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Document 62008CN0416

Causa C-416/08 P: Impugnazione proposta il 22 settembre 2008 da Apple Computer, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1 o  luglio 2008 , causa T-328/05, Apple Computer Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

GU C 301 del 22.11.2008, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/25


Impugnazione proposta il 22 settembre 2008 da Apple Computer, Inc. avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1o luglio 2008, causa T-328/05, Apple Computer Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-416/08 P)

(2008/C 301/38)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Apple Computer, Inc. (rappresentanti: M. Hart, N. Kearley, solicitors)

Controinteressati nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), TKS-Teknosoft SA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare ammissibile l'impugnazione da essa esperita dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee;

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (TPG) 1o luglio 2008, causa T-328/05;

rinviare la causa dinanzi al TPG e

riservare le spese processuali.

Motivi e principali argomenti

1.

La Apple, Inc. (la «ricorrente») ha richiesto la registrazione del marchio denominativo «QUARTZ» come marchio comunitario a copertura di:

«Funzionalità per un sistema di gestione per computer, destinata specificamente ad essere utilizzata da addetti allo sviluppo di prodotti informatici, allo scopo di migliorare e accelerare la resa di immagini digitali in programmi applicativi, ad eccezione di tali prodotti destinati al settore bancario» nella classe 9.

2.

La TKS-Teknosoft S.A. (la «opponente») è titolare del marchio figurativo comunitario registrato «QUARTZ», avente ad oggetto, fra gli altri:

a)

«pacchetti software destinati al settore bancario» nella classe 9;

b)

«Programmazione, elaborazione di dati mediante elaboratori elettronici, sviluppo di software, servizi di assistenza e di consulenza nel settore dell'informatica, trattamento di informazioni elettroniche, creazione e sviluppo di software, licenze per software e per applicazioni informatiche; tutti i suddetti servizi in relazione al settore bancario» nella classe 42.

La opponente si è opposta alla registrazione del marchio QUARTZ della ricorrente asserendo che tra i due marchi sussisterebbe un rischio di confusione. Il Tribunale di primo grado ha accolto tale tesi.

La ricorrente sostiene che il TPG ha errato in diritto perché:

a)

i prodotti in relazione ai quali i due marchi sarebbero registrati e utilizzati sono manifestamente differenti, ed esso non ha preso in considerazione tali significative differenze;

b)

non ha compiuto una corretta identificazione del «pubblico» destinatario al fine di valutare il rischio di confusione. In particolare, non ha attribuito sufficiente peso alla circostanza che il pubblico destinatario deve essere, ovviamente, costituito da specialisti in software impiegati nel settore bancario o che forniscono servizi nell'ambito di tale settore; e

c)

in tal modo, esso ha effettuato in modo scorretto il test di valutazione globale come enunciato dalla Corte di giustizia.


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