EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62008TN0400
Case T-400/08: Action brought on 22 September 2008 — Enercon v OHIM — BP (ENERCON)
Causa T-400/08: Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — Enercon/UAMI — BP (ENERCON)
Causa T-400/08: Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — Enercon/UAMI — BP (ENERCON)
GU C 301 del 22.11.2008, p. 51–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/51 |
Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — Enercon/UAMI — BP (ENERCON)
(Causa T-400/08)
(2008/C 301/87)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Enercon GmbH (Aurich, Germania) (rappresentante: avv. R. Böhm)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: BP plc (Londra, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 luglio 2008 (procedimento R 957/2006-4), nella parte in cui respinge il ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della divisione di opposizione 26 maggio 2006 che statuisce sull'opposizione n. B 760 605; e |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ENERCON» per prodotti delle classi 1, 2 e 4.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo comunitario «ENERGOL» (registrazione n. 137 828) per prodotti delle classi 1 e 4.
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione, salvo per quanto riguarda i prodotti di cui si è accertata la diversità.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso per quanto riguarda i prodotti di cui si è accertata la diversità e rigetto del ricorso per la restante parte.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto erroneamente la commissione di ricorso ha dichiarato che sussiste un rischio di confusione tra i marchi confliggenti.