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Document 62006CA0284

    Causa C-284/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Hamburg-Am Tierpark/Burda GmbH, già Burda Verlagsbeteiligungen GmbH (Legislazione fiscale — Libertà di stabilimento — Direttiva 90/435/CEE — Imposta sulle società — Regime fiscale comune applicabile alle società madri e alle società controllate di Stati membri diversi — Società di capitali — Distribuzione di redditi e di incrementi patrimoniali — Ritenuta alla fonte — Credito d'imposta — Trattamento degli azionisti residenti e degli azionisti non residenti)

    GU C 209 del 15.8.2008, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 209/4


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 26 giugno 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Hamburg-Am Tierpark/Burda GmbH, già Burda Verlagsbeteiligungen GmbH

    (Causa C-284/06) (1)

    (Legislazione fiscale - Libertà di stabilimento - Direttiva 90/435/CEE - Imposta sulle società - Regime fiscale comune applicabile alle società madri e alle società controllate di Stati membri diversi - Società di capitali - Distribuzione di redditi e di incrementi patrimoniali - Ritenuta alla fonte - Credito d'imposta - Trattamento degli azionisti residenti e degli azionisti non residenti)

    (2008/C 209/05)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesfinanzhof

    Parti

    Ricorrente: Finanzamt Hamburg-Am Tierpark

    Convenuta: Burda GmbH, già Burda Verlagsbeteiligungen GmbH

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 225, pag. 6), divenuto art. 5 nel testo di cui alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 2003, 2003/123/CE, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 7, pag. 41) — Nozione di ritenuta alla fonte — Normativa nazionale che prevede l'imponibilità dei redditi e degli incrementi del patrimonio di una società controllata in caso di distribuzione di utili alla società madre, imponibilità che non sussisterebbe ove tali utili restassero in seno alla controllata — Interpretazione degli artt. 43, 56 e 58 del Trattato CE — Normativa nazionale che prevede la compensazione della distribuzione di utili di una società di capitali con i capitali propri, da cui deriva l'imponibilità anche in caso di distribuzione di dividendi ad azionisti non residenti che non possono detrarre dalle proprie imposte l'imposta sulla società

    Dispositivo

    1)

    Una disposizione del diritto nazionale che imponga, in caso di distribuzione di utili da parte di una società controllata alla propria società madre, la tassazione dei redditi e degli incrementi patrimoniali della società controllata che non sarebbero stati assoggettati a tassazione qualora quest'ultima li avesse tesorizzati anziché distribuirli alla società madre, non costituisce una ritenuta alla fonte ai sensi dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

    2)

    L'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) deve essere interpretato nel senso che non osta all'applicazione di una norma nazionale, come l'art. 28, n. 4, della legge del 1996 relativa all'imposta sulle società (Körperschaftsteuergesetz 1996), nella sua versione applicabile alla causa principale, in forza della quale la tassazione degli utili distribuiti da una società controllata residente di uno Stato membro alla sua società madre è assoggettata a un medesimo meccanismo correttore, indipendentemente dal fatto che la società madre risieda nello stesso o in un altro Stato membro, laddove, contrariamente ad una società madre residente, a una società madre non residente non viene riconosciuto un credito di imposta da parte dello Stato membro di residenza della sua società controllata.


    (1)  GU C 237 del 30.9.2006.


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