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Document 62007CA0304

    Causa C-304/07: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Directmedia Publishing GmbH/Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (Direttiva 96/9/CE — Tutela giuridica delle banche di dati — Diritto sui generis — Nozione di estrazione del contenuto di una banca di dati)

    GU C 301 del 22.11.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.11.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 301/9


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Directmedia Publishing GmbH/Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

    (Causa C-304/07) (1)

    (Direttiva 96/9/CE - Tutela giuridica delle banche di dati - Diritto sui generis - Nozione di «estrazione» del contenuto di una banca di dati)

    (2008/C 301/17)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Directmedia Publishing GmbH

    Convenuta: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 7, n. 2, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77, pag. 20) — Prelievo dei dati da una banca dati protetta con loro contestuale inserimento in un'altra banca dati, effettuato dato per dato, previa attenta valutazione nel dettaglio di ciascuno di essi, senza operazioni di copiatura — Eventuale qualificazione di tale operazione di prelievo di dati come «estrazione» ai sensi della direttiva 96/9/CE

    Dispositivo

    Il prelievo di elementi di una banca di dati tutelata con loro contestuale inserimento in un'altra banca di dati, in seguito alla consultazione della prima banca su schermo e alla valutazione individuale degli elementi in essa contenuti, può costituire «estrazione» ai sensi dell'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 marzo 1996, 96/9/CE, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, purché — cosa che spetta al giudice del rinvio verificare — tale operazione corrisponda al trasferimento di una parte sostanziale, valutata qualitativamente o quantitativamente, del contenuto della banca di dati tutelata, ovvero a trasferimenti di parti non sostanziali che, per il loro carattere ripetuto e sistematico, abbiano condotto alla ricostituzione di una parte sostanziale di tale contenuto.


    (1)  GU C 211 dell'8.9.2007.


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