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Document 62008CN0384
Case C-384/08: Reference for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italy) lodged on 27 August 2008 — Attanasio Group Srl v Comune di Carbognano
Causa C-384/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 27 agosto 2008 — Attanasio Group Srl/Comune di Carbognano
Causa C-384/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 27 agosto 2008 — Attanasio Group Srl/Comune di Carbognano
GU C 301 del 22.11.2008, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.11.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 301/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italia) il 27 agosto 2008 — Attanasio Group Srl/Comune di Carbognano
(Causa C-384/08)
(2008/C 301/31)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Parti nella causa principale
Ricorrente: Attanasio Group Srl
Convenuto: Comune di Carbognano
Questione pregiudiziale
Se le norme regionali e nazionali italiane che prevedono distanze minime obbligatorie fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, e segnatamente l'art. 13 della legge regionale del Lazio, applicabile alla fattispecie sottoposta a questo Tribunale e rilevante ai fini della decisione del giudizio, nonché le norme di legge nazionali di riferimento (D. Lgs. n. 32/1998 e successive modifiche ed integrazioni, legge n. 57/2001 e D.M. in data 31 ottobre 2001), per la parte in cui hanno consentito, o comunque non hanno impedito, nell'esercizio delle competenze normative dello Stato italiano, la previsione di distanze minime fra gli impianti stradali di distribuzione di carburanti da parte del citato art. 13, siano compatibili con il Diritto comunitario, e segnatamente con gli artt. 43, 48, 49 e 56 del Trattato CE e con i principi comunitari di concorrenza economica e di non discriminazione giuridica sanciti dal medesimo Trattato, secondo quanto indicato in motivazione.