This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52008XC0826(02)
Information communicated by Member States regarding State aid granted under Commission Regulation (EC) No 1857/2006 on the application of Articles 87 and 88 of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No 70/2001
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
GU C 217 del 26.8.2008, p. 7–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 217/7 |
Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001
(2008/C 217/07)
Numero dell'aiuto: XA 172/08
Stato membro: Italia
Regione: Provincia autonoma di Trento
Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria del regime individuale: L.P. 28.3.2003, n. 4 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» — Art. 3 — Termini di presentazione delle domande, modalità attuative e condizioni di ammissibilità relativamente all'art. 17 (Premio d'insediamento)
Base giuridica:
1. |
L.P. 28.3.2003, n. 4 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati», articolo 17 |
2. |
Deliberazione della Giunta provinciale n. 3006 del 21 dicembre 2007, avente per oggetto: L.P. 28.3.2003, n. 4 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» — Art. 3 — Termini di presentazione delle domande, modalità attuative e condizioni di ammissibilità relativamente agli artt. 17 (Premio d'insediamento), 25 (Alpicoltura), 42 (Agevolazioni per la zootecnia), 44 (Agevolazioni per l'apicoltura) e 46, 1o e 3o comma (Agevolazioni per le produzioni vegetali) |
3. |
Deliberazione della Giunta provinciale n. 122 del 25 gennaio 2008 avente per oggetto la modifica alla deliberazione n. 3006 del 21 dicembre 2007 |
4. |
Deliberazione della Giunta provinciale n. 876 del 4 aprile 2008 avente per oggetto la modifica alla deliberazione n. 3006 del 21 dicembre 2007 |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime (o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società): 2 000 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto sarà erogato entro il limite massimo di 40 000 EUR per impresa
Data di applicazione: L'aiuto si applica a partire dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Commissione europea — direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale — del numero definitivo attribuito all'aiuto
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Gli aiuti potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto consiste in un premio unico concedibile ai giovani di età compresa fra i 18 e i 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di conduttore e che possiedano conoscenze e competenze adeguate. L'aiuto si pone lo scopo di accrescere la competitività delle aziende agricole favorendone il ricambio generazionale, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
L'aiuto è concesso nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2006 della Commissione
Settore o settori interessati: Codice NACE: A.01.30 — Coltivazione agricola combinata con allevamento animale (agricoltura mista)
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Provincia autonoma di Trento — Servizio aziende agricole e territorio rurale |
Via G.B. Trener, 3 |
I-38100 Trento |
Sito web:
1. |
www.trentinoagricoltura.net; |
2. |
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp (per quanto riguarda le leggi provinciali); |
3. |
http://www.delibere.provincia.tn.it/ (per quanto riguarda le deliberazioni) |
Altre informazioni: —
Numero dell'aiuto: XA 173/08
Stato membro: Italia
Regione: Provincia autonoma di Trento
Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria del regime individuale: L.P. 28.3.2003, n. 4 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» — Art. 3 — Termini di presentazione delle domande, modalità attuative e condizioni di ammissibilità relativamente all'art. 46, comma 1 (Agevolazioni per le produzioni vegetali)
Base giuridica:
1. |
L.P. 28.3.2003, n. 4 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati», articolo 46 |
2. |
Deliberazione della Giunta provinciale n. 3006 del 21 dicembre 2007, avente per oggetto: L.P. 28.3.2003, n. 4 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» — Art. 3 — Termini di presentazione delle domande, modalità attuative e condizioni di ammissibilità relativamente agli artt. 17 (Premio d'insediamento), 25 (Alpicoltura), 42 (Agevolazioni per la zootecnia), 44 (Agevolazioni per l'apicoltura) e 46, 1o e 3o comma (Agevolazioni per le produzioni vegetali) |
3. |
Deliberazione della Giunta provinciale n. 122 del 25 gennaio 2008 avente per oggetto la modifica alla deliberazione n. 3006 del 21 dicembre 2007 |
4. |
Deliberazione della Giunta provinciale n. 876 del 4 aprile 2008 avente per oggetto la modifica alla deliberazione n. 3006 del 21 dicembre 2007 |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime (o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società): 4 000 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto sarà erogato entro il limite massimo del 50 % delle spese ammissibili, aumentabili al 55 % nel caso di investimenti effettuati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento
Data di applicazione: L'aiuto si applica a partire dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Commissione europea — direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale — del numero definitivo attribuito all'aiuto
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Gli aiuti potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: L'aiuto è destinato ad aumentare la competitività e di reddito delle aziende agricole attraverso un sostegno ad investimenti materiali per il loro ammodernamento, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006. L'aiuto è destinato, in particolare, a promuovere il miglioramento delle produzioni vegetali anche attraverso la realizzazione di strutture e di opere di miglioramento fondiario
Graduazione delle agevolazioni: Sono ammissibili interventi fino al 50 % delle spese ammissibili, aumentabili al 55 % nel caso di investimenti effettuati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento. Non sono ammessi aiuti per l'acquisto di piante annuali né per nuovi impianti di melo, pero e pesco. Non sono ammessi interventi per drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 % il precedente consumo di acqua. Non sono ammissibili aiuti per semplici interventi di sostituzione
Settore o settori interessati: Codice NACE: A.01.24 (Coltivazioni di pomacee e frutta a nocciolo), A.01.25 (Coltivazioni di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio), A.01.50 (Coltivazioni agricole associate ad allevamento di animali: attività mista)
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Provincia autonoma di Trento — Servizio aziende agricole e territorio rurale |
Via G.B. Trener, 3 |
I-38100 Trento |
Sito web:
1. |
www.trentinoagricoltura.net; |
2. |
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp (per quanto riguarda le leggi provinciali); |
3. |
http://www.delibere.provincia.tn.it/ (per quanto riguarda le deliberazioni) |
Altre informazioni: —
Numero dell'aiuto: XA 174/08
Stato membro: Italia
Regione: Provincia autonoma di Trento
Titolo del regime di aiuto o nome della società beneficiaria del regime individuale: L.P. 28.3.2003, n. 4 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» — Art. 3 — Termini di presentazione delle domande, modalità attuative e condizioni di ammissibilità relativamente all'art. 46, comma 3 (Agevolazioni per le produzioni vegetali)
Base giuridica:
1. |
L.P. 28.3.2003, n. 4 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati», articolo 46 |
2. |
Deliberazione della Giunta provinciale n. 3006 del 21 dicembre 2007, avente per oggetto: L.P. 28.3.2003, n. 4 «Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati» — Art. 3 — Termini di presentazione delle domande, modalità attuative e condizioni di ammissibilità relativamente agli artt. 17 (Premio d'insediamento), 25 (Alpicoltura), 42 (Agevolazioni per la zootecnia), 44 (Agevolazioni per l'apicoltura) e 46, 1o e 3o comma (Agevolazioni per le produzioni vegetali) |
3. |
Deliberazione della Giunta provinciale n. 122 del 25 gennaio 2008 avente per oggetto la modifica alla deliberazione n. 3006 del 21 dicembre 2007 |
4. |
Deliberazione della Giunta provinciale n. 876 del 4 aprile 2008 avente per oggetto la modifica alla deliberazione n. 3006 del 21 dicembre 2007 |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime (o importo annuo totale dell'aiuto individuale concesso alla società): 3 000 000 EUR
Intensità massima dell'aiuto: L'aiuto sarà erogato entro il limite massimo del 50 % delle spese ammissibili, aumentabili al 55 % nel caso di investimenti effettuati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento
Data di applicazione: L'aiuto si applica a partire dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Commissione europea — direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale — del numero definitivo attribuito all'aiuto
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Gli aiuti potranno essere concessi fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 l'aiuto è destinato ad aumentare la competitività e di reddito delle aziende agricole attraverso un sostegno ad investimenti materiali per il loro ammodernamento. L'aiuto è destinato, in particolare, a promuovere il miglioramento delle produzioni vegetali anche attraverso la realizzazione di strutture e di opere di miglioramento fondiario. Le agevolazioni sono liquidate ai beneficiari finali per il tramite delle rispettive società cooperative o loro consorzi di appartenenza, che provvedono a presentare la domanda
Graduazione delle agevolazioni: Sono ammissibili interventi fino al 50 % delle spese ammissibili, aumentabili al 55 % nel caso di investimenti effettuati da giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento. Non sono ammessi aiuti per l'acquisto di piante annuali, né per nuovi impianti di melo, pero e pesco. Non sono ammissibili aiuti per semplici interventi di sostituzione
Settore o settori interessati: Codice NACE: A.01.24 (Coltivazioni di pomacee e frutta a nocciolo), A.01.25 (Coltivazioni di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio), A.01.50 (Coltivazioni agricole associate ad allevamento di animali: attività mista)
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:
Provincia autonoma di Trento — Servizio Aziende agricole e territorio rurale |
Via G.B. Trener, 3 |
I-38100 Trento |
Sito web:
1. |
www.trentinoagricoltura.net; |
2. |
http://www.consiglio.provincia.tn.it/banche_dati/codice_provinciale/clex_ricerca_per_campi.it.asp (per quanto riguarda le leggi provinciali); |
3. |
http://www.delibere.provincia.tn.it/ (per quanto riguarda le deliberazioni) |
Altre informazioni: —
Numero dell'aiuto: XA 175/08
Stato membro: Spagna
Regione: Castilla y León
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Aportación económica a las actividades promovidas por los Consejos Reguladores y demás Asociaciones Sectoriales Alimentarias para el desarrollo de programas voluntarios de fomento y divulgación de la calidad alimentaria
Base giuridica: Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se aprueban las bases reguladoras de la aportación económica del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León a las actividades promovidas por los Consejos Reguladores y demás Asociaciones Sectoriales Alimentarias para el desarrollo de programas voluntarios de fomento y divulgación de la calidad alimentaria, para el período 2008-2013.
Acuerdo del Consejo del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León por el que se convoca para el año 2008 la aportación económica a las actividades promovidas por los Consejos Reguladores y demás Asociaciones Sectoriales Alimentarias para el desarrollo de programas voluntarios de fomento y divulgación de la calidad alimentaria
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: La sovvenzione prevista è di 4 000 000 EUR all'anno
Intensità massima dell'aiuto: Le linee di aiuto contemplate nel capitolo II dell'Acuerdo del Consejo del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) prevedono le seguenti intensità massime di aiuto:
PROGRAMMA I — SOSTEGNO ALL'ELABORAZIONE DI STUDI
Il contributo dell'Itacyl può coprire fino al 75 % del preventivo dello studio, con un massimo di 30 000 EUR all'anno.
PROGRAMMA II — SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ
1. |
Il contributo dell'Itacyl a copertura dei costi degli oneri versati agli organismi di certificazione sarà determinato in base alle percentuali indicate di seguito, con un tetto massimo di 18 000 EUR all'anno per beneficiario:
|
2. |
Il contributo dell'Itacyl a copertura dei costi dei controlli effettuati dagli organismi responsabili della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni d'origine e delle etichette biologiche sarà determinato in base alle percentuali indicate di seguito, con un tetto massimo di 60 000 EUR all'anno per beneficiario e nei seguenti limiti:
|
3. |
Il contributo dell'Itacyl a copertura dei costi occasionati dall'attuazione delle norme UNE-EN 45011, ISO 9000 e ISO 14000 può coprire fino al 75 % dell'importo delle attività approvate e debitamente giustificate, con un massimo di 15 000 EUR per sistema di qualità e per beneficiario. |
4. |
Per il Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León e solo nel caso dei costi di cui al precedente paragrafo 2, l'Itacyl può coprire fino al 100 % dei costi debitamente giustificati., con un tetto massimo annuo di 120 000 EUR. |
PROGRAMMA III — SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI
1. |
Il contributo dell'Itacyl per le attività specificate di seguito sarà determinato in base alle percentuali sottoindicate, con un tetto massimo per il periodo 2008-2013 di 400 000 EUR per beneficiario, in conformità all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1857/2006:
Attività contemplate nel programma III:
|
2. |
Per il Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León, il contributo dell'Itacyl per questo programma può coprire fino al 100 % dei costi debitamente giustificati, con un tetto massimo annuo di 60 000 EUR. |
PROGRAMMA IV — SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
Il contributo dell'Itacyl ai costi derivanti dalle presentazioni dei prodotti e dalla partecipazione a fiere in ambito nazionale può coprire fino al 50 % dei costi approvati e debitamente giustificati, con un tetto massimo di 60 000 EUR all'anno per beneficiario
Data di applicazione: Il regime di aiuti si applicherà a decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registro della domanda di esenzione di cui al regolamento (CE) n. 1857/2006 nel sito web della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea e fino al 31 dicembre 2013
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Il regime resterà in vigore fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Obiettivo generale: avvio ed esecuzione di programmi volontari di qualità dei prodotti agroalimentari di Castiglia e Leon, promossi dagli organismi di regolamentazione delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche protette, dagli organismi di gestione dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (VQPRD), dal Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León e dalle associazioni del settore alimentare, tutti organismi senza fini di lucro.
Gli aiuti beneficiano dell'esenzione prevista nel regolamento (CE) n. 1857/2006, conformemente a quanto previsto negli articoli 9, 14 e 15:
il programma I (Sostegno all'elaborazione di studi), e il programma II (Sostegno alla promozione della produzione di prodotti agricoli di qualità) rientrano nell'ambito dell'articolo 14 del regolamento,
il programma III (Sostegno alla promozione di associazioni di produttori) rientra nell'ambito dell'articolo 9 del regolamento,
il programma IV (Sostegno alle attività di promozione) si applica conformemente all'articolo 15 del regolamento.
Investimenti sovvenzionabili: gli aiuti sono destinati a:
PROGRAMMA I — SOSTEGNO ALL'ELABORAZIONE DI STUDI
A. |
Studi per la preparazione di domande di riconoscimento di denominazioni d'origine, indicazioni geografiche protette o VQPRD. |
B. |
Elaborazione di manuali sulla qualità nonché di procedure generali e specifiche in base alla norma EN 45011 per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche protette o i VQPRD. |
C. |
Altri studi relativi alla modifica o all'adeguamento delle norme e dei disciplinari delle denominazioni d'origine, delle indicazioni geografiche protette o dei VQPRD. |
PROGRAMMA II — SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ
A. |
Costi degli oneri versati agli organismi di certificazione iscritti nel Registro de Entidades de Certificación de Productos Agroalimentarios de Castilla y León per il prodotto e la portata in causa. |
B. |
Costi dei controlli effettuati dalle autorità competenti o dagli enti che agiscono in loro nome, o dagli organismi indipendenti responsabili del controllo e della supervisione dell'uso delle indicazioni geografiche, delle denominazioni d'origine e dei marchi biologici e di qualità. |
C. |
Nel caso degli organismi di regolamentazione delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche protette, degli organismi di gestione dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (VQPRD) e del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León, i costi occasionati dall'attuazione delle norme UNE-EN 45011, ISO 9000 e ISO 14000. In tali costi rientrano, nel caso delle norme ISO 9000 e 14000, le spese di consulenza e le spese di audit interno e, nel caso della norma UNE-EN 45011, i costi di accreditamento. |
PROGRAMMA III — SOSTEGNO ALLA PROMOZIONE DI ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI
A. |
Acquisto di materiale d'ufficio (compresi hardware e software). |
B. |
Costi relativi al personale amministrativo. |
C. |
Spese generali e oneri legali e amministrativi:
|
D. |
Nel caso degli organismi di regolamentazione delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche protette, di altri organismi di gestione dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (VQPRD) (associazioni di vini di qualità con indicazione geografica), e del Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León, l'acquisto di locali, nel qual caso i relativi costi sovvenzionabili si limiteranno al canone d'affitto a prezzi di mercato. |
E. |
Gestione integrale esterna (direzione, consulenza ecc.). |
PROGRAMMA IV — SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
A. |
Presentazioni di prodotti. |
B. |
Partecipazione a fiere in ambito nazionale |
Settore economico: Settore agricolo.
Beneficiari: organismi di regolamentazione delle denominazioni d'origine e indicazioni geografiche protette, organismi di gestione dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (VQPRD) e associazioni del settore alimentare
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León |
Carretera de Burgos, Km. 119 |
E-47071 Valladolid |
Sito web: il testo completo del regime di aiuti si può consultare nella seguente pagina web della Junta de Castilla y León:
http://www.jcyl.es/AyudaEstado20072013
Link diretti: http://www.jcyl.es/jcyl/ayudasestado/BasesReguladorasProgramaVoluntariosFomentoDivulgacionCalidadAlimentaria.doc
http://www.jcyl.es/jcyl/ayudasestado/ConvocatoriaProgramaVoluntariosFomentoDivulgacionCalidadAlimentaria.doc
Altre informazioni: —
Valladolid, 28 febbraio 2008.
El director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
Jesús María GÓMEZ SANZ
Numero dell'aiuto: XA 176/08
Stato membro: Francia
Regione: Département des Bouches-du-Rhône
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Programme d'aide aux investissements dans les exploitations agricoles installées depuis moins de cinq ans
Base giuridica:
— |
articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 |
— |
Articles L 1511-2 à L 1511-5 du Code général des collectivités territoriales |
— |
Projet de délibération du Conseil général des Bouches-du-Rhône |
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa: 200 000 EUR all'anno
Intensità massima dell'aiuto: Non oltre il 40 % del costo degli investimenti sovvenzionabili, con un tetto massimo di 25 000 EUR, ossia 10 000 EUR come aiuto massimo per azienda (un unico progetto finanziato per promotore di progetto)
Data di applicazione: Dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Il presente regime si prefigge di aiutare le aziende agricole del dipartimento Bouches-du-Rhône a rispondere alla forte pressione urbana, peculiare di questa regione, che rende necessario il ricorso a tutti i mezzi atti a consolidare l'agricoltura consentendole di mantenere la propria posizione nel territorio.
Il regime di aiuti rientra nell'ambito dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
Gli aiuti sono destinati agli investimenti materiali nelle aziende durante i primi cinque anni di attività, poiché sono proprio le nuove aziende ad essere maggiormente penalizzate dalla pressione urbana e a dover far fronte ad importanti investimenti per rimanere competitive e consolidare il proprio sviluppo, in un'ottica di una più grande attenzione alla qualità e al rispetto dell'uomo e del territorio.
Gli investimenti sovvenzionabili dovranno soddisfare almeno una delle tre priorità seguenti, perseguendo almeno uno degli obiettivi previsti all'articolo 4 del regolamento sull'esenzione per gli aiuti agricoli:
pratiche agricole più rispettose dell'ambiente,
valorizzazione collettiva o individuale delle produzioni mediante interventi mirati alla qualità,
miglioramento delle condizioni di lavoro e d'accoglienza dei salariati agricoli nelle aziende, in particolare per ragioni di sicurezza.
costruzione e/o allestimento di un locale da destinarsi ai prodotti fitosanitari,
investimenti nell'agricoltura biologica o per conseguire la certificazione in agricoltura ragionata, ecc.,
sistemi di irrigazione per parcella alimentati da fonti di superficie (1),
creazione di zone di riempimento e pulizia dei prodotti fitosanitari,
attrezzature destinate a migliorare i sistemi di fertilizzazione/irrigazione, i sistemi di trattamento per limitare i mezzi di produzione, i sistemi di spargimento dei concimi, la gestione delle deiezioni animali, l'installazione di sistemi di annaffiatura alimentati da fonti di superficie a basso consumo d'acqua (con microaspersori, gocciolatori), i sistemi di avvolgimento della copertura plastica o telonata per serre, materiale di diserbo non chimico, ecc.
Investimenti per orientare il sistema di produzione verso la qualità
Acquisto di materiale informatico o di altro genere per assicurare la tracciabilità dei prodotti, per ottenere riconoscimenti ufficiali di qualità, per garantire la sicurezza sanitaria dei prodotti, per effettuare il controllo delle parcelle, ecc.
Investimenti nell'ambito di progetti di valorizzazione delle produzioni presso i consumatori
creazione di un locale di stoccaggio-condizionamento,
creazione di un punto vendita in un locale non separato dal resto dell'azienda.
miglioramento delle condizioni di lavoro, di sicurezza e d'igiene nell'azienda (carrelli elevatori, materiale di protezione, spogliatoi con docce, ecc.),
costruzione o sistemazione di alloggi destinati ai salariati e ai braccianti agricoli.
Si noti che, a prescindere dall'orientamento e dalla natura degli investimenti, non sono ammessi meri investimenti di sostituzione
Settore economico: Tutte le aziende del dipartimento Bouches-du-Rhône (tutti i comparti agricoli)
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Monsieur le Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône |
Direction de l'agriculture et du tourisme |
Hôtel du Département |
52, avenue de Saint-Just |
F-13256 Marseille Cedex 20 |
Sito web: http://www.cg13.fr/amenagements/agriculture/agriculture.html
Numero dell'aiuto: XA 177/08
Stato membro: Repubblica di Slovenia
Regione: Območje občine Lenart
Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale: Podpora programom razvoja podeželja v občini Lenart 2008–2013
Base giuridica: Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Lenart za programsko obdobje 2008–2013 (II. poglavje)
Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:
|
2008: 83 600 EUR |
|
2009: 83 700 EUR |
|
2010: 83 800 EUR |
|
2011: 83 900 EUR |
|
2012: 84 000 EUR |
|
2013: 84 100 EUR |
Intensità massima dell'aiuto:
1. Investimenti in aziende agricole per la produzione primaria:
— |
fino al 50 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate, |
— |
fino al 40 % dei costi ammissibili in altre zone. |
Gli aiuti sono destinati ad investimenti concernenti la conservazione di elementi dell'azienda, l'acquisto di attrezzature e macchinari da utilizzare per la produzione agricola, le colture permanenti e la gestione dei pascoli.
2. Aiuti per la conservazione di fabbricati tradizionali:
— |
fino al 100 % dei costi per gli investimenti intesi alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio situati in aziende agricole, |
— |
fino al 60 % dei costi ammissibili nelle zone svantaggiate e in altre zone, purché l'investimento non comporti un aumento della capacità produttiva dell'azienda, |
— |
fino al 100 % dell'aiuto a copertura delle spese aggiuntive dovute all'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici. |
3. Aiuti per il pagamento di premi assicurativi:
— |
il contributo finanziario comunale integra il cofinanziamento nazionale dei premi assicurativi fino al 50 % dei costi ammissibili per la copertura assicurativa di colture e frutti contro le avversità atmosferiche e per l'assicurazione del bestiame contro il rischio di perdite dovute a malattie. |
4. Aiuti per la ricomposizione fondiaria:
— |
fino al 100 % delle spese effettive a copertura dei costi legali e amministrativi sostenuti. |
5. Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità:
— |
fino al 100 % dei costi ammissibili. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori. |
6. Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo:
— |
fino al 100 % dei costi concernenti l'istruzione e la formazione degli agricoltori, i servizi di consulenza, l'organizzazione di forum, concorsi, mostre e fiere, le pubblicazioni, i cataloghi e i siti web. Gli aiuti devono essere erogati sotto forma di servizi agevolati e non comportano pagamenti diretti in denaro ai produttori |
Data di applicazione: Aprile 2008 (l'aiuto non sarà concesso fino a quando le informazioni sintetiche relative non saranno state pubblicate sul sito web della Commissione)
Durata del regime o dell'aiuto individuale: Fino al 31 dicembre 2013
Obiettivo dell'aiuto: Sostenere le PMI
Riferimenti agli articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 e costi ammissibili: Il capo II della proposta di regolamento sulla conservazione e sulla promozione dello sviluppo dell'agricoltura e delle zone rurali nel comune di Lenart per il periodo di programmazione 2008-2013 prevede misure che costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3):
articolo 4: Investimenti nelle aziende agricole,
articolo 5: Conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali,
articolo 12: Aiuti per il pagamento di premi assicurativi,
articolo 13: Aiuti per la ricomposizione fondiaria,
articolo 14: Aiuti intesi a promuovere la produzione di prodotti agricoli di qualità,
articolo 15: Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo
Settore economico: Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:
Sito web: http://www.izit.si/muv/index.php?action=showIzdaja&year=2008&izdajaID=436 (MUV št. 4/2008, s. 97)
Altre informazioni: La misura per il pagamento di premi per la copertura assicurativa di colture e frutti comprende le seguenti avversità atmosferiche, assimilabili a calamità naturali: gelate primaverili, grandine, fulmini, incendi provocati da fulmini, tempeste e alluvioni.
Il regolamento comunale soddisfa i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1857/2006 per quanto concerne le misure che devono essere attuate a livello comunale e le disposizioni comuni (fasi preliminari alla concessione degli aiuti, cumulo, trasparenza e controllo).
All'entrata in vigore di questo regime di aiuti, il regime di aiuti XA 189/07 cesserà di applicarsi
Janez KRAMBERGER
Sindaco
(1) Si noti che per gli investimenti destinati all'irrigazione, il beneficiario dell'aiuto dovrà impegnarsi a ridurre il consumo d'acqua di almeno il 25 %.