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Document 62008TN0029

    Causa T-29/08: Ricorso proposto il 18 gennaio 2008 — Liga para a Protecção de Natureza/Commissione delle comunità europee

    GU C 79 del 29.3.2008, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 79/29


    Ricorso proposto il 18 gennaio 2008 — Liga para a Protecção de Natureza/Commissione delle comunità europee

    (Causa T-29/08)

    (2008/C 79/58)

    Lingua processuale: il portoghese

    Parti

    Ricorrente: Liga para a Protecção de Natureza (LPN) (Lisbona, Portogallo) (rappresentante: avv. P. Vinagre e Silva)

    Convenuta: Commissione delle comunità europee

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione del segretario generale della Commissione europea che, rispondendo ad una domanda di conferma, ha respinto la domanda di accesso ai documenti relativi all'andamento dei lavori di costruzione della diga del Baixo Sabor, presentata dalla LPN.

    Condannare la Commissione a pagare in toto le spese del procedimento.

    Motivi e principali argomenti

    L'informazione richiesta dalla LPN alla Commissione, deve essere considerata, innanzitutto, come informazione che può e deve essere messa a disposizione, visti gli importanti interessi ambientali che tale ente si propone di difendere e proteggere nell'ambito del progetto di costruzione della diga di Baixo Sabor (regolamenti n. 367/2006 (1) e n. 1049/2001 (2)).

    Il venir meno della presunzione dell'esistenza della superiorità dell'interesse pubblico coinvolto nell'accesso (art. 6., n. 1, del regolamento n. 1367/2006) non esonera la Commissione dal dovere considerare, in concreto, la sostanza dello stesso. Tutti i motivi di rifiuto dovrebbero sempre essere interpretati dalla Commissione in modo restrittivo.

    Alla Commissione non basta fare appello a un modello teorico secondo il quale, per le ispezioni e le revisioni dei conti, è l'eccezione che prevale, per decidere e arrivare alla conclusione, senza alcun'altra motivazione supplementare e concreta, documento per documento, di negare l'accesso a tutti i documenti richiesti dalla LPN.

    La Commissione ha rifiutato un accesso parziale con una motivazione generica in base alla quale, partendo dal presupposto che tutti i documenti attinenti ai procedimenti ispettivi e d'indagine sono inaccessibili, non viene fatto alcuno sforzo per dividere i documenti in «parti riservate e parti non riservate». Tuttavia, anche in questo caso la Commissione deve procedere a una valutazione concreta delle informazioni che figurano nei documenti per i quali era stato chiesto l'accesso.


    (1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali el'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

    (2)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


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