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Document 62008TN0070

    Causa T-70/08: Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Axis AB/UAMI — Etra Investigación y Desarollo (ETRAX)

    GU C 107 del 26.4.2008, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 107/31


    Ricorso proposto il 12 febbraio 2008 — Axis AB/UAMI — Etra Investigación y Desarollo (ETRAX)

    (Causa T-70/08)

    (2008/C 107/52)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Axis AB (Lund, Svezia) (rappresentante: avv. J. Norderyd)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Etra Investigación y Desarollo SA (Valencia, Spagna)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso 27 novembre 2007, procedimento R 334/2007-2;

    condannare l'UAMI alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio comunitario denominativo «ETRAX» per prodotti e servizi delle classi 9 e 42 — Domanda n. 3 890 291

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Etra Investigacion y Desarollo SA

    Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: i marchi nazionali figurativi contenenti l'elemento verbale «ETRA» e le lettere «I» e «D» unite dal segno «+» per prodotti e servizi delle classi 9 e 42

    Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell'opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e annullamento della decisione impugnata

    Motivi dedotti: Violazione della regola 49 del regolamento (CE) della Commissione n. 2868/95 (1) e dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio (CE) n. 40/94.

    La ricorrente assume che la commissione di ricorso è incorsa in errore nel concludere che il ricorso era stato proposto in conformità alla regola 49, n. 1, del regolamento n. 2868/95, in cui si dispone che se il ricorso non è conforme agli artt. 57, 58 e 59 del regolamento nonché alla regola 48, n. 1, lett. c), e n. 2, la commissione di ricorso deve rigettarlo in quanto inammissibile. Inoltre, la ricorrente sostiene che, poiché il vizio linguistico non è stato sanato dall'opponente prima della scadenza del termine stabilito per il deposito di un ricorso, ossia, nel caso di specie, il 12 febbraio 2007, la commissione di ricorso avrebbe violato la regola 49, nn. 1 e 2, del regolamento n. 2868/95.


    (1)  Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).


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