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Document 62006CA0372

    Causa C-372/06: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London — Regno Unito) — Asda Stores Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs (Codice doganale comunitario — Misure di applicazione — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Allegato 11 — Origine non preferenziale delle merci — Apparecchi riceventi per la televisione — Nozione di trasformazione o lavorazione sostanziale — Criterio del valore aggiunto — Validità ed interpretazione — Accordo di associazione CEE Turchia — Decisione n. 1/95 del consiglio di associazione — Effetto diretto — Interpretazione)

    GU C 51 del 23.2.2008, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.2.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 51/21


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 13 dicembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, London — Regno Unito) — Asda Stores Ltd/The Commissioners of Her Majesty's Revenue & Customs

    (Causa C-372/06) (1)

    (Codice doganale comunitario - Misure di applicazione - Regolamento (CEE) n. 2454/93 - Allegato 11 - Origine non preferenziale delle merci - Apparecchi riceventi per la televisione - Nozione di «trasformazione o lavorazione sostanziale» - Criterio del valore aggiunto - Validità ed interpretazione - Accordo di associazione CEE Turchia - Decisione n. 1/95 del consiglio di associazione - Effetto diretto - Interpretazione)

    (2008/C 51/33)

    Lingua processuale: l'inglese

    Giudice del rinvio

    VAT and Duties Tribunal, London

    Parti

    Ricorrente: Asda Stores Ltd

    Convenuti: The Commissioners of Her Majesty's Revenue and Customs

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — VAT and Duties Tribunale, London — Validità dell'allegato 11 del regolamento (CE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Criteri per la determinazione dell'origine non preferenziale di una merce — Apparecchi riceventi per la televisione fabbricati in Turchia che incorporano tubi catodici originari della Cina o della Corea

    Dispositivo

    1)

    Dall'esame della prima questione sottoposta non è emerso nessun elemento idoneo ad inficiare la validità delle disposizioni di cui alla colonna 3, posizione 8528, della nomenclatura combinata, menzionata all'allegato 11 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

    2)

    Le disposizioni figuranti nella colonna 3, posizione 8528, della nomenclatura combinata, menzionata all'allegato 11 del regolamento n. 2454/93, devono essere interpretate nel senso che, per procedere al calcolo del valore acquisito dagli apparecchi riceventi per la televisione a colori in occasione della loro fabbricazione alle condizioni della causa principale, l'origine non preferenziale di un componente distinto, quale uno chassis, non deve essere determinata separatamente.

    3)

    Le disposizioni dell'art. 44 della decisione del consiglio di associazione CEE Turchia 22 dicembre 1995, n. 1, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale, lette in combinato disposto con quelle dell'art. 47, nn. 1-3, del protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato in nome della Comunità dal regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760, allegato all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, nonché dagli Stati membri della Comunità economica europea e dalla Comunità, concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con la decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE, e le disposizioni degli artt. 45 e 46 della decisione n. 1/95 non possiedono effetto diretto dinanzi ai giudici nazionali e non consentono quindi ai singoli operatori di far valere proficuamente la loro violazione per opporsi al pagamento di dazi antidumping di norma esigibili. Le disposizioni dell'art. 47 della decisione n. 1/95 sono dotate di effetto diretto e i singoli ai quali esse si applicano hanno il diritto di farle valere dinanzi ai giudici degli Stati membri.

    4)

    Le disposizioni dell'art. 47 della decisione n. 1/95 devono essere interpretate nel senso che non richiedono che siano portate a conoscenza degli operatori le informazioni che le parti contraenti che hanno adottato misure antidumping devono fornire al comitato misto dell'unione doganale in forza dell'art. 46 della decisione n. 1/95, o al consiglio di associazione a norma dell'art. 47, n. 2, del protocollo addizionale.


    (1)  GU C 294 del 2.12.2006.


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