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Document 62008CN0484

    Causa C-484/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo del Regno di Spagna il 10 novembre 2008 — Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)

    GU C 19 del 24.1.2009, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 19/16


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo del Regno di Spagna il 10 novembre 2008 — Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)

    (Causa C-484/08)

    (2009/C 19/28)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Tribunal Supremo

    Parti

    Ricorrente: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid

    Resistente: Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l'art. 8 della direttiva 5 aprile 1993, 91/13/CEE (1), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere inteso nel senso che uno Stato membro possa istituire, nella propria legislazione e a beneficio dei consumatori, un controllo del carattere abusivo delle clausole escludendo dalla sua sfera l'art. 4, n. 2, della medesima direttiva.

    2)

    Conseguentemente, se il combinato disposto degli artt. 4, n. 2, e 8 della direttiva 5 aprile 1993, 93/13/CEE osti a che uno Stato membro istituisca, nel proprio ordinamento e a beneficio dei consumatori, un controllo del carattere abusivo delle clausole vertenti «sulla definizione dell'oggetto principale del contratto» o «sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro», sebbene siano formulate in modo chiaro e comprensibile.

    3)

    Se sia compatibile con gli artt. 2, 3, primo comma, lett. g), del Trattato che istituisce la Comunità europea un'interpretazione degli artt. 8 e 4, n. 2, della summenzionata direttiva che consenta ad uno Stato membro un controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti stipulati dai consumatori e formulate in modo chiaro e comprensibile, che definiscano l'oggetto principale del contratto o la perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro.


    (1)  GU L 95, pag. 29.


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