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Document 52008XC0614(03)

Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: cadmio e ossido di cadmio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU C 149 del 14.6.2008, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 149/6


Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: cadmio e ossido di cadmio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 149/03)

Il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1) prevede la comunicazione di dati, la definizione di priorità, la valutazione dei rischi e, ove necessario, l'elaborazione di strategie per limitare i rischi delle sostanze esistenti.

Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi del regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione (2) relativo al terzo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (CEE) n. 793/93:

cadmio,

ossido di cadmio.

Lo Stato membro relatore, designato a norma dei citati regolamenti, ha concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente conformemente al regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti (3), e ha proposto una strategia per limitare tali rischi a norma del regolamento (CEE) n. 793/93.

Il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (SCTEE) è stato consultato e ha espresso pareri sulle valutazioni dei rischi eseguite dallo Stato membro relatore. I pareri possono essere consultati sul sito Internet dei due comitati scientifici.

L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 stabilisce che i risultati della valutazione dei rischi e la strategia raccomandata per limitare i rischi siano adottati a livello comunitario e pubblicati dalla Commissione. La presente comunicazione, insieme alla corrispondente raccomandazione 2008/446/CE della Commissione (4), presenta i risultati delle valutazioni dei rischi (5) e le strategie per limitare i rischi delle sostanze summenzionate.

I risultati della valutazione dei rischi e le strategie per limitare i rischi di cui alla presente comunicazione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93.


(1)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

(2)  GU L 25 del 28.1.1997, pag. 13.

(3)  GU L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

(4)  GU L 156 del 14.6.2008.

(5)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:

http://ecb.jrc.it/existing-substances/


ALLEGATO

PARTE 1

N. CAS: 7440-43-9

 

N. Einecs: 231-152-8

Denominazione Einecs:

Cadmio

Nome IUPAC:

Cadmio

Relatore:

Belgio

Classificazione (1):

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62-63

T; R48/23/25

T+; R26

N; R50-53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore (2).

Sulla base delle informazioni disponibili, la valutazione dei rischi ha stabilito che, nell'Unione europea, la sostanza viene usata principalmente per la produzione di batterie al nichel-cadmio, ma anche come materiale di partenza in un'ampia gamma di altri composti del cadmio (in particolar modo pigmenti e stabilizzatori). La sostanza è utilizzata anche nei rivestimenti e nel trattamento delle superfici (cadmiatura) e come componente di leghe. Il cadmio può essere presente anche come impurità e può verificarsi esposizione durante diverse attività che prevedano l'uso di materiali ferrosi e non ferrosi [ad esempio processi di fonderia e di (ri)fusione]. Negli scenari professionali di produzione o utilizzo del cadmio, i lavoratori possono essere esposti, soprattutto per inalazione, a polveri di cadmio metallico e/o a fumi di ossido di cadmio prodotti durante il riscaldamento del metallo. Può verificarsi esposizione cutanea durante la manipolazione di polveri di cadmio metallico o durante le operazioni di manutenzione.

Per la popolazione generale, non impiegata professionalmente nell'industria del cadmio, l'assorbimento della sostanza (in generale, non specificamente cadmio metallico) si verifica principalmente attraverso l'ingerimento di cibo contaminato. Il fumo (di tabacco) è un'ulteriore fonte importante di esposizione al cadmio per inalazione.

L'esposizione ambientale al cadmio è calcolata sulla base di tutte le emissioni antropiche di cadmio attualmente note, ossia il cadmio emesso dai produttori e dai trasformatori di cadmio/ossido di cadmio e quello presente in fonti diffuse, come l'uso di fertilizzanti, la produzione di acciaio, la combustione di petrolio e carbone, il traffico, l'incenerimento dei rifiuti, le discariche, ecc. La valutazione dell'esposizione locale è basata sulle emissioni di cadmio/ossido di cadmio da siti di produzione e trasformazione della sostanza e comprende la concentrazione ambientale regionale prevista. La valutazione dell'esposizione regionale e continentale è basata su tutte le emissioni antropiche di cadmio, comprese quelle diffuse, e riflette le concentrazioni raggiunte dopo 60 anni di emissioni diffuse. Le concentrazioni effettive della sostanza nell'ambiente (concentrazioni ambiente) comprendono inoltre il fondo naturale (cadmio di origine geologica o derivante da processi naturali) e il cadmio aggiunto all'ambiente dall'uomo nel passato (inquinamento storico).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A.   Salute umana

La sostanza non è stata sottoposta a prove sufficienti a verificare possibili effetti neurotossici, in particolar modo effetti sul cervello durante lo sviluppo. Sarebbero necessarie ulteriori informazioni epidemiologiche e sperimentali per identificare in modo più preciso la natura degli effetti, la caratterizzazione dell'esposizione e il meccanismo di azione correlato alla neurotossicità. Tuttavia, poiché la sostanza è classificata come cancerogena senza un livello soglia, eventuali informazioni ulteriori in merito all'endpoint di tossicità per lo sviluppo non inciderebbero sulle misure di controllo solitamente adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di tossicità acuta a seguito di esposizione per inalazione, che potrebbe verificarsi negli scenari di produzione di cadmio e leghe e nelle attività di brasatura e saldatura,

rischi di effetti sulla fertilità e sugli organi riproduttivi a seguito di esposizione per inalazione negli scenari di produzione del cadmio metallico, produzione e riciclaggio di batterie, produzione di pigmenti, di leghe e attività di brasatura,

rischi di irritazione delle vie respiratorie, di tossicità a dose ripetuta per reni e ossa, di genotossicità e cancerogenicità a seguito di esposizione per inalazione dovuta a tutti gli usi industriali, visto che la sostanza è considerata cancerogena senza un livello soglia.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I CONSUMATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di effetti acuti a livello respiratorio a seguito di esposizione per inalazione, che potrebbe verificarsi durante l'utilizzo di bacchette per brasatura contenenti cadmio (nel fai-da-te),

rischi di genotossicità e cancerogenicità indipendenti dalla via di esposizione, visto che la sostanza è considerata cancerogena senza un livello soglia, dovuti all'uso di gioielli (importati) contenenti cadmio e/o all'uso di bacchette per brasatura contenenti cadmio (nel fai-da-te).

La conclusione della valutazione dei rischi per

LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di tossicità per le vie respiratorie a seguito di esposizione (principalmente per inalazione) che potrebbe verificarsi in prossimità di alcune fonti puntuali,

rischi di tossicità a dose ripetuta per reni e ossa a seguito di esposizione ambientale in adulti fumatori e/o con carenze di ferro nell'organismo e/o che vivono in prossimità di fonti puntuali,

rischi di genotossicità e cancerogenicità a seguito di esposizione ambientale dovuta a tutti gli scenari di esposizione, poiché la sostanza è considerata cancerogena senza un livello soglia.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione del rischio oltre a quelle già in atto. Si è pervenuti a tale conclusione perché, dato il livello di controllo nella produzione e nell'uso, i rischi dovuti alle proprietà fisico-chimiche sono contenuti.

B.   Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO COMPRESI I SEDIMENTI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

rischi per l'ecosistema acquatico locale presso cinque siti/scenari di produzione (cadmio metallico: un sito) o lavorazione (due siti di cadmiatura e produzione di pigmenti e leghe) del cadmio,

rischi per l'ecosistema acquatico locale presso un sito di riciclaggio,

rischi connessi ad una discarica con infiltrazioni dirette nelle acque di superficie con una concentrazione di cadmio di 50 μg/l,

rischi per le acque nel Regno Unito e in Vallonia (regione del Belgio) sulla base di medie regionali del 90o percentile delle concentrazioni di cadmio misurate nei fiumi e nei laghi,

rischi per gli organismi dei sedimenti per il settore della cadmiatura e delle leghe di cadmio,

rischi per gli organismi dei sedimenti presso quattro siti (un produttore di cadmio metallico, due produttori di pigmenti a base di cadmio e un sito per il riciclaggio del cadmio) e quattro siti di smaltimento (1 inceneritore di RSU e 3 discariche di RSU) se per la correzione della biodisponibilità viene utilizzato il 10o percentile regionale inferiore delle regioni dell'UE (i dati della Germania provengono da tre sistemi fluviali) del database sui solfuri volatili acidi.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

rischi presso siti di cadmiatura e di produzione di leghe,

rischi per una regione (Regno Unito) sulla base del 90o percentile delle concentrazioni di cadmio misurate nei suoli europei.

Per

L'ATMOSFERA

non si è pervenuti ad alcuna conclusione per i seguenti motivi:

non è stata effettuata una caratterizzazione dei rischi per l'atmosfera.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi per gli impianti di depurazione interni ed esterni al sito di produzione dovuti ad attività di cadmiatura e produzione di leghe,

rischi per i microrganismi di un impianto di depurazione esterno nel quale viene scaricato l'effluente di uno stabilimento per il riciclaggio di batterie al nichel-cadmio.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'AVVELENAMENTO SECONDARIO

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi per una regione (Regno Unito) sulla base del 90o percentile delle concentrazioni di cadmio misurate nei suoli europei.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per I LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario, in particolare la direttiva 2004/37/CE (3) (direttiva Agenti cancerogeni o mutageni), fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda di:

stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale e un valore limite biologico per il cadmio conformemente alla direttiva 98/24/CE (4) o alla direttiva 2004/37/CE, secondo il caso.

Per I CONSUMATORI

valutare l'opportunità di limitare a livello comunitario, nel quadro della direttiva 76/769/CEE (5) (direttiva Immissione sul mercato e uso) l'immissione in commercio e l'uso di bacchette per la brasatura e gioielli contenenti cadmio e destinati ad entrare a contatto con la pelle.

Per LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

valutare l'opportunità di rivedere i limiti per il contenuto di cadmio negli alimenti, stabiliti dal regolamento (CE) n. 1881/2006 (6) che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari,

valutare l'opportunità di fissare un limite per il contenuto di cadmio nelle miscele o nelle foglie di tabacco a norma della direttiva 2001/37/CE (7) (direttiva Prodotti del tabacco),

valutare l'opportunità di stabilire, a livello comunitario, le concentrazioni massime di cadmio nei fertilizzanti, tenendo conto della varietà di condizioni presenti nella Comunità.

PARTE 2

N. CAS: 1306-19-0

 

N. Einecs: 215-146-2

Formula molecolare:

CdO

Denominazione Einecs:

Ossido di cadmio

Nome IUPAC:

Ossido di cadmio

Relatore:

Belgio

Classificazione (8):

Carc. Cat. 2; R45

Cat 3; R68

Cat. 3; R62-63

T; R48/23/25

T+; R26

T+; R26

N; R50-53

La valutazione dei rischi si basa sulle pratiche correnti relative al ciclo di vita della sostanza prodotta o importata nella Comunità europea, descritte nella valutazione dei rischi inviata alla Commissione dallo Stato membro relatore.

Sulla base delle informazioni disponibili la valutazione dei rischi ha stabilito che, nell'Unione europea, la sostanza viene usata principalmente per la produzione di batterie al nichel-cadmio, ma anche come materiale di partenza in un'ampia gamma di altri composti del cadmio, soprattutto pigmenti e stabilizzatori. L'ossido di cadmio può essere presente anche come impurità e può verificarsi esposizione durante diverse attività che prevedano l'uso di materiali ferrosi e non ferrosi [ad esempio processi di fonderia e di (ri)fusione]. Negli scenari professionali di produzione o utilizzo dell'ossido di cadmio, i lavoratori possono essere esposti a polveri o fumi principalmente per inalazione. Può verificarsi esposizione cutanea durante la manipolazione di polveri di ossido di cadmio o durante operazioni di manutenzione. Per la popolazione generale, non impiegata professionalmente nell'industria del cadmio, l'assorbimento della sostanza (in generale, non specificamente dell'ossido di cadmio) si verifica principalmente attraverso l'ingerimento di cibo contaminato. Il fumo (di tabacco) è un'ulteriore fonte importante di esposizione al cadmio per inalazione (soprattutto ossido di cadmio).

L'esposizione ambientale al cadmio è calcolata sulla base di tutte le emissioni antropiche di cadmio attualmente note, ossia il cadmio emesso dai produttori e dai trasformatori di cadmio/ossido di cadmio e quello presente in fonti diffuse, quali fertilizzanti, attività di produzione dell'acciaio, combustione di petrolio e carbone, traffico, incenerimento dei rifiuti, discariche ecc. La valutazione dell'esposizione locale è basata sulle emissioni di cadmio/ossido di cadmio da siti di produzione e trasformazione della sostanza e comprende la concentrazione ambientale regionale prevista. La valutazione dell'esposizione regionale e continentale è basata su tutte le emissioni antropiche di cadmio, comprese quelle diffuse, e riflette le concentrazioni raggiunte dopo 60 anni di emissioni diffuse. Le concentrazioni effettive della sostanza nell'ambiente (concentrazioni ambiente) comprendono inoltre il fondo naturale (cadmio di origine geologica o derivante da processi naturali) e il cadmio aggiunto all'ambiente dall'uomo nel passato (inquinamento storico).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A.   Salute umana

La sostanza non è stata sottoposta a prove sufficienti a verificare possibili effetti neurotossici, in particolar modo effetti sul cervello durante lo sviluppo. Sarebbero necessarie ulteriori informazioni epidemiologiche e sperimentali per identificare in modo più preciso la natura degli effetti, la caratterizzazione dell'esposizione e il meccanismo di azione correlato alla neurotossicità. Tuttavia, poiché la sostanza è classificata come cancerogena senza un livello soglia, eventuali informazioni ulteriori in merito all'endpoint di tossicità per lo sviluppo non inciderebbero sulle misure di controllo solitamente adottate.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I LAVORATORI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi di tossicità acuta a seguito di esposizione per inalazione, che potrebbero verificarsi negli scenari di produzione di ossido di cadmio,

rischi di effetti sulla fertilità e sugli organi riproduttivi a seguito di esposizione per inalazione negli scenari di produzione di ossido di cadmio, produzione e riciclaggio di batterie e produzione di pigmenti,

rischi di irritazione delle vie respiratorie, di tossicità a dose ripetuta per reni e ossa, di genotossicità e cancerogenicità a seguito di esposizione per inalazione dovuta a tutti gli usi industriali, visto che la sostanza è considerata cancerogena senza un livello soglia.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I CONSUMATORI

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

tra gli scenari esaminati nella valutazione dei rischi, l'ossido di cadmio è utilizzato unicamente per la produzione di batterie al nichel-cadmio e, in questo caso, l'esposizione del consumatore è considerata inesistente o trascurabile.

Le conclusioni della valutazione dei rischi per

LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

rischi di tossicità per le vie respiratorie a seguito di esposizione (principalmente per inalazione) che potrebbe verificarsi in prossimità di alcune fonti puntuali,

rischi di tossicità a dose ripetuta per reni e ossa a seguito di esposizione ambientale in adulti fumatori e/o con carenze di ferro nell'organismo e/o che vivono in prossimità di fonti puntuali,

rischi di genotossicità e cancerogenicità a seguito di esposizione ambientale dovuta a tutti gli scenari, visto che la sostanza è considerata cancerogena senza un livello soglia.

La conclusione della valutazione dei rischi per

LA SALUTE UMANA (caratteristiche fisico-chimiche)

è che per il momento non occorrono ulteriori informazioni e/o prove e non sono necessarie misure di riduzione dei rischi oltre a quelle già adottate.

Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

dato il livello di controllo nella produzione e nell'uso, i rischi dovuti alle proprietà fisico-chimiche sono contenuti.

B.   Ambiente

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA ACQUATICO COMPRESI I SEDIMENTI

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per il seguente motivo:

rischi per l'ecosistema acquatico locale presso cinque siti/scenari di produzione (cadmio metallico: un sito) o lavorazione (due siti di cadmiatura e produzione di pigmenti e leghe) del cadmio,

rischi per l'ecosistema acquatico locale presso un sito di riciclaggio,

rischi connessi ad una discarica con infiltrazioni dirette nelle acque di superficie con una concentrazione di cadmio di 50 μg/l,

rischi per le acque nel Regno Unito e in Vallonia (regione del Belgio) sulla base di medie regionali del 90o percentile delle concentrazioni di cadmio misurate nei fiumi e nei laghi,

rischi per gli organismi dei sedimenti per il settore della cadmiatura e delle leghe di cadmio,

rischi per gli organismi dei sedimenti presso quattro siti (un produttore di cadmio metallico, due produttori di pigmenti a base di cadmio e un sito per il riciclaggio del cadmio) e quattro siti di smaltimento (1 inceneritore di RSU e 3 discariche di RSU) se per la correzione della biodisponibilità viene utilizzato il 10o percentile regionale inferiore delle regioni dell'UE (i dati della Germania provengono da tre sistemi fluviali) della base dati sui solfuri volatili acidi.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'ECOSISTEMA TERRESTRE

è che occorrono misure specifiche di riduzione del rischio. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi presso siti di cadmiatura e di produzione di leghe,

rischi per una regione (Regno Unito) sulla base del 90o percentile delle concentrazioni di cadmio misurate nei suoli europei.

Per

L'ATMOSFERA

non si è pervenuti ad alcuna conclusione per i seguenti motivi: non è stata fatta una caratterizzazione dei rischi per l'atmosfera.

La conclusione della valutazione dei rischi per

I MICRORGANISMI NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi per gli impianti di depurazione interni ed esterni al sito di produzione dovuti ad attività di cadmiatura e produzione di leghe,

rischi per i microrganismi di un impianto di depurazione esterno nel quale viene scaricato l'effluente di uno stabilimento per il riciclaggio di batterie al nichel-cadmio.

La conclusione della valutazione dei rischi per

L'AVVELENAMENTO SECONDARIO

è che occorrono misure specifiche di riduzione dei rischi. Si è pervenuti a tale conclusione per i seguenti motivi:

rischi per una regione (Regno Unito) sulla base del 90o percentile delle concentrazioni di cadmio misurate nei suoli europei.

STRATEGIA DI RIDUZIONE DEI RISCHI

Per I LAVORATORI

In linea generale si può ritenere che la normativa in materia di protezione dei lavoratori attualmente in vigore a livello comunitario, in particolare la direttiva 2004/37/CE (3) (direttiva Agenti cancerogeni e mutageni), fornisca una disciplina adeguata per limitare nella misura necessaria i rischi posti dalla sostanza in questione; essa è dunque d'applicazione.

Nell'ambito di tale disciplina si raccomanda di:

stabilire, a livello comunitario, valori limite di esposizione professionale e un valore limite biologico per l'ossido di cadmio conformemente alla direttiva 98/24/CE (4) o alla direttiva 2004/37/CE, secondo il caso.

Per LE PERSONE ESPOSTE INDIRETTAMENTE ATTRAVERSO L'AMBIENTE

valutare l'opportunità di rivedere i limiti per il contenuto di ossido di cadmio negli alimenti, stabiliti dal regolamento (CE) n. 1881/2006 (6) che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari,

valutare l'opportunità di fissare un limite per il contenuto di cadmio nelle miscele o nelle foglie di tabacco a norma della direttiva 2001/37/CE del Consiglio (direttiva Prodotti del tabacco) (7),

valutare l'opportunità di stabilire, a livello comunitario, le concentrazioni massime di ossido di cadmio nei fertilizzanti, tenendo conto della varietà di condizioni presenti nella Comunità.


(1)  La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

(2)  La relazione completa sulla valutazione dei rischi e una sintesi della stessa possono essere consultate sul sito Internet dell'Ufficio europeo delle sostanze chimiche all'indirizzo seguente:

http://ecb.jrc.it/existing-substances/

(3)  GU L 158 del 30.4.2004.

(4)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

(5)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(6)  GU L 394 del 20.12.2006, pag. 5.

(7)  GU L 194 del 18.7.2001.

(8)  La classificazione della sostanza è stabilita dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1, modificata da GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).


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