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Document 62008TN0080
Case T-80/08: Action brought on 19 February 2008 — CureVac v OHIM — Qiagen (RNAiFect)
Causa T-80/08: Ricorso proposto il 19 febbraio 2008 — CureVac/UAMI — Qiagen (RNAiFect)
Causa T-80/08: Ricorso proposto il 19 febbraio 2008 — CureVac/UAMI — Qiagen (RNAiFect)
GU C 107 del 26.4.2008, p. 34–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 107/34 |
Ricorso proposto il 19 febbraio 2008 — CureVac/UAMI — Qiagen (RNAiFect)
(Causa T-80/08)
(2008/C 107/57)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: CureVac GmbH (Tubinga, Germania) (rappresentante: avv. F. von Stosch)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Qiagen GmbH (Hilden, Germania)
Conclusioni della ricorrente
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 11 dicembre 2007 nel procedimento R 1219/2006-1 concernente l'opposizione n. B 771 495; |
— |
respingere la domanda di marchio comunitario n. 3 304 813; |
— |
condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Qiagen GmbH
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «RNAiFect» per prodotti delle classi 1, 5 e 9 (domanda n. 3 304 813).
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «RNActive» per prodotti delle classi 1 e 5 (marchio comunitario n. 2 953 768), in quanto l'opposizione è stata proposta contro la registrazione di determinati prodotti delle classi 1 e 5.
Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (1), poiché tra i marchi in conflitto sussisterebbe rischio di confusione in ragione dell'identità dei prodotti e della somiglianza dei marchi.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).