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Document 62006CA0293

    Causa C-293/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Deutsche Shell GmbH/Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg (Libertà di stabilimento — Imposta sulle società — Effetti valutari in occasione del rientro del capitale iniziale conferito da una società stabilita in uno Stato membro ad un centro di attività stabile di sua appartenenza, situato in un altro Stato membro)

    GU C 107 del 26.4.2008, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 107/4


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 28 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Deutsche Shell GmbH/Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

    (Causa C-293/06) (1)

    (Libertà di stabilimento - Imposta sulle società - Effetti valutari in occasione del rientro del capitale iniziale conferito da una società stabilita in uno Stato membro ad un centro di attività stabile di sua appartenenza, situato in un altro Stato membro)

    (2008/C 107/05)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Finanzgericht Hamburg

    Parti

    Ricorrente: Deutsche Shell GmbH

    Convenuto: Finanzamt für Großunternehmen in Hamburg

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione degli artt. 43 CE e 48 CE — Perdita di cambio valutario subita da una società avente sede in uno Stato membro in occasione del rientro del capitale di donazione che essa aveva trasferito ad un centro stabile avente sede in un altro Stato membro — Esclusione della presa in considerazione di tale perdita nell'ambito dell'imposizione nello Stato membro in cui ha sede la società

    Dispositivo

    1)

    Il combinato disposto degli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE) osta a che uno Stato membro escluda una perdita valutaria, subita da una società con sede statutaria sul territorio di tale Stato, sul rientro del capitale iniziale che essa aveva conferito ad un centro di attività stabile di sua appartenenza, situato in un altro Stato membro, ai fini della determinazione della base imponibile nazionale.

    2)

    Il combinato disposto degli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato CE (divenuto art. 48 CE) osta altresì a che una perdita valutaria possa essere dedotta a titolo di onere di esercizio di un'impresa con sede in uno Stato membro solamente nel caso in cui il centro di attività stabile appartenente a quest'ultima, situato in un altro Stato membro, non abbia realizzato utili esenti.


    (1)  GU C 237 del 20.9.2006.


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