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Document 52008XC0723(06)

Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di sodio metallico originario degli Stati Uniti d'America

GU C 186 del 23.7.2008, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 186/32


Avviso di apertura di un procedimento antidumping riguardante le importazioni di sodio metallico originario degli Stati Uniti d'America

(2008/C 186/10)

La Commissione ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «regolamento di base»), secondo la quale le importazioni di sodio metallico originario degli Stati Uniti d'America (di seguito «paese interessato») sono oggetto di dumping e arrecano pertanto un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

1.   Denuncia

La denuncia è stata depositata il 10 giugno 2008 dall'unico produttore comunitario, Métaux Spéciaux (MSSA S.A.S.) (di seguito «il denunciante»).

2.   Prodotto

Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping è sodio sfuso, originario degli Stati Uniti d'America (di seguito «prodotto in esame»), dichiarato di norma con il codice NC ex 2805 11 00. Il codice NC è indicato a titolo puramente indicativo.

3.   Denuncia di dumping

La denuncia di dumping da parte degli Stati Uniti d'America si basa su un raffronto tra il valore normale, calcolato in base ai prezzi praticati sul mercato interno, e il prezzo all'esportazione del prodotto in esame nella Comunità.

Su tale base, il margine di dumping calcolato risulta significativo.

4.   Denuncia di pregiudizio

Il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto in esame dagli Stati Uniti d'America sono complessivamente aumentate in termini assoluti e in termini di quota di mercato.

Secondo quanto affermato nella denuncia, i volumi e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame avrebbero, tra l'altro, avuto ripercussioni negative sulla quota di mercato e sul livello dei prezzi dell'industria comunitaria, compromettendo gravemente l'andamento generale e la situazione finanziaria ed occupazionale della stessa.

5.   Procedimento

Dopo aver stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che la denuncia è stata presentata dall'industria comunitaria, o per conto della medesima, e che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione apre un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento di base.

5.1.   Procedura per la determinazione del dumping e del pregiudizio

L'inchiesta valuterà se il prodotto in esame originario degli Stati Uniti d'America sia oggetto di dumping e se questo abbia causato un pregiudizio.

a)   Questionari

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari all'industria comunitaria e a tutte le associazioni di produttori della Comunità, ai produttori/esportatori degli Stati Uniti d'America e a tutte le associazioni di produttori/esportatori, agli importatori e a tutte le associazioni di importatori note, nonché alle autorità del paese esportatore interessato.

b)   Raccolta di informazioni e audizioni

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare eventuali informazioni non contenute nelle risposte al questionario e a fornire i relativi elementi di prova. Tali informazioni ed elementi di prova devono pervenire alla Commissione entro il termine di cui al punto 6, lettera b).

La Commissione può inoltre procedere all'audizione delle parti interessate che ne facciano richiesta e che dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite. Tale richiesta va presentata entro il termine fissato al paragrafo 6, lettera c).

5.2.   Procedura di valutazione dell'interesse della Comunità

Se l'esistenza del dumping menzionato nella denuncia e del conseguente pregiudizio viene confermata, a norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si deciderà se l'adozione di misure antidumping non sia contraria all'interesse della Comunità. Per tale motivo la Commissione potrà inviare questionari agli esponenti noti dell'industria comunitaria e degli importatori, alle loro associazioni di rappresentanza, alle associazioni di rappresentanza degli utenti e dei consumatori. Tali parti, comprese quelle non note alla Commissione, che possano comprovare l'esistenza di un collegamento oggettivo tra la loro attività e il prodotto in esame, possono manifestarsi e fornire informazioni alla Commissione entro il termine fissato al punto 6, lettera b), del presente avviso. Le parti che hanno agito conformemente a quanto stabilito nella frase precedente possono chiedere un'audizione, esponendo i motivi particolari per i quali chiedono di essere sentite, entro il termine fissato al punto 6, lettera c). È opportuno precisare che le informazioni comunicate a norma dell'articolo 21 del regolamento di base sono prese in considerazione unicamente se suffragate da validi elementi di prova all'atto della presentazione.

6.   Termini

a)   Termine entro il quale le parti devono chiedere il questionario

Tutte le parti interessate sono tenute a chiedere il questionario al più presto e comunque entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

b)   Termine entro il quale le parti devono manifestarsi, rispondere al questionario e fornire ogni altra informazione

Salvo altrimenti disposto, tutte le parti interessate devono manifestarsi contattando la Commissione, comunicare le loro osservazioni, presentare le risposte al questionario e fornire ogni altra informazione entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione nel corso dell'inchiesta. Si noti che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento di base.

c)   Audizioni

Tutte le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

7.   Comunicazioni scritte, risposte al questionario e corrispondenza

Tutte le comunicazioni e le richieste delle parti interessate vanno formulate in forma scritta (non in formato elettronico, salvo altrimenti disposto), complete di nome, indirizzo, indirizzo e-mail e numeri di telefono e di fax della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente avviso, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata vanno contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (2) e, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate».

Indirizzo della Commissione per la corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Omessa collaborazione

Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere raggiunte conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno usare i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno favorevole di quanto non sarebbe stato se essa avesse collaborato.

9.   Calendario dell'inchiesta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, l'inchiesta è conclusa entro 15 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di base, si possono istituire misure provvisorie entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

10.   Trattamento dei dati personali

Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta sono trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

11.   Consigliere-auditore

Le parti interessate che ritengano di incontrare difficoltà nell'esercizio dei loro diritti di difesa, possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della DG Commercio. Quest'ultimo rappresenta l'interfaccia tra le parti interessate e i servizi della Commissione proponendo, se del caso, una mediazione su aspetti procedurali che riguardano la tutela degli interessi delle parti nel presente procedimento, in particolare su questioni attinenti all'accesso al fascicolo, alla riservatezza, alla proroga dei termini e al trattamento delle osservazioni presentate in forma scritta/orale. Per ulteriori informazioni e modalità di contatto, consultare le pagine web dedicate al consigliere-auditore sul sito Internet della DG Commercio (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

(2)  La dicitura significa che il documento è destinato unicamente a uso interno. Esso è protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base e dell'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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