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Document 62007CA0239

Causa C-239/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas — Repubblica di Lituania) — Procedimento di controllo di legittimità costituzionale proposto da Julius Sabatauskas e a. (Mercato interno dell'energia elettrica — Direttiva 2003/54/CE — Art. 20 — Sistemi di trasmissione e di distribuzione — Accesso dei terzi — Obblighi degli Stati membri — Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione dell'elettricità)

GU C 301 del 22.11.2008, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 301/8


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 ottobre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas — Repubblica di Lituania) — Procedimento di controllo di legittimità costituzionale proposto da Julius Sabatauskas e a.

(Causa C-239/07) (1)

(Mercato interno dell'energia elettrica - Direttiva 2003/54/CE - Art. 20 - Sistemi di trasmissione e di distribuzione - Accesso dei terzi - Obblighi degli Stati membri - Libero accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione dell'elettricità)

(2008/C 301/15)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Parte nel procedimento di controllo di legittimità costituzionale nella causa principale

Julius Sabatauskas e a.

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Konstitucinis Teismas (Repubblica di Lituania) — Art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE — Dichiarazioni riguardanti lo smantellamento di impianti e le attività di gestione dei rifiuti (GU L 176, pag. 37) — Compatibilità con la direttiva di una normativa nazionale che consente l'accesso dei consumatori alle reti di trasmissione elettrica solo in seguito al diniego di accesso alle reti di distribuzione da parte di un gestore di una rete di distribuzione

Dispositivo

1)

L'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, deve essere interpretato nel senso che definisce gli obblighi degli Stati membri soltanto per quanto riguarda l'accesso, ma non la connessione dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica, e che esso non prevede che il sistema di accesso alle reti che gli Stati membri sono tenuti ad attuare debba consentire ai clienti idonei di scegliere discrezionalmente a quale tipo di rete desiderano connettersi.

2)

Detto art. 20 deve essere interpretato anche nel senso che non osta ad una regolamentazione nazionale che prevede che gli impianti di un cliente idoneo possano essere connessi alla rete di trasmissione soltanto se il gestore della rete di distribuzione rifiuta, per esigenze tecniche o di gestione imposte, di connettere alla sua rete gli impianti di tale cliente situati nella zona di attività definita nella licenza. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale verificare che l'attuazione e l'applicazione di detto sistema avvengano secondo criteri obiettivi e non discriminatori tra gli utenti delle reti.


(1)  GU C 170 del 21.7.2007.


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