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Document 62008CN0221

Causa C-221/08: Ricorso proposto il 22 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

GU C 209 del 15.8.2008, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 209/23


Ricorso proposto il 22 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-221/08)

(2008/C 209/34)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal, W. Mölls, in qualità di agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, imponendo prezzi minimi e massimi di vendita al minuto per le sigarette, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE (1), relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati;

dichiarare che, non fornendo le informazioni necessarie sulla normativa irlandese applicabile al fine di consentire alla Commissione di eseguire il proprio compito di controllo dell'osservanza della direttiva 95/59, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 10 CE;

condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

In forza dei Tobacco Products (Control of Advertising, Sponsorship and Sales Promotion (No. 2) Regulations 1986 [regolamenti del 1986 sui prodotti del tabacco (Controllo e pubblicità, sponsorizzazione e promozione commerciale) (n. 2)] e degli accordi conclusi in applicazione di tali regolamenti con produttori di tabacco e con importatori, l'Irlanda impone un prezzo minimo per le sigarette corrispondente a un valore inferiore non oltre il 3 % rispetto al prezzo medio ponderato delle sigarette nella categoria considerata. Inoltre, poiché produttori e importatori non possono fissare un prezzo che sia superiore oltre il 3 % rispetto a detto prezzo medio ponderato, l'Irlanda impone anche un prezzo massimo per le sigarette. Tale sistema è contrario all'art. 9, n. 1, della direttiva, ai sensi del quale i produttori di tabacco «stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti».

Ai sensi dell'art. 10 CE gli Stati membri hanno il dovere di facilitare i compiti della Commissione, in particolare ottemperando alle richieste di informazioni presentate nell'ambito del procedimento di infrazione. La Commissione fa valere che non fornendo alcuna informazione sulla normativa irlandese applicabile, nonostante le ripetute richieste della Commissione, l'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 10 CE.


(1)  GU L 291, pag. 40.


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