Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CA0199

    Causa C-199/06: Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Centre d'exportation du livre français (CELF), Ministre de la culture et de la communication/Société internationale de diffusion et d'édition (Aiuti di Stato — Art. 88, n. 3, CE — Giudici nazionali — Recupero di aiuti eseguiti illegittimamente — Aiuti dichiarati compatibili con il mercato comune)

    GU C 79 del 29.3.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.3.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 79/3


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) 12 febbraio 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Centre d'exportation du livre français (CELF), Ministre de la culture et de la communication/Société internationale de diffusion et d'édition

    (Causa C-199/06) (1)

    (Aiuti di Stato - Art. 88, n. 3, CE - Giudici nazionali - Recupero di aiuti eseguiti illegittimamente - Aiuti dichiarati compatibili con il mercato comune)

    (2008/C 79/04)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Conseil d'État

    Parti

    Ricorrenti: Centre d'exportation du livre français (CELF), Ministre de la culture et de la communication

    Convenuta: Société internationale de diffusion et d'édition

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione dell'art. 88 CE — Possibilità per uno Stato membro di non recuperare un aiuto illegalmente versato che la Commissione europea, adita da un terzo, ha dichiarato compatibile con il mercato comune

    Dispositivo

    1)

    L'art. 88, n. 3, ultima frase, CE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto ad ordinare il recupero di un aiuto versato in violazione di detta disposizione qualora la Commissione delle Comunità europee abbia adottato una decisione finale che dichiari la compatibilità di siffatto aiuto con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 CE. In forza del diritto comunitario, egli è tenuto ad ordinare al beneficiario dell'aiuto il pagamento degli interessi per il periodo d'illegalità. Nell'ambito del suo diritto nazionale, all'occorrenza, egli può inoltre ordinare il recupero dell'aiuto illegittimo, fermo restando il diritto dello Stato membro di dare nuovamente esecuzione a quest'ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell'illegittimità dell'aiuto.

    2)

    In una situazione processuale come quella ricorrente nella causa principale, l'obbligo derivante dall'art. 88, n. 3, ultima frase, CE di rimediare agli effetti dell'illegalità di un aiuto, ai fini del calcolo delle somme da versare da parte del beneficiario e salvo circostanze eccezionali, si estende parimenti al periodo intercorso tra una decisione della Commissione delle Comunità europee che dichiara la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune e l'annullamento di detta decisione da parte del giudice comunitario.


    (1)  GU C 154 dell'1.7.2006.


    Top