Tribunale nell'ordinanza di irricevibilità emessa nella causa T-324/06, la quale risulta viziata da errore di diritto.

Infatti, risulta dalla normativa portoghese, in particolare dagli artt. 18 e 20 del regolamento di applicazione del Fondo di coesione in Portogallo, approvato dall'articolo unico del Decreto Legge n. 191/2000 del 16 agosto, che la Repubblica portoghese non ha alcun margine di discrezionalità quanto alla decisione di mantenere o meno i contributi attribuiti dal Fondo di coesione al Município de Gondomar in qualità di ente responsabile dell'esecuzione del progetto, cosicché, quindi, data l'automaticità della decisione della Commissione relativa alla soppressione della compartecipazione finanziaria del Fondo di coesione, non è consentito, in forza della suddetta regolamentazione, esonerare gli enti esecutori dall'obbligo di rimborsare gli importi indebitamente versati.

Il Tribunale di primo grado, nell'ordinanza di irricevibilità emessa nella causa T-324/06, ha omesso qualsiasi riferimento a questa materia, e poiché questa costituisce un aspetto essenziale per determinare la ricevibilità del ricorso, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, con conseguenze immediate sull'esercizio dei suoi diritti processuali a norma dell'art. 230 CE.

Da questa omissione di pronuncia consegue inoltre un vizio di carenza di motivazione o di motivazione insufficiente. Infatti, secondo la dottrina e la giurisprudenza comunitarie, esiste un obbligo generale di motivare le decisioni emanate dagli organi amministrativi e giudiziari, così da agevolare la funzione di controllo giurisdizionale esercitata dalla Corte.

Il fatto che il Tribunale di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sulle peculiarità dell'ordinamento giuridico portoghese configura un vizio di carenza di motivazione tale da pregiudicare gravemente gli interessi del ricorrente.

2.   Violazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva

Il Município de Gondomar sostiene quindi di correre il rischio che il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sia negato, per il fatto di non disporre di mezzi di ricorso interni per impugnare la richiesta di rimborso dei contributi finanziari del Fondo di coesione, visto che l'atto con cui è stata notificata la decisione della Commissione relativa alla soppressione del contributo finanziario di tale Fondo è un atto contro cui, sul piano interno, non è ammesso ricorso.

La notifica della decisione della Commissione, non impugnabile internamente, è stata eseguita mediante lettera dell'ente Gestora Sectorial per il Fondo di Coesione del Ministero dell'ambiente, datata 25 settembre 2006, la quale si limitava a «riportare» la decisione della Commissione, questa sì dal contenuto dispositivo.

L'impossibilità di disporre di mezzi di ricorso viola il principio del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, come definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza comunitarie più recenti.


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