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Document 62007CA0082
Case C-82/07: Judgment of the Court (Second Chamber) of 6 March 2008 (reference for a preliminary ruling from the Tribunal Supremo (Spain)) — Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones v Administración del Estado (Electronic communications — Networks and services — Articles 3(2) and 10(1) of Directive 2002/21/EC (Framework Directive) — National numbering plans — Specific regulatory authority)
Causa C-82/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 marzo 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna)] — Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones/Administración del Estado (Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Artt. 3, n. 2, e 10, n. 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) — Piani nazionali di numerazione — Autorità di regolamentazione specifica)
Causa C-82/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 marzo 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna)] — Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones/Administración del Estado (Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Artt. 3, n. 2, e 10, n. 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) — Piani nazionali di numerazione — Autorità di regolamentazione specifica)
GU C 107 del 26.4.2008, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 107/7 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 marzo 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna)] — Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones/Administración del Estado
(Causa C-82/07) (1)
(Comunicazioni elettroniche - Reti e servizi - Artt. 3, n. 2, e 10, n. 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) - Piani nazionali di numerazione - Autorità di regolamentazione specifica)
(2008/C 107/10)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Supremo
Parti
Ricorrente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
Convenuta: Administración del Estado
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell'art. 3, nn. 1, 2 e 4, e dell'art. 10, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33) — Assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e gestione dei piani nazionali di numerazione — Funzioni di regolamentazione e di gestione attribuite a un'autorità specifica
Dispositivo
1) |
Gli artt. 3, nn. 2 e 4, e 10, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), letti in combinato disposto con l'undicesimo 'considerando' della stessa, vanno interpretati nel senso che le funzioni di assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e di gestione dei piani nazionali di numerazione devono essere considerate funzioni di regolamentazione. Gli Stati membri non sono tenuti ad attribuire dette diverse funzioni ad autorità di regolamentazione nazionali distinte. |
2) |
Gli artt. 10, n. 1, e 3, nn. 2, 4 e 6, della direttiva 2002/21 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che le funzioni di assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e quelle di gestione dei piani nazionali di numerazione siano suddivise fra diverse autorità di regolamentazione indipendenti, purché la ripartizione delle funzioni sia resa pubblica, in forma facilmente accessibile, e notificata alla Commissione delle Comunità europee. |