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Document 62007CA0403

    Causa C-403/07: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 novembre (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) — Metherma GmbH & Co.KG/Hauptzollamt Düsseldorf (Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Voci 8101 e 8102 — Frantumazione e rottura di barre di tungsteno o di molibdeno ottenute semplicemente per sinterizzazione — Tungsteno e molibdeno greggi, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione — Cascami e avanzi)

    GU C 19 del 24.1.2009, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.1.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 19/8


    Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 novembre (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) — Metherma GmbH & Co.KG/Hauptzollamt Düsseldorf

    (Causa C-403/07) (1)

    (Tariffa doganale comune - Nomenclatura combinata - Classificazione doganale - Voci 8101 e 8102 - Frantumazione e rottura di barre di tungsteno o di molibdeno «ottenute semplicemente per sinterizzazione» - Tungsteno e molibdeno greggi, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione - Cascami e avanzi)

    (2009/C 19/12)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesfinanzhof

    Parti

    Ricorrente: Metherma GmbH & Co.KG

    Convenuto: Hauptzollamt Düsseldorf

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) — Cambiamento della voce doganale per barre di tungsteno o molibdeno ottenute per sinterizzazione al momento della rottura

    Dispositivo

    La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione applicabile durante l'anno 2001, vale a dire quella risultante dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87, deve essere interpretata nel senso che le barre di tungsteno o di molibdeno «ottenute semplicemente per sinterizzazione» rientrano rispettivamente nelle sottovoci 8101 91 10 e 8102 91 10 della medesima. Tali barre, qualificabili come forma greggia dei rispettivi metalli e non come lavori di tali metalli, non possono essere trasformate, tramite rottura o frantumazione, in avanzi classificati rispettivamente nelle sottovoci 8101 91 90 e 8102 91 90 della detta nomenclatura combinata.


    (1)  GU C 283 del 24.11.2007.


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