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Document 52008XC0920(02)
Commission opinion of 19 September 2008 concerning the amended plan for the disposal of radioactive waste from the Flamanville nuclear power plant (units 1 and 2) in France, in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty
Parere della Commissione, del 19 settembre 2008 , concernente il progetto modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi della centrale nucleare di Flamanville (unità 1 e 2), in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom
Parere della Commissione, del 19 settembre 2008 , concernente il progetto modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi della centrale nucleare di Flamanville (unità 1 e 2), in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom
GU C 241 del 20.9.2008, p. 8–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.9.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 241/8 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2008
concernente il progetto modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi della centrale nucleare di Flamanville (unità 1 e 2), in Francia, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom
(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
(2008/C 241/03)
L'11 febbraio 2008 la Commissione europea ha ricevuto dal governo francese, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto modificato di smaltimento dei rifiuti radioattivi della centrale nucleare di Flamanville (unità 1 e 2).
Sulla base di tali dati e delle informazioni supplementari richieste dalla Commissione e fornite dalle autorità francesi il 9 aprile 2008, e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
1) |
La distanza tra la centrale e il punto più vicino situato nel territorio di un altro paese (nella fattispecie le Isole Normanne, dipendenze della Corona Britannica) è compresa fra 30 e 45 km. Per gli Stati membri la distanza è di 120 km dalla costa dell'Inghilterra e di 360 km dalla frontiera belga. |
2) |
La modifica prevista comporterà una generale riduzione dei valori limite di scarico per gli effluenti liquidi e gassosi, eccetto per gli effluenti liquidi e gassosi di trizio, per i quali è previsto un aumento dei valori limite. |
3) |
In condizioni operative normali, la modifica prevista non dovrebbe comportare un'esposizione rilevante sotto il profilo sanitario della popolazione di un altro Stato membro. |
4) |
Nell'eventualità di scarichi imprevisti di rifiuti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell'entità considerati nei dati generali iniziali, la prevista modifica del sistema di gestione del combustibile non comporterà in un altro Stato membro un'esposizione della popolazione rilevante sotto il profilo sanitario. |
In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del progetto modificato relativo allo smaltimento di residui radioattivi provenienti dalla centrale nucleare di Flamanville (unità 1 e 2), in Francia, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidenti del tipo e dell'entità contemplati nei dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell'aria di un altro Stato membro.