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Document 62008TN0092

    Causa T-92/08: Ricorso proposto il 22 febbraio 2008 — Repubblica di Cipro/Commissione delle Comunità europee

    GU C 142 del 7.6.2008, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 142/28


    Ricorso proposto il 22 febbraio 2008 — Repubblica di Cipro/Commissione delle Comunità europee

    (Causa T-92/08)

    (2008/C 142/51)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica di Cipro (rappresentante: P. Kliridis)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare il bando di gara EuropeAid/126111/C/SER/CY per l'aggiudicazione dell'appalto intitolato «Technical Assistance to support the ongoing reform of the primary and secondary education sector» e che è stato pubblicato solo in lingua inglese sul sito http://ec.europa.eu/europaid/tender/data/ il 14 dicembre 2007 o all'incirca a tale data, e annullare gli artt. 5 e 28.2 del bando;

    condannare la Commissione delle Comunità europee a sopportare le spese processuali.

    Motivi e principali argomenti

    La ricorrente afferma che il bando di gara di cui trattasi è illegittimo per le seguenti ragioni:

    in primo luogo, perché la Commissione ha indetto il bando incorrendo in eccesso di potere e/o in violazione del suo fondamento giuridico, in particolare del regolamento (CE) del Consiglio 27 febbraio 2006, n. 389, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (1),

    in secondo luogo, perché il bando in questione è contrario e/o non è conforme all'art. 299 CE, come modificato dall'art. 19 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (2) (in prosieguo: l'«Atto di adesione del 2003»), nonché dal Protocollo 10 su Cipro dell'Atto di adesione del 2003 (3), e

    in terzo luogo, perché è contrario e/o non è conforme agli obblighi derivanti dalle norme imperative del diritto internazionale e alle Risoluzioni 541 (1983) e 550 (1984) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,

    in quarto luogo, perché è contrario e/o non è conforme al principio della leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri sancito dall'art. 10 CE, e

    in quinto luogo, perché non è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.


    (1)  GU L 65, pag. 5.

    (2)  GU L 236, pag. 33.

    (3)  GU L 236, pag. 955.


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