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Document 62008CN0438

Causa C-438/08: Ricorso proposto il 3 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

GU C 313 del 6.12.2008, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.12.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 313/18


Ricorso proposto il 3 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese

(Causa C-438/08)

(2008/C 313/27)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e M. Teles Romão, agenti)

Convenuta: Repubblica portoghese

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che la Repubblica portoghese, avendo imposto, ai sensi, in particolare, degli artt. 3, n. 2, 6 n. 1 e 7 del decreto legge n. 550/99 del 15 dicembre 1999, nonché dell'art. 1, lett. e) del decreto ministeriale 9 dicembre 2000, n. 1165/2000, restrizioni alla libertà di stabilimento di soggetti di altri Stati membri che intendano esercitare in Portogallo l'attività di controllo dei veicoli, ossia la subordinazione all'interesse pubblico della concessione di autorizzazioni, il requisito di un capitale sociale minimo di 100 000 EUR, la limitazione dell'oggetto sociale delle imprese e le norme di incompatibilità con altre attività di socio, gestore e amministratore, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 43 del trattato CE;

condannare la Repubblica portoghese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La subordinazione della concessione di nuove autorizzazioni all'interesse pubblico costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, in quanto le persone giuridiche di altri Stati membri che intendono esercitare l'attività di controllo di veicoli in Portogallo vengono assoggettate al potere discrezionale delle autorità nazionali competenti, il che produce una grave incertezza giuridica quanto alla portata dei loro diritti.

Il requisito di un capitale sociale minimo di 100 000 EUR deve essere considerato una restrizione alla libertà di stabilimento, laddove impedisce a un operatore comunitario con un capitale sociale inferiore all'importo minimo richiesto dalla normativa portoghese di creare una filiale o una succursale sul territorio portoghese.

La limitazione dell'oggetto sociale di impresa all'esercizio di attività di controllo di veicoli costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento, laddove gli operatori comunitari che forniscono legalmente altri servizi in contemporanea (controllo, riparazione e revisione di veicoli) nello Stato membro di stabilimento sono costretti a modificare l'oggetto dell'impresa e, magari, addirittura la propria struttura interna per poter estendere al Portogallo la propria attività di controllo dei veicoli. Inoltre, questo requisito non può essere considerato necessario a garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei fornitori di tale servizio.

Le norme sull'incompatibilità imposte ai soci, gestori e amministratori dell'impresa che si dedichino alla fabbricazione, riparazione, noleggio, importazione o vendita di veicoli, parti di veicoli e accessori oppure all'esercizio dell'attività di trasporto possono avere effetti restrittivi paragonabili a quelli della libertà della limitazione dell'oggetto sociale e creare restrizioni significative alla libertà di stabilimento delle imprese di altri Stati membri che intendano esercitare l'attività di controllo di veicoli in Portogallo, poiché i fornitori di servizi di controllo di veicoli che hanno già legalmente sede in un altro Stato membro, con soci, gestori o amministratori che si dedicano a altre attività nello Stato membro di stabilimento, dovrebbero modificare la loro struttura interna, separarsi da quei soci o fargli abbandonare le attività incompatibili.


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