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Document 62008TN0382

Causa T-382/08: Ricorso proposto il 10 settembre 2008 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Capela & Irmãos (VOGUE)

GU C 301 del 22.11.2008, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/47


Ricorso proposto il 10 settembre 2008 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Capela & Irmãos (VOGUE)

(Causa T-382/08)

(2008/C 301/80)

Lingua in cui è stato proposto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: sig. Esteve Sanz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: J. Capela & Irmãos, Lda. (Porto, Portogallo)

Conclusioni della ricorrente

modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2008, procedimento R 328/2003-2, in quanto ha stabilito che il ricorso proposto dal ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso era fondato e, di conseguenza, che l'opposizione è respinta che e il marchio comunitario di cui trattasi è ammesso;

in subordine, annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2008, procedimento R 328/2003-2; e

ordinare all'Ufficio convenuto e, se del caso, alle altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, di sopportare le spese del ricorso dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «VOGUE» per beni e servizi delle classi 9, 14, 16, 25 e 41

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione in Portogallo con il n. 143 183 di un marchio denominativo «VOGUE Portugal» per beni della classe 25; nome commerciale portoghese n. 32 046 «VOGUE-SAPATARIA»

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: 1) violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento del Consiglio n. 40/94 e della regola 22 del regolamento della Commissione n. 2868/95 (1), in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la prova presentata dalla controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso costituiva una prova dell'uso effettivo del marchio precedente; 2) violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente giudicato che i prodotti di cui trattasi sono simili; 3) violazione degli artt. 61, n. 1, e 62, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente fondato la sua decisione sulla circostanza che la ricorrente non è riuscita a mettere in discussione quanto stabilito dalla divisione di opposizione in merito alla prova dell'uso o alla somiglianza dei beni e servizi di cui trattasi, nonché sulla circostanza che dinanzi alla divisione di opposizione la ricorrente ha implicitamente (tacitamente) ritenuto che la prova dell'uso fosse sufficiente.


(1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


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