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Document 62008CN0416
Case C-416/08 P: Appeal brought on 22 September 2008 by Apple Computer, Inc. against the judgment of the Court of First Instance (Third Chamber) delivered on 1 July 2008 in Case T-328/05 Apple Computer, Inc. v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Causa C-416/08 P: Impugnazione proposta il 22 settembre 2008 da Apple Computer, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1 o luglio 2008 , causa T-328/05, Apple Computer Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Causa C-416/08 P: Impugnazione proposta il 22 settembre 2008 da Apple Computer, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1 o luglio 2008 , causa T-328/05, Apple Computer Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
GU C 301 del 22.11.2008, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/25 |
Impugnazione proposta il 22 settembre 2008 da Apple Computer, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1o luglio 2008, causa T-328/05, Apple Computer Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-416/08 P)
(2008/C 301/38)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Apple Computer, Inc. (rappresentanti: M. Hart, N. Kearley, solicitors)
Controinteressati nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), TKS-Teknosoft SA
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
— |
dichiarare ammissibile l'impugnazione da essa esperita dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee; |
— |
annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPG) 1o luglio 2008, causa T-328/05; |
— |
rinviare la causa dinanzi al TPG e |
— |
riservare le spese processuali. |
Motivi e principali argomenti
1. |
La Apple, Inc. (la «ricorrente») ha richiesto la registrazione del marchio denominativo «QUARTZ» come marchio comunitario a copertura di: «Funzionalità per un sistema di gestione per computer, destinata specificamente ad essere utilizzata da addetti allo sviluppo di prodotti informatici, allo scopo di migliorare e accelerare la resa di immagini digitali in programmi applicativi, ad eccezione di tali prodotti destinati al settore bancario» nella classe 9. |
2. |
La TKS-Teknosoft S.A. (la «opponente») è titolare del marchio figurativo comunitario registrato «QUARTZ», avente ad oggetto, fra gli altri:
|
La opponente si è opposta alla registrazione del marchio QUARTZ della ricorrente asserendo che tra i due marchi sussisterebbe un rischio di confusione. Il Tribunale di primo grado ha accolto tale tesi.
La ricorrente sostiene che il TPG ha errato in diritto perché:
a) |
i prodotti in relazione ai quali i due marchi sarebbero registrati e utilizzati sono manifestamente differenti, ed esso non ha preso in considerazione tali significative differenze; |
b) |
non ha compiuto una corretta identificazione del «pubblico» destinatario al fine di valutare il rischio di confusione. In particolare, non ha attribuito sufficiente peso alla circostanza che il pubblico destinatario deve essere, ovviamente, costituito da specialisti in software impiegati nel settore bancario o che forniscono servizi nell'ambito di tale settore; e |
c) |
in tal modo, esso ha effettuato in modo scorretto il test di valutazione globale come enunciato dalla Corte di giustizia. |