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Document 62008TN0400

Causa T-400/08: Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — Enercon/UAMI — BP (ENERCON)

GU C 301 del 22.11.2008, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/51


Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — Enercon/UAMI — BP (ENERCON)

(Causa T-400/08)

(2008/C 301/87)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enercon GmbH (Aurich, Germania) (rappresentante: avv. R. Böhm)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BP plc (Londra, Regno Unito)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 luglio 2008 (procedimento R 957/2006-4), nella parte in cui respinge il ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della divisione di opposizione 26 maggio 2006 che statuisce sull'opposizione n. B 760 605; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ENERCON» per prodotti delle classi 1, 2 e 4.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo comunitario «ENERGOL» (registrazione n. 137 828) per prodotti delle classi 1 e 4.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione, salvo per quanto riguarda i prodotti di cui si è accertata la diversità.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso per quanto riguarda i prodotti di cui si è accertata la diversità e rigetto del ricorso per la restante parte.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto erroneamente la commissione di ricorso ha dichiarato che sussiste un rischio di confusione tra i marchi confliggenti.


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