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Document 62008TN0368
Case T-368/08: Action brought on 26 August 2008 — Atlantean v Commission
Causa T-368/08: Ricorso proposto il 26 agosto 2008 — Atlantean/Commissione
Causa T-368/08: Ricorso proposto il 26 agosto 2008 — Atlantean/Commissione
GU C 301 del 22.11.2008, p. 43–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/43 |
Ricorso proposto il 26 agosto 2008 — Atlantean/Commissione
(Causa T-368/08)
(2008/C 301/74)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Atlantean Ltd (Killybegs, Irlanda) (rappresentanti: sigg. M. Fraser, D. Hennessy, solicitors, G. Hogan SC, E. Regan e C. Toland, barristers)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
— |
annullare la decisione della Commissione 26 giugno 2008, C(2008) 3236, diretta all'Irlanda in risposta alla domanda di quest'ultima relativamente all'Atlantean; |
— |
condannare la Commissione alle spese sostenute dalla ricorrente per il presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Nel caso in esame la ricorrente ha proposto ricorso di annullamento parziale della decisione della Commissione 26 giugno 2008, C(2008) 3236 def., che respinge la domanda dell'Irlanda relativa al peschereccio Atlantean della ricorrente per aumentare la capacità di quest'ultimi nell'ambito dei piani di orientamento pluriennali IV (POP IV) applicabile per motivi di miglioramenti in materia di sicurezza, navigazione in mare, igiene, qualità dei prodotti e condizioni di lavoro per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri. La prima decisione della Commissione 4 aprile 2003, 2003/245/CE (1), che respingeva la domanda dell'Irlanda, era stata annullata dalla sentenza del Tribunale 13 giugno 2006 nella parte in cui si applicava al peschereccio Atlantean della ricorrente (2).
A sostegno delle sue domande la ricorrente deduce che la decisione contestata non era stata adottata sulla base dei criteri esposti nella decisione del Consiglio 97/413/CE (3), che ritiene essere il fondamento giuridico adeguato, bensì in applicazione dell'art. 11, n. 5 del regolamento del Consiglio 2371/2002/CE (4). Pertanto la ricorrente asserisce che la Commissione, non solo non era competente per adottare la decisione, ma altresì che ha violato i principi di irretroattività, certezza del diritto, tutela del legittimo affidamento, di non discriminazione e di parità di trattamento ed il principio di proporzionalità. La ricorrente afferma che la Commissione non ha osservato il suo obbligo di motivazione ex art. 253 CE, nonché il diritto della ricorrente ad essere sentita ed i suoi diritti alla proprietà. La ricorrente fa inoltre valere che la Commissione è incorsa in uno sviamento di potere, ha operato in mala fede e ha commesso un errore inescusabile e manifesto nella sua decisione. Essa deduce parimenti che la Commissione ha ecceduto i limiti del proprio potere discrezionale.
Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione, adottando la decisione contestata, ha cercato di ostacolare una domanda di risarcimento danni collegata proposta dalla ricorrente nella causa T-125/08 (5), pendente dinanzi il Tribunale, e pertanto non era in buona fede.
(1) GU L 90, pag. 48.
(2) Causa T-192/03, Atlantean Ltd/Commissione, Racc. pag. II-42.
(3) Decisione del Consiglio 26 giugno 1997, 97/413/CE, relativa agli obiettivi e alle modalità della ristrutturazione del settore della pesca comunitario, nel periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 dicembre 2001 per il raggiungimento di un equilibrio durevole tra le risorse e il loro sfruttamento (GU L 175, pag. 27).
(4) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59).
(5) Causa T-125/08, Altantean/Commissione, GU C 116, pag. 28.