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Document 62008CN0045

    Causa C-45/08: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Beroep te Brussel (Belgio) l' 8 febbraio 2008 — Spector Photo Group NV e Chris Van Raemdonck/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

    GU C 107 del 26.4.2008, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 107/14


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van Beroep te Brussel (Belgio) l'8 febbraio 2008 — Spector Photo Group NV e Chris Van Raemdonck/Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

    (Causa C-45/08)

    (2008/C 107/21)

    Lingua processuale: l'olandese

    Giudice del rinvio

    Hof van Beroep te Brussel (Corte di appello di Bruxelles, Belgio)

    Parti

    Ricorrente: Spector Photo Group NV e Chris Van Raemdonck

    Convenuta: Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA)

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se le disposizioni della direttiva sugli abusi di mercato (1), e segnatamente il suo art. 2, costituiscano un'armonizzazione totale, ad eccezione delle norme che consentono esplicitamente agli Stati di adottare liberamente misure di attuazione, o se invece costituiscano nel loro complesso un'armonizzazione minima.

    2)

    Se l'art. 2, n. 1, della direttiva sugli abusi di mercato debba essere interpretato nel senso che il semplice fatto che una persona, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva medesima, in possesso di informazioni privilegiate, acquisisca o alieni, o cerchi di acquisire o di alienare, per proprio conto o per conto di terzi, gli strumenti finanziari a cui dette informazioni si riferiscono, comporti automaticamente che questa persona fa uso delle informazioni privilegiate.

    3)

    Se la seconda questione va risolta in senso negativo, se occorra presumere che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della direttiva sugli abusi di mercato, è necessaria l'adozione di una decisione consapevole di far uso delle informazioni privilegiate.

    Ove siffatta decisione possa anche essere non scritta, se sia richiesto che la decisione di uso risulti da circostanze non suscettibili di un'interpretazione diversa, o se invece sia sufficiente che siffatte circostanze possano essere interpretate in questo senso.

    4)

    Nel caso in cui, ai fini della valutazione del carattere di proporzionalità di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della direttiva sugli abusi di mercato, occorra tenere conto degli utili realizzati, se si debba presumere che la pubblicazione delle informazioni da considerare privilegiate abbia effettivamente influenzato in maniera sensibile il corso dello strumento finanziario.

    In tal caso, quale livello minimo di variazione di prezzo debba riscontrarsi per poter definire sensibile la variazione stessa.

    5)

    A prescindere dalla circostanza se la variazione di prezzo dopo la pubblicazione delle informazioni privilegiate debba essere sensibile o meno, quale periodo debba essere preso in considerazione, dopo la pubblicazione delle informazioni, per stabilire il livello della variazione di prezzo e a che data occorra riferirsi per valutare il vantaggio patrimoniale realizzato, al fine di stabilire la sanzione adatta.

    6)

    Se, alla luce della verifica del carattere di proporzionalità della sanzione, l'art. 14 della direttiva sugli abusi di mercato debba essere interpretato nel senso che, se uno Stato membro ha introdotto la possibilità di una sanzione penale, cumulata con la sanzione amministrativa, nella valutazione del carattere di proporzionalità occorra tenere conto della possibilità e/o del livello di una sanzione finanziaria penale.


    (1)  Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16).


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