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Document 62007CA0082

    Causa C-82/07: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 marzo 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna)] — Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones/Administración del Estado (Comunicazioni elettroniche — Reti e servizi — Artt. 3, n. 2, e 10, n. 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) — Piani nazionali di numerazione — Autorità di regolamentazione specifica)

    GU C 107 del 26.4.2008, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 107/7


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 marzo 2008 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna)] — Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones/Administración del Estado

    (Causa C-82/07) (1)

    (Comunicazioni elettroniche - Reti e servizi - Artt. 3, n. 2, e 10, n. 1, della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro) - Piani nazionali di numerazione - Autorità di regolamentazione specifica)

    (2008/C 107/10)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Tribunal Supremo

    Parti

    Ricorrente: Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones

    Convenuta: Administración del Estado

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal Supremo — Interpretazione dell'art. 3, nn. 1, 2 e 4, e dell'art. 10, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33) — Assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e gestione dei piani nazionali di numerazione — Funzioni di regolamentazione e di gestione attribuite a un'autorità specifica

    Dispositivo

    1)

    Gli artt. 3, nn. 2 e 4, e 10, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), letti in combinato disposto con l'undicesimo 'considerando' della stessa, vanno interpretati nel senso che le funzioni di assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e di gestione dei piani nazionali di numerazione devono essere considerate funzioni di regolamentazione. Gli Stati membri non sono tenuti ad attribuire dette diverse funzioni ad autorità di regolamentazione nazionali distinte.

    2)

    Gli artt. 10, n. 1, e 3, nn. 2, 4 e 6, della direttiva 2002/21 devono essere interpretati nel senso che non ostano a che le funzioni di assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e quelle di gestione dei piani nazionali di numerazione siano suddivise fra diverse autorità di regolamentazione indipendenti, purché la ripartizione delle funzioni sia resa pubblica, in forma facilmente accessibile, e notificata alla Commissione delle Comunità europee.


    (1)  GU C 82 del 14.4.2007.


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