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Document 62008TN0082

    Causa T-82/08: Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione

    GU C 107 del 26.4.2008, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 107/35


    Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Guardian Industries e Guardian Europe/Commissione

    (Causa T-82/08)

    (2008/C 107/59)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: Guardian Industries Corp. (Auburn Hills, Stati Uniti) e Guardian Europe Sàrl (Dudelange, Lussemburgo) (rappresentanti: S. Völcker, F. Louis, A. Vallery. C. Eggers e H.-G. Kamann, avvocati)

    Convenuta: Commissione delle Comunità europee

    Conclusioni delle ricorrenti

    Annullare parzialmente l'art. 1 della decisione impugnata per i motivi esposti nelle sezioni A.1 e A.2 del ricorso;

    ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti; e

    condannare la Commissione alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale della decisione della Commissione 28 novembre 2007, C(2007) 5791 def. (caso COMP/39.165 — Vetro piatto), loro notificata il 3 dicembre 2007, con la quale la Commissione ha constatato che esse, insieme ad altre imprese, hanno violato l'art. 81 CE e l'art. 53 SEE partecipando, tra il 20 aprile 2004 e il 22 febbraio 2005, ad una serie di accordi e/o di pratiche concertate che riguardavano tutto il SEE.

    Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata e l'ammenda loro inflitta adeguata di conseguenza, in quanto viziata dai seguenti gravi errori:

    i)

    omessa presentazione da parte della Commissione di prove precise e concordanti del fatto che le ricorrenti avessero partecipato ad un cartello guidato da tre importanti produttori di vetro prima della riunione dell'11 febbraio 2005;

    ii)

    non comprovata affermazione della Commissione che, a tale riunione, le ricorrenti avessero concluso accordi che violavano il SEE.

    Inoltre, le ricorrenti chiedono alla Corte di esercitare la sua piena giurisdizione per ridurre ulteriormente la loro ammenda. In tale contesto esse sostengono, in primo luogo, che senza motivazione, divergendo dalla sua costante posizione e violando palesemente la costante giurisprudenza della Corte, la Commissione non avrebbe tenuto conto di un miliardo di euro di vendite vincolate nel calcolare le ammende a carico delle altre imprese, sopravvalutando pertanto enormemente la posizione di mercato delle ricorrenti; e, in secondo luogo, che la Commissione avrebbe ignorato il ruolo sostanzialmente passivo e limitato delle ricorrenti nella violazione rispetto ai persistenti tentativi degli altri partecipanti all'intesa di imporre un cartello sul mercato del vetro piano in Europa e ai loro sforzi di coinvolgere le ricorrenti in tali tentativi.


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