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Document 62008CN0484
Case C-484/08: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal Supremo (Spain) lodged on 10 November 2008 — Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid v Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)
Causa C-484/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo del Regno di Spagna il 10 novembre 2008 — Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)
Causa C-484/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo del Regno di Spagna il 10 novembre 2008 — Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)
GU C 19 del 24.1.2009, p. 16–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.1.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 19/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo del Regno di Spagna il 10 novembre 2008 — Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)
(Causa C-484/08)
(2009/C 19/28)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
Resistente: Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc)
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l'art. 8 della direttiva 5 aprile 1993, 91/13/CEE (1), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debba essere inteso nel senso che uno Stato membro possa istituire, nella propria legislazione e a beneficio dei consumatori, un controllo del carattere abusivo delle clausole escludendo dalla sua sfera l'art. 4, n. 2, della medesima direttiva. |
2) |
Conseguentemente, se il combinato disposto degli artt. 4, n. 2, e 8 della direttiva 5 aprile 1993, 93/13/CEE osti a che uno Stato membro istituisca, nel proprio ordinamento e a beneficio dei consumatori, un controllo del carattere abusivo delle clausole vertenti «sulla definizione dell'oggetto principale del contratto» o «sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro», sebbene siano formulate in modo chiaro e comprensibile. |
3) |
Se sia compatibile con gli artt. 2, 3, primo comma, lett. g), del Trattato che istituisce la Comunità europea un'interpretazione degli artt. 8 e 4, n. 2, della summenzionata direttiva che consenta ad uno Stato membro un controllo giurisdizionale del carattere abusivo delle clausole contenute nei contratti stipulati dai consumatori e formulate in modo chiaro e comprensibile, che definiscano l'oggetto principale del contratto o la perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro. |
(1) GU L 95, pag. 29.