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Document 62008TN0404

Causa T-404/08: Ricorso presentato il 20 settembre 2008 — Fluorsid e Minmet/Commissione

GU C 301 del 22.11.2008, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/52


Ricorso presentato il 20 settembre 2008 — Fluorsid e Minmet/Commissione

(Causa T-404/08)

(2008/C 301/88)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Fluorsid SpA (Assemini, Italia) e Minmet Co. (Losanna, Svizzera) (rappresentanti: L. Vasques e F. Perego, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Annullamento della decisione della Commissione europea adottata in data 25 giugno 2008 C(2008) 3043, relativa ad un procedimento ai sensi dell'art. 81 del Trattato CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE, caso COMP/39.180 — Fluoruro di Alluminio notificato a Fluorsid e Minmet rispettivamente in data 11 luglio 2008 e in data 9 luglio 2008 ovvero, in via alternativa, per la riduzione della sanzione irrogata a Minmet e Fluorsid nell'ambito della decisione ai sensi dell'art. 44(2) del Regolamento di Procedura di codesto Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le società Fluorsid e Minmet intendono impugnare la decisione con la quale la Commissione europea ha accertato una violazione degli articoli 81(1) e 53(1) del Trattato ed ha, di conseguenza congiuntamente e solidalmente sanzionato Fluorsid e Minmet per un'assunta grave violazione dell'art. 81 del Trattato per un importo pari a 1 600 000 EUR (unmilioneseicentomila).

A sostegno delle proprie pretensioni, le ricorrenti fanno valere:

Assenza di prova del potenziale pregiudizio nello SEE e violazione delle norme di cui all'art. 81 del Trattato. Si sottolinea a questo riguardo l'impossibilità di ipotizzare che quattro imprese di piccole dimensioni, delle quali una non ha neanche fatturato nel 2000 nello SEE, possano, anche solo in astratto, da sole imporre un prezzo a grossi produttori di alluminio (questi anche indicati come «smelter») in un mercato ove è l'offerta ma non la domanda a determinare il prezzo.

Violazione degli obblighi di motivazione riguardo la prova dell'illecito in violazione dell'art. 253 del Trattato e 2 del Reg. 1/2003, per mutamento surrettizio dell'infrazione contestata per alleggerire gli oneri probatori a carico della Commissione. Si fa valere su questo punto che la Commissione ha potuto acquisire evidenze di uno scambio di informazioni tra concorrenti, ma non di una intesa con oggetto restrittivo. Tale mutamento del titolo dell'illecito ha favorito la Commissione, la quale ha potuto richiamare, riteniamo in modo non corretto, i meccanismi di per se rule previsti per le hard core restrictions, agevolando dunque i propri oneri di natura probatoria e potendo non considerare il fatto che l'assunto illecito non ha prodotto alcun effetto nel mercato.

Violazione dell'art. 27 del Reg. 1/2003 e dei diritti della difesa, oltre che degli articoli 253 e 173 del Trattato, nella misura in cui la Commissione non cita la leniency di Fluorsid nell'ambito degli Statements of objections (SO), ha svolto attività investigativa ed acquisito documentazione nel fascicolo del procedimento dopo gli SO, ed ha contestato nella decisione finale un illecito diverso da quello contestato negli SO (da violazione continuata ad un illecito di 6 mesi).

Le ricorrenti fanno anche valere che:

Nella decisione finale, a supporto del coinvolgimento di Minmet, vengono addotti documenti a carico non citati in alcun modo negli SO.

La Commissione pur avendo del tutto ignorato la leniency di Fluorsid negli SO in violazione dei diritti di difesa, ha inserito in un secondo momento nel fascicolo del procedimento sia la nostra leniency, sia un addendum alla leniency depositata dopo gli SO. In tal modo la Commissione i) ha creato incertezza riguardo la leniency, pregiudicando i tempi ed il contenuto dei diritti di difesa delle ricorrenti, in violazione delle regole poste al punto 29 della Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende, ii) ha continuato a svolgere attività investigativa dopo gli SO, aggiungendo documentazione al fascicolo, violando, pertanto, fondamentali regole di procedura a danno di tutte le parti del procedimento.

La Commissione ha definito in modo contraddittorio e privo di adeguata motivazione il mercato geografico del fluoruro di alluminio ed ha quantificato in modo del tutto illogico il valore del mercato.


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