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Document 62008TN0080

    Causa T-80/08: Ricorso proposto il 19 febbraio 2008 — CureVac/UAMI — Qiagen (RNAiFect)

    GU C 107 del 26.4.2008, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 107/34


    Ricorso proposto il 19 febbraio 2008 — CureVac/UAMI — Qiagen (RNAiFect)

    (Causa T-80/08)

    (2008/C 107/57)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: CureVac GmbH (Tubinga, Germania) (rappresentante: avv. F. von Stosch)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Qiagen GmbH (Hilden, Germania)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 11 dicembre 2007 nel procedimento R 1219/2006-1 concernente l'opposizione n. B 771 495;

    respingere la domanda di marchio comunitario n. 3 304 813;

    condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: Qiagen GmbH

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «RNAiFect» per prodotti delle classi 1, 5 e 9 (domanda n. 3 304 813).

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

    Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «RNActive» per prodotti delle classi 1 e 5 (marchio comunitario n. 2 953 768), in quanto l'opposizione è stata proposta contro la registrazione di determinati prodotti delle classi 1 e 5.

    Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché tra i marchi in conflitto sussisterebbe rischio di confusione in ragione dell'identità dei prodotti e della somiglianza dei marchi.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


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